n.193 del 23.06.2021 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 2972 - Risoluzione per impegnare la Giunta Regionale a promuovere l'istituzione della figura professionale di "tecnico apistico" nonché l'istituzione del relativo Registro Regionale. A firma dei Consiglieri: Catellani, Facci, Delmonte, Pompignoli, Liverani, Rancan, Montevecchi, Bargi, Rainieri
L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna
Premesso che:
- La legge 24 dicembre 2004, n. 313 e s.m.i. riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine;
- La Legge regionale dell’Emilia-Romagna 4 marzo 2019, n. 2 - così come modificata integrata dalla Legge regionale dell’Emilia-Romagna 30 luglio 2019, n.13 - ha definito le norme per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’Apicoltura in Emilia-Romagna (in abrogazione ex L.R. 25 agosto 1988, n.35 e dei Regolamenti Regionali 15 novembre 1991, n.29 e 5 aprile 1995, n.18);
- I principi e le finalità ex art.1 della succitata Legge regionale Emilia-Romagna 4 marzo 2019, n.2 sono così declinati:
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l'economia agricola e utile per la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell'agricoltura in generale. Per i medesimi fini la Regione Emilia-Romagna riconosce altresì l’importanza degli insetti pronubi.
2. Con la presente legge, la Regione promuove e disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 Sito esterno (Disciplina dell'apicoltura) e dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale, il potenziamento dell'attività apistica, la valorizzazione dei prodotti apistici, le modalità di svolgimento dell’attività di apicoltura a fini produttivi, di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse apistiche attraverso la pratica del nomadismo, di difesa igienico-sanitaria delle api, la tutela della popolazione autoctona di Apis mellifera sottospecie ligustica e le azioni finalizzate a contrastare il fenomeno di spopolamento degli alveari, di moria delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.
3. La Regione favorisce lo sviluppo delle forme associate e l’integrazione della filiera apistica, la sottoscrizione di accordi fra le Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici e quelle degli agricoltori e di altre organizzazioni coinvolte, per la tutela dell’ape, il miglioramento delle produzioni e i rapporti interprofessionali.
4. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale e delle norme vigenti, favorisce l'inserimento ed il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.
Verificato che
L’Apicoltura necessita di figure professionali di assistenza tecnica che oggi sono assicurate principalmente dalle forme associate apistiche regionali ( Associazioni degli Apicoltori ed Organizzazioni dei produttori apistici ) che, tra l’altro, cooperano con gli apicoltori, i veterinari libero-professionisti e le Autorità sanitarie competenti nell’applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie delle api, attività che è sostenuta dal Programma regionale triennale per il miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti (in applicazione del Regolamento UE n. 1308/2013 -OCM- apicoltura e relative norme nazionali di attuazione );
Valutato che
- Fra le azioni intese a promuovere la protezione, lo sviluppo e la valorizzazione del settore, si ritiene necessario individuare specifiche e aggiuntive competenze professionali per ridurre al minimo il rischio di diffusione delle malattie delle api e collaborare anche alla realizzazione di programmi di ricerca e alla diffusione dei risultati finalizzati a migliorare le azioni di prevenzione e di lotta alle principali patologie delle api e agli aggressori degli alveari;
- Allo stato attuale non esiste una figura professionale specifica di tecnico apistico in grado di collaborare con gli apicoltori, i veterinari libero-professionisti e le Autorità sanitarie competenti per la riduzione al minimo del rischio di diffusione delle malattie ed il controllo delle stesse nel contesto del loro rapporto professionale con le api ed i prodotti, anche la fine di favorire la crescita professionale degli apicoltori;
- La L.R. 2 del 2019 non prevede l’istituzione di figure professionali specifiche, tema demandato allo Stato;
Preso atto che
- Il Reg. UE 429/2016 “Nuova normativa in materia di sanità animale “ definisce varie figure tra cui quella del “professionista degli animali “ una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti diversa dagli operatori ( allevatori ) e dai Veterinari, che deve cooperare con gli operatori, l’ ‘Autorità competente ed i Veterinari nell’applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie previste dal Regolamento e che deve disporre di qualificazione professionale, e conoscenze ed esperienze adeguate in materia di sanità animale;
- Il Governo, nel quadro nazionale di attuazione del Regolamento, non ha ancora definito i requisiti, le competenze e i compiti per il riconoscimento di tale figura specialistica che sarà chiamato ad operare nei diversi comparti;
Specificato che
In questo quadro, si ritiene sia importante definire la figura professionale di “tecnico apistico” in grado di rafforzare la parte di intervento in materia sanitaria, in un comparto fondamentale come l’apicoltura, così come definita nella legge regionale n. 2 /2019 in aggiunta alle attività ordinariamente svolte per il miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti apistici e la crescita professionale degli operatori.”.
Impegna la Giunta regionale
- a promuovere il confronto in Conferenza Stato Regioni al fine di addivenire quanto prima alla attuazione del Reg.UE 429/2016 e alla definizione “del professionista degli animali “tra cui prevedere, nell’ambito specifico dell’apicoltura, la figura del tecnico apistico “, definendone i requisiti, le competenze e i compiti, per il riconoscimento professionale, di competenza statale;
- una volta definita la figura professionale del “tecnico apistico”, a promuovere congiuntamente agli Assessorati all’Agricoltura e alle Politiche per la salute il confronto con le Associazioni degli apicoltori al fine di coordinare ed armonizzare il modello di assistenza tecnica, così rafforzato sul versante sanitario.
Approvata all’unanimità dalla Commissione II Politiche economiche nella seduta del 24 maggio 2021