n.347 del 30.10.2019 periodico (Parte seconda)

L. n.157/1992, art. 19, comma 1. Sospensione dell'attività venatoria nei territori della ATC RA02 confinanti con la Valle Mandriole in provincia di Ravenna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 19, comma 1, che prevede che le regioni possano vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

Vista la nota dell’Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna del 2 ottobre 2019, agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al prot. PG/2019/741806 del 3 ottobre 2019, con la quale viene segnalata una moria di uccelli acquatici in Valle Mandriole (Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, provincia di Ravenna) e contemporaneamente viene richiesta la sospensione dell’attività venatoria agli uccelli acquatici nelle zone umide e circostanti, coinvolgendo ISPRA per un parere;

Considerato altresì che l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - Sezione di Forlì ha rilevato la presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche, codificanti tossina di tipo C nei campioni conferiti allo stesso Istituto dall’Associazione Amici degli Animali di Ravenna nell’ambito del Piano di monitoraggio della fauna selvatica in Emilia-Romagna;

Visto inoltre il parere ISPRA prot. 57455 del 4 ottobre 2019, agli atti del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna al prot. PG/2019/743472 del 4 ottobre 2019, dal quale si evince la necessità di una chiusura temporanea di qualsiasi forma di attività venatoria, ai sensi del soprarichiamato art. 19, comma 1 della Legge n. 157/1992, entro un raggio di almeno 3 km dal perimetro dell’area contaminata di Valle Mandriole, allo scopo di consentire soste indisturbate ai migratori su acque incontaminate e di non innescare movimenti di uccelli sani verso aree di rifugio interne a Valle Mandriole;

Considerato che le aree corrispondenti a Valle Mandriole e Punte Alberete ricadono all’interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione “Pineta San Vitale e Pialasse di Ravenna” (propria deliberazione n. 947/2019) del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna (L.R. n. 27/1988), e che la stessa zona ricade all’interno del perimetro della zona speciale di Conservazione e zona di Protezione speciale IT4070001 Punte Alberete Valle Mandriole (proprie deliberazioni n. 512/2009 e n. 1147/2018);

Considerato altresì che una porzione di territorio ricadente nel raggio di 3 km dall’area contaminata si trova all’interno del territorio di competenza regionale dell’Ambito Territoriale di Caccia RA02;

Atteso che per creare confini certi alle prescrizioni di ISPRA collegate al raggio di Km 3 dal perimetro dell’area contaminata è opportuno far coincidere la delimitazione con l’assetto della viabilità, dei confini con il Parco del Delta e dei canali di bonifica, ampliando di fatto la distanza richiesta;

Ritenuto pertanto di individuare la seguente perimetrazione:

- NORD: partendo ad est dell’abitato di Mandriole, si prosegue verso ovest lungo il perimetro di Stazione del Parco del Delta fino all’incrocio tra la SP n. 1, la SP n. 24 e la via Mandriole;

- OVEST: dall’incrocio tra la SP n. 1, la SP n. 24 e la via Mandriole, lungo la SP n. 1 via S. Alberto verso sud fino all’intersezione con Scolo via Cerba;

- SUD: lungo Scolo via Cerba, verso est, fino all’intersezione con Scolo Fossatone Nuovo;

- EST: dall’intersezione con Scolo Fossatone Nuovo verso nord, lungo il perimetro di Stazione Pineta S. Vitale e Pialasse di Ravenna del Parco del Delta fino all’abitato di Mandriole;

Atteso che il parere ISPRA è incentrato sulla necessità di consentire soste indisturbate ai migratori su acque incontaminate e di non innescare movimenti di uccelli sani verso aree di rifugio interne a Valle Mandriole;

Rilevato che il territorio dell’ATC RA02, come sopra delimitato riguarda circa 1400 ettari di area agricola coltivata intensivamente ad indirizzo cerealicolo e foraggero in cui sono presenti due zone di rifugio di cui all’art. 22 della L.R. n. 8/1994, che coprono circa il 22% dell’area interessata, e 6 appostamenti fissi dai quali si esercita la caccia agli uccelli acquatici;

Ritenuto pertanto, ai sensi della citata Legge n. 157/1992 art. 19 comma 1 e al fine di perseguire gli obiettivi indicati da ISPRA, di sospendere temporaneamente l’attività venatoria agli uccelli acquatici nel territorio di competenza regionale sopra individuato fino a specifica revoca, che verrà assunta qualora siano accertati miglioramenti della situazione sanitaria e ambientale in Valle Mandriole;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019, recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di sospendere temporaneamente l’attività venatoria agli uccelli acquatici nella porzione di territorio di competenza regionale dell’Ambito Territoriale di Caccia RA02 ricadente in aree in prossimità del perimetro della zona contaminata di Valle Mandriole in provincia di Ravenna, così delimitato:

- NORD: partendo ad est dell’abitato di Mandriole, si prosegue verso ovest lungo il perimetro di Stazione del Parco del Delta fino all’incrocio tra la SP n. 1, la SP n. 24 e la via Mandriole;

- OVEST: dall’incrocio tra la SP n. 1, la SP n. 24 e la via Mandriole, lungo la SP n. 1 via S. Alberto verso sud fino all’intersezione con Scolo via Cerba;

- SUD: lungo Scolo via Cerba, verso est, fino all’intersezione con Scolo Fossatone Nuovo;

-: dall’intersezione con Scolo Fossatone Nuovo verso nord, lungo il perimetro di Stazione Pineta S. Vitale e Pialasse di Ravenna del Parco del Delta fino all’abitato di Mandriole;

ed individuato all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che qualora siano accertati miglioramenti della situazione sanitaria e ambientale in Valle Mandriole si provvederà con specifica revoca del divieto disposto con il presente atto;

4. di dare atto inoltre atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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