n.358 del 04.12.2013 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento provvisorio del Centro diurno La Lucciola, struttura semiresidenziale terapeutico-riabilitativa per la Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, gestita dall'Associazione La Lucciola onlus, Ravarino (MO)
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
Richiamate:
- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;
- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l'accreditamento con propria determinazione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 911 del 25 giugno 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti specifici di accreditamento delle strutture e il catalogo regionale dei processi clinico-assistenziali per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 21 gennaio 2013 recante "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";
- le deliberazioni di Giunta regionale 1891/10 e 624/13 che hanno definito gli indirizzi per la programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture salute mentale e dipendenze patologiche e di altre strutture sanitarie”;
Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 1 dicembre 2011, protocollata con n. PG.2011.0299616 del 12 dicembre 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante dell’associazione “La Lucciola onlus” con sede legale a Ravarino (MO) Via Giliberti n. 1013 chiede l’accreditamento del “Centro diurno La Lucciola”, struttura semiresidenziale terapeutico-riabilitativa per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, ubicata a Ravarino (MO) Via Giliberti n. 1013;
Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 27 giugno 2012, protocollata con n. PG.2012.0167952 del 9 luglio 2012, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri con la quale il Legale rappresentante dell’associazione “La Lucciola onlus” informa dei danni riportati alla struttura “Centro diurno La Lucciola” dopo gli eventi sismici di maggio 2012 e chiede di sospendere il procedimento di accreditamento al fine di disporre del tempo necessario per allestire prefabbricati idonei e temporaneamente autorizzati per la ripresa dell’attività del Centro diurno dopo la pausa estiva;
Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 23 aprile 2013, protocollata con n. PG.2013.101779 del 23 aprile 2013, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri con la quale il Legale rappresentante dell’associazione “La Lucciola onlus” comunica la ripresa delle attività del “Centro diurno La Lucciola” e chiede il riavvio del procedimento di accreditamento del Centro diurno;
Visto il provvedimento del Comune di Ravarino (MO) (Prot. 3473 del 19 aprile 2013) che ad integrazione del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della struttura di cui trattasi, rilasciato in data 5 novembre 2009 prot. 10386, prende atto della delocalizzazione delle attività del “Centro diurno psichiatrico La Lucciola” dalla sede di Via Giliberti 1013 ai prefabbricati in legno collocati nell’area cortiliva del Centro conseguentemente all’autorizzazione temporanea rilasciata dal responsabile dell’area tecnica edilizia e urbanistica del Comune di Ravarino (MO) in data 4 marzo 2012 per un termine non superiore a tre anni (36 mesi);
Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;
Vista la relazione in ordine all’accreditamento provvisorio della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2013/0006698 del 28 maggio 2013, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies;
Richiamato il DLgs 159/11 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal DLgs 218/12;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;
Dato atto del parere allegato
determina:
1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del DLgs 502/92, l'accreditamento provvisorio nei confronti del “Centro diurno La Lucciola” struttura semiresidenziale terapeutico-riabilitativa per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, autorizzata in data 4 marzo 2013 per un termine non superiore a 36 mesi a svolgere l’attività in prefabbricati in legno collocati nell’area cortiliva della sede legale dell’Ente gestore, Associazione “La Lucciola onlus”, a Ravarino (MO) Via Giliberti 1013;
2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui sopra, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/98 e successive modifiche, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2 comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6. l’accreditamento concesso decorre dal giorno 4 marzo 2013 e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3 e subordinatamente al rinnovo della citata autorizzazione temporanea (36 mesi) di cui al punto 1;
7. di dare atto che, in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 53/13, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e che non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.; oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;
8. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività;
9. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.