n.215 del 26.07.2017 (Parte Seconda)
Attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28/07/2016 e dell'OCDPC 374/2016. Disposizioni per la domanda e la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 2013 al 2015 nel territorio regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche;
- il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- il decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- il decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di protezione civile ridenominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
Visto in particolare l’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225/1992 e s.m.i che disciplina l’azione di governo volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi:
- la prima fase, volta, sulla base di apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a)), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b)), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c)) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d));
- la seconda fase, volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e));
Premesso che:
- il territorio della Regione Emilia-Romagna è stato interessato a partire dal 2013 da eccezionali avversità atmosferiche con conseguenti eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno determinato ingenti danni alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali e ai beni pubblici e privati in relazione ai quali il Consiglio dei ministri con proprie deliberazioni ha provveduto a dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge n. 225/1992 e s.m.i., lo stato di emergenza nazionale;
- a norma dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della legge n. 225/1992 e s.m.i, a seguito dei predetti deliberati stati di emergenza, sono state adottate le seguenti ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, con le quali è stato nominato un Commissario delegato all’emergenza, con il compito, tra l’altro, di procedere, ai sensi della citata lettera d) del predetto comma 2, alla ricognizione dei fabbisogni finanziari correlati ai danni verificatisi nel territorio regionale:
- n. 83/2013 e n. 130/2013 per gli eventi dei mesi di marzo-aprile 2013 e del 3 maggio 2013;
- n. 174/2014 per gli eventi verificatisi tra l’ultima decade di dicembre 2013 e il 31 marzo 2014;
- n. 202/2014 per gli eventi del 13-14 ottobre 2014;
- n. 232/2015 per gli eventi del 4-7 febbraio 2015;
- n. 292/2015 per gli eventi del 13-14 settembre 2015;
- in attuazione delle citate ordinanze il Commissario delegato ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile l’esito della ricognizione dei fabbisogni in parola;
Richiamati:
- l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con il quale è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992, e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che in attuazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, lettera e), della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015 - prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile e fissa i criteri direttivi cui tali ordinanze devono attenersi nel disciplinare con disposizioni di dettaglio i criteri e le modalità operative per la concessione dei contributi relativi ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla relativa tabella in allegato 2, tra cui gli eventi verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna indicati in premessa, per i quali sono stati completati i processi di ricognizione dei fabbisogni finanziari;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 374/2016, pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2016, con la quale - per gli eventi verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna - vengono disciplinate le disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive in attuazione della deliberazione del Consiglio di Ministri del 28 luglio 2016;
Richiamato l’Allegato 2 all’OCDPC n. 374/2016, il quale, per quanto qui rileva in riferimento ai contributi per i danni subiti dalle attività economiche e produttive, prevede che:
- nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, (di seguito semplicemente: Delibera) sono definite le prime disposizioni di dettaglio in merito ai criteri, i termini e le modalità per la determinazione e concessione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte dei titolari delle attività economiche e produttive per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con le apposite schede C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” utilizzate a seguito degli eventi calamitosi in questione;
- fermo restando quanto previsto nei paragrafi successivi dell’Allegato 2, la Regione, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della medesima ordinanza, provvede all’individuazione della propria struttura organizzativa, ovvero di altro soggetto pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della Delibera (di seguito semplicemente: Organismo Istruttore), al quale competerà provvedere all’istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive. Dell’avvenuta individuazione dell’Organismo Istruttore è data tempestiva comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile;
- la Regione, avvalendosi dell’Organismo Istruttore, definisce le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo, ivi compresa, in particolare, la modulistica per la presentazione delle domande e per la redazione delle perizie asseverate, assicurandone la conformità alla normativa dell’Unione Europea richiamata nella Delibera, e ne dà immediata comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile, che verificatane la conformità alle disposizioni contenute nella Delibera, provvede alla relativa presa d’atto;
- la Regione, ricevuta la presa d’atto dipartimentale di cui sopra, provvede, con apposita deliberazione della Giunta, all’approvazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e relativa modulistica e ne dispone la relativa massima divulgazione, nelle modalità ritenute maggiormente efficaci. I soggetti interessati hanno 40 giorni dalla data della deliberazione di approvazione della modulistica da parte della Regione per presentare la domanda di contributo con le modalità che saranno a tal fine stabilite;
- la Regione, avvalendosi dell’Organismo Istruttore, provvede all’istruttoria delle domande di contributo entro 60 giorni decorrenti dalla data del termine ultimo previsto per la relativa presentazione al fine di determinare i danni effettivamente ammissibili a contributo e i contributi massimi concedibili mediante l’applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili dalla Delibera e specificati nell’ordinanza medesima;
- a seguito del completamento dell’istruttoria, la Regione trasmette al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base di un modello unitario definito dal Dipartimento della Protezione Civile con successiva comunicazione;
- il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dei dati indicati nella tabella riepilogativa di cui sopra, provvede, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della Delibera e, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 427 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, ad avviare il procedimento per l'adozione dell’ulteriore Delibera da sottoporre al Consiglio dei Ministri, come previsto dall’articolo 1, comma 3, lettera b), della Delibera del 28 luglio 2016. Con tale successiva deliberazione si provvede alla determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati;
- in base a quanto previsto dalla legge n. 208/2015 il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell’Istituto di credito convenzionato che sarà successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato all’Organismo Istruttore. Tale finanziamento viene utilizzato dal beneficiario per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrici degli interventi ancora da realizzare e/o a titolo di rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all’esito dell’istruttoria della domanda;
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 all’OCDPC n. 374/2016, il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile:
- con nota prot. PG.2016.0618043 del 19 settembre 2016, la comunicazione che la Regione ha individuato, quale struttura organizzativa (Organismo istruttore) per l’istruttoria delle domande di contributo relative alle attività economiche e produttive, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che si avvarrà del supporto della società ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio;
- con nota prot. PG. 474751 del 27 giugno 2017, lo schema del provvedimento contenente le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo in questione e la connessa modulistica, ai fini della relativa presa d’atto;
Vista la nota prot. POST/0045089 del 10 luglio 2017, acquisita agli atti d’ufficio con prot. PG/2017/515099 del 10 luglio 2017, con la quale il Dipartimento della protezione civile ha preso atto dello schema di provvedimento e della modulistica di cui sopra;
Ritenuto, pertanto, di approvare, quali allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, la “Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo/aprile 2013, tra l’ultima decade di dicembre 2013 e il 31 marzo 2014, nei giorni 13 e 14 ottobre 2014, nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 e nei giorni 13 e 14 settembre 2015” e la relativa modulistica;
Evidenziato che i danni conseguenti all’evento calamitoso del 3 maggio 2013 sono esclusi dall’ambito applicativo dell’OCDPC n. 374/2016 e della Direttiva che si approva con il presente atto, in ragione del fatto che la disciplina per la concessione dei relativi contributi è stata definita con ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, in applicazione delle disposizioni ed a valere sugli appositi fondi di cui all’articolo 1 del D.L. n. 74/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 93/2014;
Visto il “Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato”;
Dato atto che con nota prot. CG/0044543 del 7 luglio 2017, acquisita agli atti dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile prot. n. PC/2017/0030280 del 7 luglio 2017, il Dipartimento della protezione civile ha reso noto che:
- relativamente al ristoro dei danni subiti dalle attività economiche diverse da quelle agricole in conseguenza degli eventi indicati nell’allegato 2 alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, i relativi contributi devono essere gestiti ai sensi e nel rispetto dell’articolo 50 del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014;
- lo stesso Dipartimento della protezione civile, d’intesa con il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sta procedendo alla comunicazione alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014, tramite la piattaforma SANI2, del regime di aiuto previsto all’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 relativamente a tutti gli eventi calamitosi indicati nell’allegato 2 alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, compresi gli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna;
Visto il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste, altresì, le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.i;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 con cui è stato conferito fino al 30 giugno 2020 l’incarico di Direttore generale “Cura del territorio dell’ambiente” al Dott. Paolo Ferrecchi;
- n. 2260/2015 del 28 dicembre 2015 con cui l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, conferito al dott. Maurizio Mainetti con DGR. n. 1080/2012, è stato prorogato sino al 31 luglio 2017;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare, quali allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, la “Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo/aprile 2013, tra l’ultima decade di dicembre 2013 e il 31 marzo 2014, nei giorni 13 e 14 ottobre 2014, nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 e nei giorni 13 e 14 settembre 2015” e la relativa modulistica;
2. di evidenziare che la direttiva di cui al punto 1 recepisce le disposizioni previste dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e dall’allegato 2 all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 374/2016 relative ai criteri, parametri e finalità dei contributi a favore delle attività economiche e produttive e definisce i requisiti per l’accesso ai contributi e i termini per la presentazione delle relative domande in relazione ai danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con le apposite schede C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive”, in attuazione delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) di seguito elencate:
a) OCDPC 130/2013, per gli eventi che hanno interessato il territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo e aprile 2013;
b) OCDPC 174/2014, per gli eventi che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini dall'ultima decade di dicembre 2013 al 31 marzo 2014;
c) OCDPC 202/2014, per gli eventi che hanno interessato il territorio delle Province di Parma e Piacenza il 13 e 14 ottobre 2014;
d) OCDPC 232/2015, per gli eventi che hanno interessato il territorio della Regione Emilia-Romagna dal 4 al 7 febbraio 2015;
e) OCDPC 292/2015, per gli eventi che hanno interessato il territorio delle Province di Parma e Piacenza il 13 e 14 settembre 2015;
3. di evidenziare che la direttiva di cui al punto 1 recepisce altresì quanto contenuto nella nota Prot. n. CG/0044543 del 7 luglio 2017, con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente al ristoro dei danni subiti dalle attività economiche diverse da quelle agricole in conseguenza degli eventi indicati nell’allegato 2 alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, compresi gli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna, riconduce i contributi da concedere ad un’unica misura di aiuti da attuarsi ai sensi e nel rispetto dell’articolo 50 del Regolamento Generale (UE) di Esenzione per Categoria n. 651/2014 della Commissione;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
5. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Emilia-Romagna nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.