SUPPLEMENTO SPECIALE N.259 DEL 20.06.2014

PROGETTO DI LEGGE

Capo I

Turismo Equestre

Art. 1

Finalità

1. La Regione riconosce al turismo equestre un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale nonché per la crescita culturale e sociale dell'Emilia-Romagna e lo promuove e sostiene nel rispetto della qualità e compatibilità ambientali.

Art. 2

Definizione di turismo equestre

1. Ai fini della presente legge, per "turismo equestre" si intendono le attività turistiche, ludico-addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con cavalli montati o attaccati.

Art. 3

Ippovie emiliano-romagnole

1. Per le finalità di cui all'articolo all'art. 1, la Regione, in applicazione e per gli effetti di cui alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistica), promuove la realizzazione delle ippovie emiliano-romagnole mediante la riapertura e la manutenzione di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi, piste, ancorché vicinali o interpoderali, argini di fiumi, torrenti, canali di bonifica, nonché il completamento dei relativi tragitti, con particolare attenzione ai percorsi che si trovano nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, enogastronomiche, panoramiche o di antiche borgate rustiche.

Art. 4

Punti di sosta

1. Al fine di promuovere il turismo equestre, la Regione e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente in materia beni pubblici, possono concedere i beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, a centri di turismo equestre, operanti da almeno due anni, che ne facciano richiesta per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti di sosta, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria vigente con particolare rispetto al benessere etologico degli equidi ospitati.

Capo II

Centri ippici

Art. 5

Definizione e costituzione

1. Ai fini della presente legge il centro ippico è costituito da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare esemplari di razza equina, anche non di proprietà dello stesso, idonei all'uso turistico, ludico-addestrativo o agonistico.

2. Il centro ippico può essere costituito da imprese, società, associazioni sportive o non a scopo di lucro, o imprenditori singoli.

3. L'apertura di centri ippici è subordinata alla presentazione al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo).

4. La Giunta regionale, con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri dimensionali e igienico sanitarie cui attenersi per definire le strutture componenti il centro ippico di cui al comma 1.

Art. 6

Regolamento

1. Con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione stabilisce le misure dirette a garantire la salvaguardia e la sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico di cui all'art. 5 nonché il be­nessere dei cavalli ivi presenti.

Capo III

Attività Assistita con Animali

 Art. 7

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si definisce "attività assistita con animali" l'insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati attraverso l'impiego di animali.

Art. 8

Requisiti minimi

1. L'attività assistita con animali sono praticate presso strutture autorizzate dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

2. Con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio di attività assistita con animali, ed in particolare: 

a) le figure professionali richieste all'interno delle equipe di cui all'art. 10; a) la dotazione infrastrutturale necessaria per l'esercizio di ciascun tipo di intervento e attività;

b) le misure inderogabili da rispettare per la tutela del benessere degli animali. 

3. Gli animali prescelti per lo svolgimento dei programmi di attività assistita con animali devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. Gli animali devono essere sani e costantemente tenuti sotto controllo sanitario e devono essere opportunamente addestrati. Le attività di attività assistita con animali devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il benessere degli animali.

Art. 9

Autorizzazione all'esercizio

1. I soggetti che intendono chiedere l'autorizzazione all'esercizio di attività assistita con animali presentano apposita istanza alla direzione regionale competente in materia di sanità, indicando dettagliatamente:

a) gli interventi di attività assistita con animali da realizzare;

b) i programmi predisposti e da realizzare ai sensi dell'articolo 10;

c) le equipe professionali coinvolte ed il soggetto responsabile della loro direzione;

d) gli animali da impiegare;

e) le strutture da utilizzare.

1. Il direttore generale regionale in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di pre­sentazione della richiesta di cui al comma l, previa verifica dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, adotta un provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego all'esercizio.

2. Il direttore generale regionale in materia di sanità, anche avvalendosi del personale delle ASL territorialmente competenti, accerta la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, e verifica la regolare realizzazione dei pro­grammi di cui all'articolo 10.

3. Nei casi di accertata perdita di uno dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, il direttore generale regionale in materia di sanità ne dà comunicazione al soggetto interessato indicando contestualmente le misure necessarie da adottare ed il termine, non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale provvedere. Decorso inutilmente tale termine, lo stesso direttore revoca l'autorizzazione all'esercizio concessa.

Art. 10

Programmi

1. L'attività assistita con animali sono svolte sulla base di specifici programmi ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario.

2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di la­voro costituite da figure professionali qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche.

3. Nelle equipe di cui al comma 2 è sempre presente la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento. 

Art. 11

Formazione degli operatori di equipe

1. La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui all'articolo 10, comma 2.

2. I corsi di formazione sono finalizzati in particolare a:

a) sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con animali, ai relativi metodi di intervento ed ai loro effetti;

b) approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle attività assistite con animali, incluse le competenze etologiche;

c) avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare, nonché cono­scenza generale delle disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 12

Disposizione finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

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