n.39 del 07.02.2014 (Parte Seconda)

Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 L.R. 15/13 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 

- lo Statuto regionale, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, e modificato con legge regionale 27 luglio 2009, n. 12; 

- la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali), come modificata, da ultimo, con legge regionale 21 novembre 2013, n. 23;

- la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), come modificata dall’art. 52 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28, ed in particolare: 

  • l’articolo 12, comma 1, il quale prevede l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di atti di coordinamento tecnico, definiti dalla Regione e dagli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, volti ad assicurare l’uniformità e la trasparenza dell’attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia;
  • l’articolo 12, comma 2, il quale prevede che i Comuni debbano recepire con apposita deliberazione del Consiglio i contenuti degli atti di coordinamento tecnico, entro 180 giorni dalla loro approvazione, con l’effetto di contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari o amministrative del Comune, con essi incompatibili, e che decorso inutilmente tale termine trovi applicazione la norma di cui al comma 3-bis dell’art. 16 della legge regionale 20/00, sulla prevalenza delle previsioni degli atti di coordinamento tecnico regionali, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del termine sia stato presentato il titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio;
  • l’articolo 12, comma 4, il quale alla lettera “e)”, nell’ambito di una elencazione esemplificativa dei principali atti di coordinamento tecnico ritenuti utili per l’attuazione della medesima legge regionale, indica le modalità di definizione del campione di pratiche edilizie soggette a controllo dopo la fine dei lavori, ai sensi dell’articolo 23;
  • l’articolo 14, comma 5, il quale prevede la possibilità che le amministrazioni comunali definiscano modalità di controllo a campione per le verifiche che il SUE (Sportello unico per l’edilizia) deve compiere entro 30 gg dalla presentazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo sistematico di tutte le SCIA presentate;
  • l’articolo 23, comma 7, il quale prevede la possibilità che le amministrazioni comunali definiscano modalità di controllo a campione per almeno il 25% delle richieste di certificato di conformità edilizia e di agibilità, presentate al SUE per gli interventi edilizi elencati al comma 6, qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo sistematico di tutte le opere realizzate;
  • l’articolo 23, comma 8, il quale prevede la modalità ordinaria del controllo a campione per almeno il 25% delle richieste di certificato di conformità edilizia e di agibilità, presentate al SUE per gli interventi edilizi, di minore rilievo, diversi da quelli indicati dal comma 6;
  • l’articolo 23, comma 10, il quale precisa che il controllo sulle richieste di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità è volto a verificare, previa ispezione dell’edificio:

a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;

b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22;

c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;

d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e di agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate ovvero dell'avvenuta segnalazione all'Agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate. 

Ritenuto che al fine di perseguire i massimi livelli di funzionalità, correttezza, imparzialità e trasparenza delle metodologie di controllo dell’attività edilizia, in tutto l’àmbito regionale, sia opportuno emanare un atto di coordinamento tecnico regionale, ai sensi del citato articolo 12, L.R. 15/13, il quale definisca, per tutti i Comuni della Regione, un quadro di disposizioni applicative uniformi, in ordine a tutte le ipotesi di controlli a campione delle pratiche edilizie contemplati dalla stessa L.R. 15/13 (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8), nonché in ordine alle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10); 

Considerato che la proposta di atto di coordinamento tecnico in questione è stata elaborata dalle competenti strutture della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata con la partecipazione delle altre strutture regionali interessate, di referenti tecnici dei Comuni, delle Provincie e delle associazioni professionali ed imprenditoriali operanti nel settore edilizio, riuniti nel Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio (organismo consultivo istituito con precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1688/2010, i cui componenti sono stati nominati con decreto assessorile 2/11) riunitosi sulla proposta di atto nei giorni 12 settembre e 17 dicembre 2013, ed in un apposito sotto-gruppo di lavoro, riunitosi nei giorni 9 e 30 ottobre e 20 novembre 2013; 

Dato atto che sulla proposta di atto, espressa dal citato Tavolo di coordinamento tecnico, il competente Assessore all’urbanistica ha richiesto il parere del CAL - Consiglio delle Autonomie Locali, a norma dell’art. 12, L.R. 15/13, e dell’art. 6, L.R. 13/09, e che lo stesso CAL si è espresso con parere favorevole nella seduta del 24 gennaio 2014; 

Ritenuto per quanto sopra di procedere all’approvazione dell’atto allegato e parte integrante della presente deliberazione, denominato “Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 L.R. 15/13, sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)”; 

Dato atto:

- che, a norma dell’art. 12, comma 2, L.R. 15/13, entro centottanta giorni dall'approvazione dell’atto di coordinamento operata con la presente deliberazione, i Comuni della Regione devono recepire i contenuti dello stesso atto con deliberazione del Consiglio comunale e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili; decorso inutilmente tale termine le disposizioni dell’atto di coordinamento trovano diretta applicazione, a norma dell’art. 16,
comma 3-bis della legge regionale n. 20 del 2000;

- che, qualora nel Comune non sussistano previsioni regolamentari o amministrative, riferite alle previsioni di cui agli articoli 14 e 23 della L.R. n. 15 del 2013, che risultino incompatibili con le previsioni del presente atto di coordinamento, il responsabile del SUE può disporre l’immediata applicazione dello stesso anche anteriormente all’approvazione della deliberazione consiliare di recepimento; 

Ritenuto opportuno garantire ampia e tempestiva diffusione dello stesso Atto di coordinamento tecnico, attraverso la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione “Territorio” del portale web della Regione, ed attraverso correlate comunicazioni telematiche; 

Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali”; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti 

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

1. di approvare l’atto allegato, parte integrante della presente deliberazione, denominato “Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 L.R. 15/13, sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)”; 

2. di dare atto:

  • che, a norma dell’art. 12, comma 2, L.R. 15/13, entro centottanta giorni dall'approvazione dell’atto di coordinamento operata con la presente deliberazione, i Comuni della Regione devono recepire i contenuti dello stesso atto con deliberazione del Consiglio comunale e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili; decorso inutilmente tale termine le disposizioni dell’atto di coordinamento trovano diretta applicazione, a norma dell’art. 16, comma 3-bis della legge regionale n. 20 del 2000;
  • che, qualora nel Comune non sussistano previsioni regolamentari o amministrative, riferite alle previsioni di cui agli articoli 14 e 23 della L.R. n. 15 del 2013, che risultino incompatibili con le previsioni del presente atto di coordinamento, il responsabile del SUE può disporre l’immediata applicazione dello stesso anche anteriormente all’approvazione della deliberazione consiliare di recepimento; 

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sulla sezione “Territorio” del portale web della Regione.

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