n.286 del 28.09.2022 periodico (Parte Seconda)

Direttiva in applicazione dell'art. 17 quinquies della L.R. n. 24/2003 "Interventi in caso di calamità e di gravi emergenze"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 7 marzo 1986, n. 65 recante “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale” ed in particolare l’art. 4 recante “Regolamento comunale del servizio di polizia municipale”;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare, il Capo III "Polizia amministrativa locale";

Vista la L.R. 30 luglio 2018, n. 13 recante “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)”;

Richiamato l’art. 17 quinquies della citata L.R. n. 24/2003 che prevede:

- al comma 1 che "In caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento della struttura regionale competente in materia di polizia locale";

- al comma 2 che “In caso di gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo Ente, gli altri Enti locali, nell'immediatezza dell'evento e a fronte di specifica richiesta, possono inviare il proprio personale di polizia locale a supporto, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale”;

- al comma 3 che “La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle Autonomie locali, adotta una direttiva che individua le specifiche modalità operative da utilizzare nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2”.

Preso atto della necessità di regolamentare le attività da porre in essere in occasioni di calamità e gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo Ente che rendano necessario il supporto di personale di polizia locale;

Ritenuto pertanto necessario definire con il presente atto le direttive per gli Enti Locali relative alle modalità di attivazione e gestione del personale di polizia locale inviato in supporto in occasione di calamità e di gravi emergenze;

Considerata l’utilità di definire uno standard regionale nelle modalità di attivazione e messa a disposizione di operatori di polizia locale da inviare nelle aree interessate dagli eventi;

Preso atto:

- del parere del Comitato tecnico di polizia locale che ha espresso le proprie considerazioni nel corso della seduta del 13 aprile 2022;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 1 settembre 2022;

Dato atto dei contributi forniti dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Comparto Regioni-Autonomie Locali rappresentative della Polizia Locale, sentiti in merito;

Richiamati con riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Richiamati, infine, quali atti posti a base della disciplina amministrativa ed organizzativa:

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;

- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- la propria deliberazione n. 229 del 23 marzo 2020 di nomina tra gli altri del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del 31 marzo 2020 di attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, nell’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Direttiva per gli Enti locali che definisce le modalità di supporto di personale di polizia locale alle aree colpite da calamità in applicazione dell’art. 17 quinquies comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24;

2) di approvare, nell’Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Direttiva per gli Enti locali che definisce le modalità di supporto di personale di polizia locale alle aree colpite da gravi emergenze non fronteggiabili in applicazione dell’art. 17 quinquies comma 2 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24;

3) di rendere disponibile, nell’Allegato C, una bozza di delibera standard da approvare da parte degli enti locali per l’individuazione di contingenti di polizia locale dei propri servizi, attivabili in caso di calamità come individuate dal comma 1 dell’art. 17 quinquies della L.R. 24/2003;

4) di rendere disponibile, negli allegati D1 e D2, una bozza di lettera di richiesta da utilizzare da parte degli enti locali che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 17 quinquies della L.R. 24/2003 e relativa lettera di risposta degli enti che invieranno personale;

5) di provvedere, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ad eseguire gli adempimenti dettati nelle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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