n.216 del 31.07.2023 (Parte Prima)

Proroga della permanenza in carica del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 24 del 1994 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli Organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA:

Preso atto che il Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nominato:

- con deliberazione progr. n. 159 del 19 giugno 2018 (Nomina del presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1)

- con deliberazione progr. n. 160 del 19 giugno 2018 (Elezione dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1)

- e con deliberazione progr. n. 184 del 18 dicembre 2018 (Elezione di un componente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, a seguito di presentazione delle dimissioni di un componente)

è scaduto in data 2 luglio 2023;

Viste:

- la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)” la quale all’art. 3 disciplina la composizione e il procedimento di costituzione del Comitato;

- la comunicazione della Presidente dell’Assemblea di iscrizione dell’oggetto n. 6891 recante “Nomina del Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) (L.R. 1/2001 art. 3, comma 5)”, di cui al prot. n. PG/2023/13357 del 26/5/2023;

- la comunicazione della Presidente dell’Assemblea di iscrizione dell’oggetto n. 6892, recante “Elezione dei due componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) - L.R. 1/2001 art. 3, comma 6”, di cui al prot n. PG/2023/13358 del 26/5/2023;

- la proposta del Presidente della Giunta regionale (di cui al prot. n. 01/06/2023.0013863.E) di un nominativo candidato quale Presidente del Corecom;

Preso atto che:

- con successiva comunicazione alla Presidente dell’Assemblea, (di cui al prot. n. 20/07/2023.0018436.E), il sottosegretario alla Presidenza rendeva nota la sopravvenuta indisponibilità a ricoprire l’incarico proposto da parte del candidato;

- non è pervenuta alcuna candidatura in sostituzione della precedente;

Considerato, pertanto, che il procedimento non può proseguire, in quanto non è pervenuta altra candidatura per la Presidenza del CORECOM e la proposta di candidatura deve essere esaminata dalla commissione assembleare competente la quale licenzierà il parere “entro quindici giorni dalla trasmissione…”, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della citata L.R. n. 1 del 2001;

Rilevato che la Commissione referente “Per la parità e per i diritti delle persone” ha licenziato il parere sulle candidature pervenute per la elezione dei due componenti del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), in ottemperanza agli articoli 6 e 7 della citata L.R. n. 1 del 2001 (PG/2023/18491 del 20/7/2023);

Preso atto che ai sensi del citato art. 3, comma 5 della L.R. n. 1 del 2001 che così, fra altro, recita: “La nomina del Presidente del CORECOM precede quella degli altri componenti”, anche il procedimento concernente la nomina dei componenti deve essere sospeso;

Visto l’art. 19 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli Organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale), il quale prevede che: “1. Gli organi la cui nomina spetta al Consiglio regionale restano in carica fino al rinnovo, anche se scaduti. Essi, tuttavia, decadono qualora il Consiglio regionale, entro i due mesi successivi alla loro scadenza, non ne deliberi motivatamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proroga per un tempo determinato, in nessun caso superiore a sei mesi decorrenti dalla prima scadenza. 2. Durante il periodo di proroga previsto dal comma 1 gli organi prorogati conservano la pienezza delle loro funzioni.”;

Verificato che il Corecom andrà a decadere dalle proprie funzioni il 2 settembre 2023 e che non è possibile prevedere un termine per lo svolgimento della procedura di nomina che si concluda prima del mese di settembre secondo i tempi previsti dal Regolamento interno dell’Assemblea e dalla legge regionale n. 1 del 2001;

Ritenuto, pertanto, necessario deliberare la proroga del CORECOM fino alla conclusione del procedimento di rinnovo e comunque non oltre il 2 gennaio 2024;

Previa votazione, a maggioranza assoluta dei componenti, mediante apparecchiatura elettronica, che dà il seguente risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione: n. 50)

presenti n. 45

assenti n. 5

votanti n. 43

favorevoli n. 43

non partecipanti al voto n. 2

delibera

- di prorogare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della L.R. n. 24 del 1994 e sulla base delle motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) attualmente in carica sino alla conclusione del procedimento di rinnovo e comunque non oltre il 2 gennaio 2024;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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