n.377 del 19.12.2016 (Parte Prima)
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MIRABELLO E SANT’AGOSTINO NELLA PROVINCIA DI FERRARA
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del Comune di Terre del Reno mediante fusione
1. Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Provincia di Ferrara, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Mirabello e Sant'Agostino a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Terre del Reno.
3. Il territorio del Comune di Terre del Reno è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Mirabello e Sant'Agostino come risultante dall’allegata cartografia.
Art. 2
Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Terre del Reno deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Terre del Reno può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l’organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.
Art. 3
Successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali
1. Il Comune di Terre del Reno subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mirabello e Sant'Agostino ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Mirabello e Sant'Agostino sono trasferiti al demanio e al patrimonio del Comune di Terre del Reno.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Mirabello e Sant'Agostino è trasferito al Comune di Terre del Reno ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mirabello e Sant'Agostino restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Terre del Reno.
Art. 4
Contributi regionali
1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi, al numero dei Comuni e al volume complessivo delle spese correnti.
2. La Regione eroga al Comune di Terre del Reno un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 180.000 euro all’anno.
3. Al Comune di Terre del Reno viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, pari a 150.000 euro all’anno.
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Terre del Reno:
a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea;
b) è equiparato ad un’Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
5. Al Comune di Terre del Reno, in quanto istituito per fusione, si applica l’articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) nel rispetto delle condizioni dettate dall'articolo 1, comma 728, della legge suddetta.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 e 3 della presente legge, per l'esercizio finanziario 2017 la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 - 2018.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2017, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2016, d’intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Terre del Reno dal 1° gennaio 2017, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il Commissario nominato per la gestione del Comune di Terre del Reno derivante da fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino all’elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici, nonché sugli aspetti inerenti alla ricostruzione post sisma.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del Comune di Terre del Reno, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del Comune di Terre del Reno, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.
4. In conformità all’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014, ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di Terre del Reno, per stabilire il limite degli stanziamenti dell’anno precedente, si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all’articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei Comuni d’origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
6. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 dicembre 2016 STEFANO BONACCINI