n.247 del 23.09.2026 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di "Massimizzazione del recupero energetico da rifiuti attraverso l'ottimizzazione del regime di esercizio dell'impianto", da realizzarsi nel comune di Ferrara (FE), proposto da Herambiente S.p.A.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Massimizzazione del recupero energetico da rifiuti attraverso l’ottimizzazione del regime di esercizio dell’impianto”, da realizzarsi nel comune di Ferrara (FE), proposto da Herambiente S.p.a. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. in relazione all’intervento di compensazione proposto si ritiene, anche alla luce dei recenti eventi di meteorici che hanno portato danni ingenti alle alberature del patrimonio pubblico, che i 150 alberi proposti vengano messi a dimora nelle diverse aree della città interessate da tali eventi attraverso apposito accordo tra HERAMBIENTE ed il Comune di Ferrara volto a definire le modalità attuative dello stesso; si specifica che l’intervento di compensazione dovrà prevedere non solo i costi di fornitura e posa delle specie vegetali, così come riportato nell’Allegato 5.1 “Studio di fattibilità intervento di compensazione”, ma anche i costi relativi a impianto di irrigazione fisso o di soccorso, manutenzione di mantenimento per un periodo almeno pari a tre anni, fornendo anche garanzia di attecchimento. Dovrà essere stipulato opportuno accordo con il Comune di Ferrara entro la data di inizio lavori;

2. in fase autorizzativa, considerato che il comune di Ferrara appartiene alla zona Pianura Est, zona che il PAIR 2030 identifica attualmente come area di superamento dei valori limite di PM10 ed NO2, dovranno essere proposte ulteriori misure di compensazione, oltre a quella già indicata e consistente nella messa a dimora di 150 alberi finalizzata alla compensazione delle emissioni di PM10 associate al traffico aggiuntivo;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1, dovrà essere effettuata dal Comune di Poggio Renatico mentre per il punto 2 da Arpae;

c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE Ferrara e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l’entrata in esercizio della nuova configurazione che porta all’aumento della capacità di trattamento dell’impianto;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di dare atto che le azioni e le misure riportate nella parte narrativa del presente provvedimento quali “raccomandazioni”, finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali dell'intervento, dovranno essere attuate dal proponente; dell'avvenuta attuazione dovrà essere fornita adeguata evidenza nell'ambito degli adempimenti previsti per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali;

g) di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;

h) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Herambiente S.p.a., al Comune di Ferrara, alla Provincia di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, all'ARPAE di Ferrara, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, all’ Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Ferrara, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ferrara;

i) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

j) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

k) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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