n.295 del 12.09.2019 (Parte Seconda)
Istituzione della zona di rifugio denominata "Ghirardi" nel territorio della provincia di Parma ai sensi dell'art. 22 della L. R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:
- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che, nelle predette percentuali, sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, nonché le Zone di ripopolamento e cattura;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell’attività venatoria” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Viste le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
Visti, altresì, come modificati dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:
- l’art. 5 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, recante “Piano faunistico-venatorio regionale”, il quale dispone:
- al comma 1 che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;
- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale e il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
- l’art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, recante “Consultazione sugli atti della Regione”, il quale dispone al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;
- l’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994, recante “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:
- al comma 1 che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;
- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
- al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le zone di rifugio;
- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, stabilisce in particolare che detta proposta sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la regione provvede all'istituzione della zona di protezione;
- al comma 9 che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;
- l’art. 22 della Legge Regionale n. 8/1994, recante “Zone di rifugio”, che dispone nello specifico quanto segue:
- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;
- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;
- l’art. 24 della Legge Regionale n. 8/1994, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;
Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 79 del 22 gennaio 2018 avente ad oggetto “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”;
- n. 1147 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)”;
Visto altresì il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 che in particolare:
- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un’analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta un’attuale presenza di n. 130 “Oasi di protezione, n. 530 “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” e n. 367 “Zone di rifugio”, su base provinciale;
- al punto 3.2 – parte seconda – definisce, tra l’altro, quale macro-obiettivo di pianificazione, una revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;
Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi necessita di approfondite analisi tecniche anche sull’assetto esistente e che per quanto riguarda le Oasi occorre:
- dare particolare attenzione ai casi di sovrapposizione di Oasi con Aree protette regionali, quali Parchi regionali e Riserve naturali, prevedendo la riperimetrazione nei casi di sovrapposizione parziale e la revoca del vincolo per quelle Oasi incluse totalmente;
- salvaguardare situazioni faunistiche particolari e di elevato valore ambientale per quanto attiene l’istituzione di nuove Oasi sul territorio regionale avvalendosi, tra l’altro, dei seguenti criteri di base:
- in ragione della presenza stabile e dell’utilizzo per la sosta durante i movimenti migratori, delle specie contemplate all’art. 2 della Legge 157/1992 e/o nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE; nonché negli allegati II, III, IV della Direttiva 92/43/CEE;
- vicinanza o contiguità con aree classificate di rilevante interesse ambientale (Parchi, Riserve, ecc.), limitatamente alla possibilità di individuare corridoi ecologici;
- prevedere vincoli esclusivamente per le Oasi nei Comprensori Faunistici 2 e 3, che dovranno essere di limitata estensione (massimo 150 ettari) e con un tasso di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;
- individuare quali obiettivi del prossimo quinquennio l’effettuazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica delle diverse Oasi e di piani di monitoraggio per determinare gli effetti del vincolo di protezione;
Richiamata la propria deliberazione n. 1354 del 29 luglio 2019 con la quale si è provveduto ad istituire nel territorio della provincia di Parma 111 Zone di Rifugio per una Sasp totale provinciale di ha 38.461,00, in corrispondenza delle aree protette in precedenza già presenti sul territorio provinciale e di quelle che saranno oggetto di proposta di nuova istituzione e che necessitano di tutela temporanea in attesa che si completi l’istruttoria per la definitiva proposta di nuova pianificazione territoriale, rilevando contestualmente che le aree non ricomprese nel provvedimento stesso sono da intendersi non più soggette agli istituti di protezione di cui all’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;
Dato atto che con nota pervenuta dalla Sezione del WWF che gestisce l’Oasi dei Ghirardi, conservata e registrata agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al protocollo PG/2019/665237 del 30 agosto 2019, si è evidenziato che:
- nell’ambito delle 111 Zone di Rifugio temporaneamente istituite con la citata deliberazione n. 1354/2019 citata, non trova riscontro il territorio dell’Oasi denominata “I Ghirardi”, gestita dal World Wide Fund for Nature (WWF Italia – Area Rete e Oasi);
- il territorio dell’Oasi dei Ghirardi è costituito dalle aree residue della superficie originale non trasformate in Riserva Naturale Regionale - istituita con deliberazione Assembleare n. 33 del 20 dicembre del 2010 - e costituisce un fondamentale complemento della Riserva stessa fornendo confini più regolari e attestati su elementi naturali del territorio alla Riserva stessa, ai fini della tutela dall’attività venatoria esterna;
- parte del territorio dell’Oasi ricade nell’ambito del SIC “Boschi dei Ghirardi” IT4020026, per il quale le Misure Specifiche di Conservazione del sito affermano che “È vietato esercitare l’attività venatoria”;
- all’interno dell’area protetta esistono percorsi escursionistici piuttosto frequentati, specie nel periodo venatorio quando la restante sentieristica della valle è considerata poco sicura per lo svolgimento dell’attività venatoria nelle forme collettive, in particolar modo le braccate su cinghiale;
- i sentieri, pur prendendo avvio dalla Riserva naturale, percorrono anche la parte residua afferente all’area dell’Oasi, compreso il Centro Visite;
- l’eventuale interferenza tra una forte attività escursionistica e un altrettanto importante presenza venatoria potrebbe porre in essere situazioni di rischio difficilmente prevedibili;
Considerato che:
- il Piano Faunistico Venatorio Regionale sopra richiamato prevede un’attenta revisione di tutte le zone di protezione, anche di quelle in vigenza, alla luce dei nuovi criteri, dallo stesso definiti, come sopra specificato;
- tale revisione, valutato il tempo necessario per effettuare le corrette analisi tecniche, impone la necessità di individuare soluzioni temporanee al fine di dare continuità di protezione al territorio e alle specie protette ivi presenti;
- la propria deliberazione n. 1354/2019 citata, è di conseguenza un provvedimento istitutivo di Zone di Rifugio di natura temporanea in attesa che si completi l’iter procedimentale per la revisione delle zone di protezione, a seguito dell’adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023;
- nell’ambito di tale revisione e in ottemperanza al dettato del PFVRER 2018-2023 – valutato che il territorio dell’Oasi dei Ghirardi e della Riserva Naturale omonima si sovrappone all'area critica per i danni da cinghiale e che negli anni non si è provveduto ad una adeguata attività di controllo faunistico della popolazione finalizzata alla mitigazione dell’impatto che questa specie arreca, soprattutto alle produzioni agricole ma anche alla biodiversità presente nell’area stessa - era stata ritenuta praticabile la possibilità di revocare l’area buffer intorno alla Riserva Naturale costituita prevalentemente dai territori dell’Oasi;
Rilevato che, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della L.R. n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione sopra indicati, è necessario mantenere costante anche la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato;
Ritenuto alla luce delle motivazioni esposte di confermare l’area d’interesse quale istituto faunistico con finalità pubblica, in base alle indicazioni espresse in materia dal vigente PFVRER 2018-2023;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’istituzione nel territorio della Provincia di Parma della Zona di Rifugio denominata “I Ghirardi”, rappresentata nell’Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, in attesa che si completi l’istruttoria complessiva per la nuova pianificazione e si proceda con gli atti conseguenti di perimetrazione e istituzione;
Ritenuto, altresì, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 8/1994, di stabilire che tale zona, finalizzata alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verrà considerata prioritaria nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole e sulla biodiversità caratteristica dell’area;
Ritenuto inoltre:
- di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate del Portale Agricoltura e Pesca elaborare della cartografia di cui al predetto Allegato n. 1 in formato “shapefile”;
- anche alla luce della L.R. n. 13/2005 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma lo svolgimento della fase di notifica del presente provvedimento, prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto infine, in ottemperanza ai disposti di cui al citato art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, di stabilire che il vincolo di protezione della Zona di rifugio in oggetto abbia validità fino al termine della prossima stagione venatoria 2019/2020;
Visti:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di istituire nel territorio della Provincia di Parma la Zona di rifugio denominata “I Ghirardi”, descritta e rappresentata nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che quanto previsto dal precedente punto 2) modifica quanto stabilito dalla deliberazione n. 1354/2019;
4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura e pesca della cartografia di cui all’Allegato 1 sopra richiamato, in formato “shapefile”;
5) di stabilire, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2, della L.R. n. 8/1994, che tale zona, finalizzata alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verrà considerata prioritaria nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole e sulla biodiversità caratteristica dell’area;
6) di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma lo svolgimento della fase di notifica prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994, in merito all'istituzione della Zona di rifugio indicata al precedente punto 2);
7) di stabilire, altresì, che al termine della fase di notifica cui al precedente punto 6) il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma, entro i successivi 30 giorni, dovrà comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borgate interessate;
8) di stabilire inoltre che il vincolo di protezione della zona indicata al precedente punto 2) determini la sua efficacia fino al termine della stagione venatoria 2019/2020;
9) di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
10) di disporre la pubblicizzazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.