n.36 del 21.02.2018 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 24/1991 art. 30 - Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo - Individuazione delle organizzazioni ed associazioni aventi titolo alla designazione dei propri rappresentanti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” e sue successive modifiche;

Richiamato, in particolare, l’art. 30 della predetta legge regionale n. 24 del 1991 “Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo” che prevede, tra l’altro:

- al comma 1, l’istituzione di una Consulta con funzioni consultive e propositive sui provvedimenti relativi alla tutela e alla valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema del settore;

- al comma 2, che la Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente per la materia o da un suo delegato ed è composta, tra l’altro, dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei tartufai, dei tartuficoltori, delle associazioni degli agricoltori, della cooperazione e delle associazioni ambientaliste. Possono essere invitati i Comuni e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità sul territorio regionale. Possono altresì essere invitati, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore, di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare;

- al comma 3, che la Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri per definire la rappresentatività delle associazioni, nomina i componenti della Consulta e definisce le sue modalità di funzionamento;

Atteso, quindi, che la designazione di propri rappresentanti in seno alla Consulta di che trattasi è riservata alle Associazioni regionali ritenute maggiormente rappresentative del settore;

Preso atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, ha provveduto:

- per quanto riguarda le associazioni dei tartufai:

  • a rilevare i dati concernenti, tra l’altro, gli iscritti, mediante somministrazione, sia tramite posta elettronica che con pubblicazione on line sul portale regionale Agricoltura, di un apposito questionario;
  • a rapportare i dati raccolti con il numero dei raccoglitori attivi (paganti) sul territorio regionale, risultante al 31 dicembre 2016, ultimo dato disponibile;
  • ad accertare che le percentuali ottenute non risultano significative ai fini della maggiore rappresentatività, in quanto emerge, piuttosto, uno scenario frammentario, a livello regionale, delle rappresentanze dei tartufai;

- per quanto riguarda le associazioni dei tartuficoltori, ad accertare la presenza, sull’intero territorio regionale, di 2 associazioni che tuttavia non rappresentano un numero significativo di tartuficoltori rispetto all’areale regionale;

- per quanto riguarda le associazioni degli agricoltori e della cooperazione, a verificare il requisito della maggiore rappresentatività a livello regionale in termini statici desumendolo, in particolare, dall’analisi della composizione della Consulta agricola, di cui all’art. 14 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;

- per quanto riguarda le associazioni ambientaliste, a verificare il requisito della maggiore rappresentatività a livello regionale in termini statici desumendolo, in particolare, dall’analisi della composizione della Commissione ittica regionale di cui all’art. 6 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse delle acque interne”;

Dato atto che per le associazioni dei tartufai e per le associazioni dei tartuficoltori, nel corso di numerosi incontri con i portatori di interesse si è provveduto a richiedere, quale requisito minimo per la partecipazione alla Consulta di cui al presente provvedimento, l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (Registro delle A.P.S.), di cui all’art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)”;

Rilevato che risulta necessario che la Consulta di che trattasi diventi operativa in tempi brevi, posto che sono in corso di elaborazione alcuni provvedimenti attuativi della legge regionale n. 24/1991, sui quali è indispensabile il suo apporto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere, con il presente atto e secondo i criteri sopra esposti, alla individuazione dell’elenco delle associazioni aventi titolo alla designazione di propri rappresentanti in seno alla Consulta di che trattasi, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando che:

- per le associazioni dei tartufai, sono state individuate le sole associazioni che, ad oggi, risultano iscritte nel citato Registro delle A.P.S.;

- per le associazioni dei tartuficoltori, ad oggi, nessuna delle associazioni presenti sul territorio regionale risulta iscritta al predetto Registro delle A.P.S.;

Ritenuto, inoltre, opportuno rinviare l’individuazione di ulteriori associazioni dei tartufai e delle associazioni dei tartuficoltori aventi titolo alla designazione di loro rappresentanti in seno alla Consulta di che trattasi, a successivi provvedimenti, in relazione all’iscrizione nel predetto Registro delle A.P.S., con cadenza semestrale, ove si ravvisasse la necessità di aggiornamento della composizione;

Ritenuto, pertanto, di dare mandato al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere a richiedere le designazioni alle associazioni riportate nel citato Allegato 1 al presente provvedimento, dando atto che, trascorso il termine individuato nella richiesta, si procederà alla nomina dei rappresentanti sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le eventuali successive integrazioni con la tempistica definita nel precedente capoverso;

Atteso infine che, secondo quanto fissato al comma 3 dell’art. 30 della citata legge regionale n. 24/1991, la partecipazione alle sedute della Consulta non dà luogo ad alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura a favore dei partecipanti, e che, pertanto, non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", e successive modifiche;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi”.

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di individuare l’elenco delle associazioni aventi titolo alla designazione di propri rappresentanti in seno alla Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo di cui all’art. 30 della legge regionale n. 24/1991, nella formulazione riportata nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di rinviare l’individuazione di ulteriori associazioni dei tartufai e delle associazioni dei tartuficoltori aventi titolo alla designazione di loro rappresentanti in seno alla Consulta di che trattasi, a successivi provvedimenti, in relazione all’iscrizione nel Registro delle A.P.S. di cui alla legge regionale n. 34/2002, con cadenza semestrale, ove si ravvisasse la necessità di aggiornamento della composizione;

3) di dare mandato al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere a richiedere le designazioni alle associazioni riportate nel citato Allegato 1 al presente provvedimento, dando atto che, trascorso il termine individuato nella richiesta, si procederà alla nomina dei rappresentanti sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le eventuali successive integrazioni con la tempistica fissata al precedente punto 2);

4) di dare atto che, secondo quanto fissato al comma 3 dell’art. 30 della legge regionale n. 24/1991, la partecipazione alle sedute della Consulta non dà luogo ad alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura a favore dei partecipanti, e che, pertanto, non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale;

5) di dare atto, inoltre, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

6) di disporre, infine, la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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