n.271 del 13.10.2017 (Parte Prima)
Deliberazione della Consulta di garanzia statutaria-relazione dell'attività della Consulta di garanzia statutaria dell'anno 2017 e programma delle attività per l'anno 2018
LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
Visti:
- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’articolo 69, comma 1, che definisce la Consulta di garanzia statutaria “organo autonomo e indipendente della Regione”;
- la legge regionale 4 dicembre 2007 n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria”, che, tra l’altro, detta disposizioni in materia di costituzione e composizione, compiti e funzioni, elezioni;
- il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, approvato con la delibera n. 9 del 15 febbraio 2013 che, all’articolo 17, comma 2, prescrive alla Consulta di trasmettere al Presidente dell’Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta una relazione sull’attività svolta, alla quale deve essere allegato anche il programma delle attività e la richiesta di stanziamento delle risorse riguardanti l’anno successivo.
Dato atto che:
- l’attuale Consulta di garanzia statutaria si è insediata il 19 ottobre 2016 e, in pari data, è stata investita da una richiesta di parere cui ha dato riscontro con la deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2017;
- durante l’anno 2017 la Consulta ha inteso approfondire alcune tematiche legate al funzionamento e alle competenze degli organi di garanzia statutaria delle altre regioni italiane;
- da tale approfondimento è scaturito un elaborato che la Consulta ha predisposto ed approvato.
Esaminata la Relazione delle attività dell’anno 2017 e il Programma delle attività per l’anno 2018.
All’unanimità dei voti
delibera
1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la Relazione delle attività dell’anno 2017 e il Programma delle attività della Consulta di garanzia statutaria per l’anno 2018, completo delle relative previsioni di spesa (Allegato 1);
2) di trasmettere il citato programma alla Presidente dell’Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Consulta dell’Assemblea legislativa.