n. 48 del 30.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Nomina componenti Collegi sindacali di Aziende Sanitarie regionali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

1) di nominare, per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente richiamato, quali membri dei Collegi Sindacali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Parma, Modena, Bologna, Ferrara, e dell’Azienda USLdi Bologna le persone nominativamente sotto indicate:

Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Parma

- Aurelio Casamenti

Presidente – Regione Emilia-Romagna 

- Rita Bosco

Componente - Ministero dell’Economia e Finanze 

- Ivan Villa

Componente – Università degli Studi di Parma 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

- Paola Bacchilega

Presidente – Regione Emilia-Romagna 

- Silvia D’alterio

Componente - Ministero dell’Economia e Finanze 

- Silvano Marcozzi

Componente – Università degli Studi Modena e Reggio Emilia 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

- Liliana Rocca

Presidente – Regione Emilia-Romagna 

- Piera Marzo

Componente - Ministero dell’Economia e Finanze 

- Claudio Travaglini

Componente – Università degli Studi di Bologna

Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Ferrara

- Carlo Costa

Presidente – Regione Emilia-Romagna 

- Mauro Zappia

Componente - Ministero dell’Economia e Finanze 

- Italo Medini

Componente – Università degli Studi di Ferrara 

Azienda Usl di Bologna

- Valentino Pischedda

Presidente – Regione Emilia-Romagna 

- Giovanni Di Cola

Componente - Ministero dell’Economia e Finanze 

- Germano Camellini

Componente - Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna 

2) di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, che l’indennità annua lorda spettante ai componenti dei collegi sindacali di azienda sanitaria è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell’unità sanitaria locale, mentre al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti;

3) di stabilire che la durata triennale dei collegi sindacali decorre dalla data di insediamento dei collegi medesimi;

4) di stabilire, inoltre, che, a seguito del presente provvedimento, si provvederà a trasmettere formale informazione agli interessati, i quali dovranno provvedere a risolvere eventuali situazioni di incompatibilità e ad adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge;

5) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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