n.92 del 22.06.2011 periodico (Parte Seconda)
Programma per la valorizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, della maricoltura e delle attività connesse, ai sensi dell'art. 79 della L.R. 3/99. Annualità 2011
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 e successive modifiche che detta norme per finanziamenti in conto capitale ed in conto interessi a favore di iniziative volte allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività ittiche;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”, ed in particolare:
- l’art. 79 che riserva alla Regione le funzioni di programmazione degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse, prevedendo che la Giunta regionale approvi a tal fine un programma annuale nel quale siano altresì definiti modalità, criteri e priorità di attuazione degli interventi delegati;
- l’art. 80 che delega alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini le funzioni amministrative di concessione e liquidazione dei contributi nonché di controllo sulla destinazione dei medesimi, con esclusione di quelle relative ai contributi di cui alla lett. f) del primo comma dell’art. 2 della citata L.R. 3/1979 che restano in capo alla Regione;
- l’art. 81 che attribuisce alla Giunta regionale la definizione del riparto fra le predette Province costiere delle risorse regionali destinate all’attuazione degli interventi previsti nonché la determinazione delle relative modalità di trasferimento;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 2436 del 14 dicembre 1999 recante “Piano regionale della pesca marittima, della maricoltura e delle attività connesse. Programma annuale delle modalità, dei criteri e delle priorità di attuazione degli interventi per l’anno 2000, redatto ai sensi dell’art. 79 della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3” e n. 2456 del 29 dicembre 2000 con la quale sono stati in parte modificati i criteri approvati con la suddetta deliberazione 2436/99;
Dato atto che i predetti criteri prevedono tra l’altro con riferimento alle funzioni amministrative delegate alle Amministrazioni provinciali:
- che le Province – sulla base dell’istruttoria effettuata sulle domande di contributo pervenute – provvedono alla predisposizione del Piano provinciale degli interventi, da trasmettere alla Regione, contenente l’esito dell’istruttoria compiuta e la definizione delle percentuali di contribuzione in relazione ai massimali di cui all’art. 6 della L.R. 3/79;
- che la Giunta regionale – in base ai fabbisogni esposti dalle Province ed in considerazione dei fondi disponibili nel bilancio regionale - procede all’approvazione dei Piani medesimi ed alla contestuale ripartizione delle risorse fra le singole Province;
- che, qualora i fondi regionali disponibili siano insufficienti rispetto al fabbisogno esposto nei Piani, il riparto delle risorse viene disposto applicando una riduzione proporzionale commisurata all’entità dei singoli Piani;
- che i Piani provinciali approvati dalla Regione costituiscono atto di concessione per le domande ivi ammesse nei limiti massimi risultanti dalla delibera regionale di approvazione e riparto;
- che, in presenza di riparto ridotto in via proporzionale per insufficienza di risorse, le Province possono integrare, con appositi atti, i contributi previsti fino alla percentuale massima definita nei Piani, dandone comunicazione alla Regione;
Vista la L.R. 27 luglio 2005, n. 14, ed in particolare l’art. 25 che prevede che i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale di cui alla predetta L.R. 3/79 a valere sulle risorse erogate dalla Regione alle richiamate Province costiere possono essere utilizzati dalle Province stesse, previa autorizzazione della Giunta regionale, per il finanziamento di programmi provinciali relativi ad anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l’economia;
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 e successive modifiche, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca;
- il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;
- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca;
- il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1198/2006;
- il Vademecum FEP n. C (2007) 3812 adottato dalla Commissione Europea il 29 agosto 2007;
- il Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004;
Viste:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e 27 marzo 1972, n. 4”;
- la L.R. 23 dicembre 2010, n. 15 di approvazione del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013;
Dato atto:
- che i capitoli del bilancio regionale relativi al finanziamento degli interventi di che trattasi sono i seguenti:
- relativamente alle azioni di competenza provinciale: capitolo 24400 “Contributi in conto capitale agli operatori, per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche (L.R. 14 febbraio 1979, n. 3; L.R. 2 dicembre 1988, n. 48)” compreso nell’U.P.B. 1.3.2.3.8610 “Valorizzazione attività ittiche”;
- relativamente alle azioni di competenza regionale: capitolo 24410 “Contributi per studi, progettazioni, ricerche applicate e sperimentazioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche (art. 2, lettera f) della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3)” compreso nell’U.P.B. 1.3.2.2.7410 “Valorizzazione attività ittiche”;
- che il Bilancio regionale per l’esercizio 2011 non reca alcun stanziamento sul capitolo 24400 mentre reca uno stanziamento di Euro 50.000,00 sul capitolo 24410;
Considerato opportuno - stante la necessità di rendere compatibili gli interventi previsti dal Piano regionale della pesca marittima, della maricoltura e delle attività connesse con le disposizioni normative comunitarie vigenti nonché in relazione alle risorse finanziarie previste per l’annualità 2011 ed al fine di rispondere a nuove esigenze del settore –provvedere con il presente atto:
- ad apportare alcune modificazioni ai criteri contenuti nella richiamata deliberazione 2436/99 sia per gli aspetti riferiti agli interventi di competenza regionale che provinciale;
- a stabilire relativamente alle azioni di competenza provinciale – stante l’attuale indisponibilità di risorse nel bilancio regionale – ed in deroga a quanto fissato nella deliberazione 2436/99 e successive modifiche:
- che le Amministrazioni interessate provvedano ad attivare propri Avvisi pubblici per la concessione di contributi esclusivamente a valere su eventuali risorse derivanti da economie accertate a seguito della conclusione dei procedimenti riferiti a Piani pregressi ovvero su risorse proprie degli Enti stessi;
- che le medesime Amministrazioni disciplinino in tali Avvisi i termini di presentazione delle istanze e di conclusione delle istruttorie nonché ogni altra modalità procedimentale nel rispetto dei criteri regionali, provvedendo entro il termine del 31 ottobre 2011 alla trasmissione alla Regione del Piano provinciale per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche per l’anno 2011 contenente l’esito dell’istruttoria compiuta e la definizione delle percentuali di contribuzione in relazione ai massimali di cui all’art. 6 della L.R. 3/79 nonché l’indicazione delle risorse utilizzate;
- a stabilire inoltre relativamente alle azioni di competenza regionale, in deroga a quanto fissato nella deliberazione 2436/99 e successive modifiche, il 9 luglio 2011 quale termine di presentazione alla Regione delle domande per l’accesso ai contributi previsti dall’art. 2, lett. f), della L.R. 3/79 di cui alla Misura 1.2 dell’Asse 1 del Piano regionale della pesca marittima, della maricoltura e delle attività connesse approvato con deliberazione 2436/99 e 2456/00, come modificato ed integrato con il presente atto;
Dato atto che la Regione provvederà all’approvazione dei Piani provinciali ed alla contestuale autorizzazione dell’utilizzo delle risorse riferite ad economie su Piani pregressi ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 della L.R. 14/05;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi
delibera:
- di confermare anche per l’anno 2011 i criteri e le modalità di attuazione contenuti nelle proprie deliberazioni n. 2436/1999 e n. 2456/2000 con riferimento agli interventi afferenti la pesca marittima, la maricoltura e le attività connesse, fatte salve le modifiche ed integrazioni di seguito apportate:
1.1 relativamente all’Asse 1 - Misura 1.2 sono da considerarsi assolutamente prioritarie rispetto ai criteri fissati, le iniziative ricadenti nelle fattispecie previste nella prima o nella seconda priorità riguardanti:
1.1.1. la riproduzione e l’accrescimento in ambienti vallivi salmastri delle seguenti specie: anguilla, sogliola e rombo, con particolare priorità alla riproduzione e accrescimento dell’anguilla dichiarata specie da tutelare in base al Reg. (CE) n. 1100/2007 e al piano di tutela nazionale;
1.1.2. l’allevamento di crostacei e di molluschi diversi dal Mytilus galloprovincialis su impianti di filari in sospensione in mare o artificiali a terra;
1.1.3. studi, ricerche e prove di riproduzione spontanea e di allevamento di crostacei, cefalopodi e gasteropodi anche a fini di ripopolamento;
1.1.4. studi sull’accrescimento naturale, l’incremento e la diversificazione spontanea di specie negli ambienti destinati agli allevamenti di molluschi su impianti di filari in sospensione in mare;
1.2 relativamente all’Asse 2 - Misura 2.1 sono escluse, a norma di quanto previsto all’art. 25, comma 2, secondo capoverso del Reg. (CE) n. 1198/2006, tutte le iniziative relative alla costruzione di imbarcazioni con licenza di pesca diversa da quelle iscritte alla V categoria dell’R.N.M.G. o all’apposito registro per la navigazione interna tenuto dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po A.I.Po. o a quello tenuto dall’Ispettorato di porto;
1.3 relativamente all’Asse 2 - Misura 2.2:
1.3.1. sono ammesse a finanziamento le iniziative di ammodernamento delle imbarcazioni iscritte o esclusivamente alla V^ categoria del R.N.M.G. (imbarcazioni adibite ad impianti di acquacoltura marina) o all’apposito registro per la navigazione interna tenuto dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po A.I.Po.o a quello tenuto dall’Ispettorato di porto (imbarcazioni adibite alla pesca professionale o all’acquacoltura in acque interne) e delle imbarcazioni iscritte alle altre categorie dell’R.N.M.G. (navi adibite alla pesca) di età pari o superiore a cinque anni, solo alle condizioni di seguito previste e a norma delle disposizioni di cui al Capitolo III del Reg. (CE) n. 2371/2002;
1.3.2. tali investimenti possono riguardare il miglioramento della sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, dell’igiene, della qualità dei prodotti, dell’efficienza energetica e della selettività, purché per i pescherecci non determino un aumento delle capacità di cattura;
1.3.2.1. la sostituzione pertanto degli apparati motore è finanziabile alle seguenti condizioni:
a) che il nuovo motore abbia potenza pari o inferiore al vecchio, per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 e sue modifiche relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
b) che il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20% inferiore a quello vecchio, per le navi di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) che, per i pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20% inferiore a quello vecchio, la nave sia oggetto di un piano di salvataggio e ristrutturazione di cui all’art. 21, lett. f) del Reg. (CE) n. 1198/2006 e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante;
d) la riduzione di potenza del motore di cui alle precedenti lettere b) e c) può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di navi di cui alle lettere b) e c);
1.3.2.2. sono ammesse a finanziamento le iniziative per lavori di ammodernamento purché essi rispondano ad una delle seguenti condizioni:
a) siano volte a rendere impossibile catture il cui rigetto in mare non è più consentito;
b) siano attuate nell’ambito di progetti relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione;
c) siano volte a ridurre l’impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali;
d) siano volte a ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
e) siano volte a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parti degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi da pesca e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;
1.3.2.3. sono ammesse a finanziamento le iniziative per attrezzi da pesca con maggior selettività, tra cui il finanziamento di due sostituzioni al massimo degli attrezzi da pesca nell’intero periodo dal 2007 al 2013, purché:
a) il peschereccio interessato rientri in un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’art. 21, lett. a), punto i), del Reg. (CE) n. 1198/2006 stia cambiando metodo di pesca e stia abbandonando la specifica attività di pesca a favore di un’altra in cui lo stato delle risorse consenta la pesca;
oppure
b) i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciuti e più rigorosi rispetto ai vigenti obblighi normativi previsti dal diritto comunitario;
1.3.2.4. sono ammesse a finanziamento le iniziative per la prima sostituzione degli attrezzi da pesca finalizzate:
a) a garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici in materia di selettività previsti dal diritto comunitario. Gli aiuti possono essere concessi sino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o, eccezionalmente, durante un breve periodo successivo a tale data che può essere fissato dalla pertinente normativa comunitaria;
b) a ridurre l’impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali;
1.4 relativamente all’Asse 4 - Misura 4.1 sono da considerarsi ammissibili oltre agli allevamenti di prodotti marini anche quelli di prodotti vallivi, ed in particolare sono da considerare prioritarie le iniziative di costruzione di appositi attracchi e l’acquisto di attrezzature per punti di sbarco e lavorazione dei prodotti marini, salmastri o vallivi;
1.5 per gli aiuti previsti dal Piano, ad esclusione di quelli di cui alle Misure 1.1 e 1.2 dell’Asse 1, si applicano le norme previste dal Reg. (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo alla “Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004”.
In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 3, “l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non deve superare i 30.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito.
Il predetto massimale corrisponde all’importo totale concedibile nell’ambito di tre esercizi finanziari a una singola impresa nell’ambito di tutte le misure di aiuto coperte dal regime de minimis.
Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato”.
Al fine di garantire il rispetto del massimale di aiuti sopra citati, le Amministrazioni interessate dovranno farsi rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente gli aiuti de minimis. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso in cui il richiedente non abbia ricevuto aiuti.
Il soggetto richiedente dovrà pertanto dichiarare, in sede di domanda, di avere o meno ricevuto contributi pubblici di qualsiasi natura della tipologia “de minimis” nell’esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata e nei due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data di concessione dei contributi e non altre date - es. data di liquidazione materiale delle agevolazioni). Preliminarmente al provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario del medesimo dovrà nuovamente dichiarare i contributi pubblici “de minimis” ottenuti nel periodo successivo a quello della data di presentazione della domanda.
I massimali superiori all’importo di 30.000,00 EUR previsti per singola iniziativa nella delibera 2436/99 sono automaticamente ridotti entro tale limite;
2. di stabilire relativamente alle azioni di competenza provinciale – stante l’attuale indisponibilità di risorse nel bilancio regionale – ed in deroga a quanto fissato nella deliberazione n. 2436/1999 e successive modifiche:
- che le Amministrazioni provinciali provvedano ad attivare propri Avvisi pubblici per la concessione di contributi a valere su eventuali risorse derivanti da economie accertate a seguito della conclusione dei procedimenti riferiti a Piani pregressi ovvero su risorse proprie degli Enti stessi;
- che le medesime Amministrazioni disciplinino in tali Avvisi i termini di presentazione delle istanze e di conclusione delle istruttorie nonché ogni altra modalità procedimentale nel rispetto dei criteri regionali e delle modifiche apportate con il presente atto, provvedendo entro il termine del 31 ottobre 2011 alla trasmissione alla Regione del Piano provinciale per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche per l’anno 2011 contenente l’esito dell’istruttoria compiuta e la definizione delle percentuali di contribuzione in relazione ai massimali di cui all’art. 6 della L.R. 3/79 nonché l’indicazione delle risorse utilizzate;
3. di dare atto che la Regione provvederà all’approvazione dei Piani provinciali ed alla contestuale autorizzazione dell’utilizzo delle risorse riferite ad economie su Piani pregressi ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 della L.R. 14/05;
4. di stabilire inoltre relativamente alle azioni di competenza regionale, in deroga a quanto fissato nella deliberazione 2436/99 e successive modifiche, il 9 luglio 2011 quale termine di presentazione alla Regione delle domande per l’accesso ai contributi previsti dall’art. 2, lett. f), della L.R. 3/79 di cui alla Misura 1.2 dell’Asse 1 del Piano regionale della pesca marittima, della maricoltura e delle attività connesse approvato con deliberazione 2436/99 e 2456/00, come modificato ed integrato con il presente atto;
5. di prevedere il divieto di cumulo con altri contributi pubblici richiesti ed ottenuti a qualsiasi titolo dal beneficiario per il medesimo intervento;
6. di individuare nel collaboratore regionale del dott. Piergiorgio Vasi il responsabile del procedimento del programma annuale per gli adempimenti del presente atto;
7. di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di disporre che la stessa deliberazione sia diffusa tramite il sito: http://www.ermesagricoltura.it.