n.47 del 26.02.2025 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 e 31 - Società agricola San Francesco Allevamenti S.r.l. Rinnovo con approvazione di variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo e modifica utilizzo risorsa da uso irriguo e igienico e assimilati a uso promiscuo agricolo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), località Baselicaduce, ad uso promiscuo agricolo - Cod. Proc. PCPPA0082 - SINADOC 34600/2024

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire, ai sensi degli artt. 27 e 31 R.R. 41/2001, alla Società Agricola San Francesco Allevamenti S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 06938820963), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo e modifica dell’utilizzo della risorsa) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0082, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

destinazione della risorsa ad uso promiscuo agricolo (irrigazione agricola e igienico ed assimilati - zootecnico);

portata massima di esercizio pari a l/s 10;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 175.000; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2034; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7- obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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