n.179 del 13.09.2012 (Parte Seconda)
Riparazione e ripristino edifici municipali con esito agibilità “A”, “B”, “C”
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3/8/2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;
Vista l’ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Municipi che prevede la descrizione degli interventi e la relativa quantificazione economica per una spesa complessiva di € 43.500.000,00;
Preso atto che con l’ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 è stato disposto:
- di disciplinare le modalità operative attraverso le quali gli enti attuatori pubblici, che hanno avuto un esito di agibilità “A”, “B” e “C”, possano avviare interventi in grado di consentire il riutilizzo, attraverso la riparazione immediata, con rafforzamento locale, degli edifici destinati a sedi municipali entro il 31 dicembre 2012;
- di confermare per la riparazione immediata, con rafforzamento locale, dei municipi danneggiati le indicazioni tecniche ed amministrative già disposte con le ordinanze del Commissario n. 2 del 16/6/2012, n. 4 del 3/7/2012, n. 8 del 10/7/2012, n. 13 del 25/7/2012;
- di stabilire che il termine per la presentazione delle perizie da parte dei comuni per la valutazione di congruità economica degli interventi di riparazione e ripristino dei municipi e per l’assegnazione dei finanziamenti da parte del commissario non ecceda il 21 settembre 2012;
- di rinviare a successiva ordinanza l’approvazione delle disposizioni tecniche ed amministrative e la scadenza per la presentazione delle perizie relative alla riparazione immediata, con rafforzamento locale, dei municipi danneggiati;
Rilevato che per gli edifici destinati a sedi municipali che non presentano danni alle strutture portanti, o che comunque appaiono riparabili con interventi limitati e puntuali, realizzabili entro l’anno 2012, appare necessario che i comuni procedano immediatamente agli interventi di messa in sicurezza e riparazione per consentire l’utilizzo delle strutture;
Ritenuto che per la realizzazione di tali lavori ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 57 comma 2 lettera c) e 125 del D.Lgs. 163/2006, nonché degli articoli 175, 176 e 177 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Viste le ordinanze del Commissario n. 2 del 16/6/2012, n. 4 del 3/7/2012, n. 8 del 10/7/2012 e n. 13 del 25/7/2012 con le quali sono state disciplinate le modalità operative per gli interventi urgenti ed immediati sulle scuole che hanno avuto un esito di agibilità “A”, “B” e “C”;
Ravvisata la necessità di emettere l’ordinanza che disciplina le modalità operative attraverso le quali i comuni possano immediatamente avviare gli interventi di riparazione, con rafforzamento locale, degli edifici destinati a sedi municipali che hanno avuto un esito di agibilità “A”, “B” e “C” per consentirne il riutilizzo in tempi brevi;
Atteso che le opere ammissibili al finanziamento, per gli edifici con esito di agibilità “A”, sono di modesta entità e debbono riguardare esclusivamente gli interventi di riparazione del danno alle strutture secondarie per consentire l’utilizzo immediato delle sedi municipali, ovvero la realizzazione di collegamenti di elementi strutturali prefabbricati in c.a. e c.a.p., qualora questi non modifichino il comportamento globale della struttura;
Rilevato che gli interventi di riparazione delle sedi municipali, con rafforzamento locale, risultano finanziati, per ogni tipologia di intervento, nei limiti di quanto disposto con l’ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012;
Visto il Decreto Ministeriale (Infrastrutture) del 14 gennaio 2008 con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni;
Sentito il Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, che ha condiviso la necessità di adottare tutte le misure necessarie a garantire il regolare svolgimento dell’attività tecnica ed amministrativa dei comuni, anche attraverso la riparazione delle sedi danneggiate;
Sentito il Comitato Tecnico Scientifico della Regione Emilia-Romagna, istituito con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 1430 ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 19/2008, che nella seduta del 3 settembre 2012 ha espresso parere favorevole a condizione sulla proposta di ordinanza;
Ritenuto di dover accogliere i suggerimenti del C.T.S. per quanto attiene l’acquisizione del parere nel caso di interventi sottoposti a tutela del D.Lgs 42/2004 e smi, mentre per quanto riguarda i tempi di attuazione si ritiene che non possano essere prolungati per consentire il riutilizzo dei municipi in tempi molto contenuti;
Rilevato che qualora i danni subiti a seguito dell’evento sismico siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di Compagnie di assicurazione, la corresponsione del finanziamento concesso dal Commissario può avere luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza;
Atteso che occorre pertanto stabilire che nel caso di edifici (adibiti a sedi municipali ma anche scuole) coperti da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici il contributo concesso dal Commissario è al netto dell’indennizzo assicurativo;
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, in quanto va garantita la continuità dell’azione amministrativa dei comuni, come pure numerosi uffici comunali occupano provvisoriamente edifici scolastici che devono essere liberati entro l’avvio del nuovo anno scolastico 2012/2013, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000, n.340;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1) i Comuni procedono ad eseguire interventi sugli edifici destinati a sede municipale che in base alla rilevazione dei danni così come indicato nelle schede AeDES abbiano avuto un esito di agibilità “A”, “B” e “C”;
2) gli interventi, oltre la riparazione del danno, dovranno conseguire, tenendo conto del tipo e del livello del danno, un incremento della capacità di resistere al sisma dell’edificio mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del punto 8.4.3. delle norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 20008;
3) i Comuni che realizzano i suddetti interventi inviano al Commissario Delegato una perizia corredata dalla documentazione per evidenziare i danni e gli interventi che si intendono effettuare e dalla dichiarazione che i lavori rientrano nelle tipologie previste dalla presente ordinanza, sulla base delle quali il Commissario opera una valutazione di congruità della spesa ai fini dell’assegnazione delle risorse finanziarie;
4) la perizia, prevista al punto 3) della presente ordinanza, ai fini della verifica di congruità della spesa, deve essere redatta secondo i criteri previsti e con riferimento al vigente “Elenco prezzi regionale per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti” della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR n. 1048/2012 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 137 del 31/7/2012. Per tipologie di opere non previste in detto “Elenco prezzi” rimane salva la possibilità di creare nuove voci, fornendo la relativa analisi del prezzo, oppure facendo riferimento ad altri prezziari ufficiali;
5) le opere ammissibili al finanziamento sono esclusivamente quelle attinenti gli interventi di riparazione e di rafforzamento locale che consentono di eliminare le cause delle inagibilità riscontrate ed eventuali punti deboli per aumentare le condizioni di sicurezza preesistenti;
6) risultano finanziabili anche le finiture strettamente connesse la cui incidenza non potrà essere maggiore del 30% dell’importo complessivo dei lavori;
7) le spese tecniche, nel caso di affidamento esterno alle strutture degli Enti attuatori, sono ammissibili nella misura massima del 10% (tutto compreso progettazione, DD.LL., contabilità e sicurezza) oltre IVA e oneri connessi;
8) in caso dalla documentazione presentata emergano elementi di incongruità, questi ultimi dovranno essere superati di concerto con il Commissario Delegato.
9) la presentazione della perizia e l’esito positivo dell’esame di congruità della spesa ai fini dell’assegnazione delle risorse, costituisce deposito del progetto esecutivo ai fini dell’inizio lavori;
10) il termine per la presentazione delle perizie da parte dei comuni per la valutazione di congruità economica degli interventi di riparazione e ripristino dei municipi e per l’assegnazione delle risorse da parte del Commissario è stabilito al 21 settembre 2012;
11) le opere devono essere completate entro e non oltre i due mesi successivi alla data di assegnazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato. Le disposizioni di legge, le ordinanze ministeriali, le varie ordinanze commissariali relative all’oggetto devono ritenersi parte integranti e sostanziali dei contratti di appalto;
12) La erogazione dei fondi del Commissario Delegato avverrà nel modo seguente:
- 40% in anticipazione non appena il comune abbia comunicato al Commissario Delegato l’inizio dei lavori;
- 40% entro 15 giorni dalla comunicazione del termine di fine lavori
- 20% entro 5 giorni dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione o il collaudo tecnico amministrativo;
- Nel caso di importi inferiori ad Euro 20.000,00 è possibile procedere all’erogazione in unica soluzione entro 5 giorni dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico amministrativo;
13) Fermo restando la responsabilità del comune per la regolare esecuzione dei lavori il Commissario Delegato può provvedere, attraverso le strutture regionali competenti, alla vigilanza sulla esecuzione degli stessi. Le predette strutture hanno la facoltà di ispezionare i cantieri ed il comune è tenuto a fornire ogni chiarimento. Il Commissario Delegato si riserva di individuare ulteriori forme di controllo. Qualora non si proceda, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, tramite certificato di regolare esecuzione il collaudatore tecnico amministrativo è nominato dal comune. Gli atti di collaudo o i certificati di regolare esecuzione sono trasmessi al Commissario Delegato, a cura del comune, nei cinque giorni successivi alla loro approvazione;
14) i Comuni, per gli interventi su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 Legge 6 luglio 2002 n. 137”, devono seguire gli indirizzi operativi di cui all’allegato 1 della “Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” (D.P.C.M. 9 novembre 2011) e procedere alla richiesta del parere di competenza;
15) di stabilire che nel caso di edifici, adibiti a sedi municipali ma anche scuole, coperti da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici, il contributo concesso dal Commissario è al netto dell’indennizzo assicurativo. I soggetti attuatori dovranno pertanto dichiarare se l’immobile è eventualmente coperto da polizza assicurativa e l’entità dell’indennizzo;
16) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 13 settembre 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani