n.332 del 07.11.2022 (Parte Prima)

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DA PARTE DEL VICEPRESIDENTE IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEGLI ORGANI - MODIFICHE AGLI ARTICOLI 32, 43, COMMA 1, LETTERA B), E 69, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2005, N. 13 (STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM E’ STATA PRESENTATA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Modifica all’articolo 32 della legge regionale n. 13 del 2005

1. All’articolo 32 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“3 bis. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo.”.

Articolo 2

Modifica all’articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 13 del 2005

1. All’articolo 43, comma 1, della L.R. n. 13 del 2005 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce a norma dell’articolo 32, e ne determina gli incarichi;”.

Articolo 3

Modifica all’articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2005

1. All’articolo 69, comma 1, della L.R. n. 13 del 2005 la lettera a) è soppressa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 7 novembre 2022 STEFANO BONACCINI

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