n. 48 del 30.03.2011 periodico (Parte Seconda)
Nomina componenti Collegi sindacali di Aziende Sanitarie regionali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di nominare, per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente richiamato, quali membri dei Collegi Sindacali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Parma, Modena, Bologna, Ferrara, e dell’Azienda USLdi Bologna le persone nominativamente sotto indicate:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Parma
- Aurelio Casamenti
Presidente – Regione Emilia-Romagna
- Rita Bosco
Componente - Ministero dell’Economia e Finanze
- Ivan Villa
Componente – Università degli Studi di Parma
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
- Paola Bacchilega
Presidente – Regione Emilia-Romagna
- Silvia D’alterio
Componente - Ministero dell’Economia e Finanze
- Silvano Marcozzi
Componente – Università degli Studi Modena e Reggio Emilia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Liliana Rocca
Presidente – Regione Emilia-Romagna
- Piera Marzo
Componente - Ministero dell’Economia e Finanze
- Claudio Travaglini
Componente – Università degli Studi di Bologna
Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Ferrara
- Carlo Costa
Presidente – Regione Emilia-Romagna
- Mauro Zappia
Componente - Ministero dell’Economia e Finanze
- Italo Medini
Componente – Università degli Studi di Ferrara
Azienda Usl di Bologna
- Valentino Pischedda
Presidente – Regione Emilia-Romagna
- Giovanni Di Cola
Componente - Ministero dell’Economia e Finanze
- Germano Camellini
Componente - Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna
2) di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, che l’indennità annua lorda spettante ai componenti dei collegi sindacali di azienda sanitaria è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell’unità sanitaria locale, mentre al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti;
3) di stabilire che la durata triennale dei collegi sindacali decorre dalla data di insediamento dei collegi medesimi;
4) di stabilire, inoltre, che, a seguito del presente provvedimento, si provvederà a trasmettere formale informazione agli interessati, i quali dovranno provvedere a risolvere eventuali situazioni di incompatibilità e ad adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge;
5) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.