n.151 del 06.10.2011 (Parte Seconda)

Proposta di modifica della Parte Seconda - Allegati - della delibera dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia, mediante la cui applicazione l’Unione Europea ha inteso promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi.

Viste in particolare le disposizioni in essa contenute che riguardano:

- il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;

- l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;

- l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;

- la certificazione energetica degli edifici;

- l’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.

Considerato che la citata Direttiva prevede che gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico stabiliti, e che nella loro progettazione sia presa in considerazione l’opportunità di ricorrere a sistemi alternativi quali:

- sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie

- rinnovabili,

- cogenerazione,

- sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili,

- pompe di calore, a certe condizioni.

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” con il quale - coerentemente alla citata Direttiva Comunitaria - vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ed in particolare le disposizioni in esso contenute, che definiscono:

- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

- l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;

- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;

- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

- i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

- la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;

- la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.

Visti i successivi decreti attuativi emanati ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 6 del citato DLgs 192/05, ovvero:

- il D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 con il quale vengono definiti i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, e sono indicate le relative metodologie di calcolo;

- il D.M. 26 giugno 2009, che riporta le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, definendo altresì gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni.

Considerato che in relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e ai sensi della clausola di cedevolezza di cui all’art. 17 del citato DLgs 192/05 le norme contenute nei provvedimenti nazionali sopra citati si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della Direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008, n. 156 di approvazione dell’ “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha proceduto, ai sensi del citato art. 17 del DLgs 192/05, al recepimento della citata Direttiva 2002/91/CE, in attuazione dell’art. 25 della Legge regionale 23 dicembre 2004 n. 26 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” ed in coerenza con le linee di indirizzo del decreto legislativo 192/2005 medesimo;

Considerato che con tale Atto la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a disciplinare, tra l’altro:

- gli standard minimi di rendimento energetico degli edifici e degli impianti, compresi gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;

- le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici ed impianti;

- le procedure per la certificazione energetica degli edifici;

Considerato altresì che il provvedimento contribuisce in modo significativo, grazie al suo impatto sulla progettazione e realizzazione degli edifici e dei sistemi urbani, al conseguimento degli obiettivi in materia di risparmio energetico, uso razionale dell’energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili definiti dal “Piano Energetico Regionale”, approvato dall’Assemblea legislativa con delibera n. 141 del 14 novembre 2007, e dal “Secondo Piano triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013”, approvato dall’Assemblea legislativa con delibera n. 50 del 26 luglio 2011;

Considerato, infine, che si è già provveduto, in particolare con deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2010, n. 1362 avente ad oggetto “Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008”, ad aggiornare le disposizioni della DAL 156/08 a seguito dell’emanazione di provvedimenti normativi sovraordinati, con particolare riferimento ai citati D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, e D.M. 26 giugno 2009, recante “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

Vista la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla “Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” mediante la quale viene stabilito un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, fissando obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia;

Considerato in particolare che tale Direttiva prevede che:

- nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio, anche tenendo conto di misure riguardanti incrementi dell’efficienza energetica, la cogenerazione e gli edifici a consumo di energia basso o nullo;

- entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri impongono l’uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, consentendo di raggiungere tali livelli minimi anche mediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamento prodotti utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Visto il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, pubblicato sulla G.U. in data 28/3/2011 ed entrato in vigore il giorno successivo.

Considerato che:

- il citato Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 riporta specifiche disposizioni in materia di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante (art. 11 e Allegato III), misure di semplificazione e premialità volumetriche nel caso di edifici con prestazioni energetiche particolarmente elevate (art. 12), nonché alcune disposizioni in materia di certificazione energetica (art. 13);

- tali disposizioni modificano ed integrano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e al successivo Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;

Considerato, inoltre che il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevede che gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante siano adeguati alle disposizioni del decreto stesso entro 180 giorni dalla data di sua entrata in vigore, ovvero entro il 29 settembre 2011, termine decorso il quale si applicano le disposizioni di cui al decreto stesso.

Vista la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, che abroga la citata Direttiva 2002/91/CE e ne riformula i contenuti con l’obiettivo di predisporre interventi più efficaci al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell’edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l’ampio divario tra i risultati dei diversi Stati membri in questo settore.

Considerato che le disposizioni della citata Direttiva 2010/31/UE riguardano e riformulano le precedenti disposizioni relative a:

- definizione di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

- applicazione di più performanti requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione nonché per gli edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;

- formulazione di piani nazionali destinati ad aumentare il numero di “edifici a energia quasi zero” fino ad arrivare entro il 31 dicembre 2020 a che tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero (dal 31 dicembre 2018 per gli edifici pubblici);

- certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;

- ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici;

- i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.

Considerato che:

- è attualmente in corso l’iter di recepimento della citata Direttiva 2011/31/UE, previsto con l’approvazione della cd. “Legge Comunitaria” 2011, cui seguiranno i relativi provvedimenti attuativi che modificheranno significativamente l’attuale contesto normativo nazionale in materia;

- per garantire la coerenza della normativa regionale in materia di rendimento energetico e di certificazione energetica degli edifici con l’evoluzione del quadro normativo comunitario e nazionale derivante da tale recepimento sarà necessario procedere nel prossimo futuro ad una revisione organica e sistematica della normativa regionale in materia, ovvero della citata deliberazione dell’Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156.

Valutato che l’emanazione del citato Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e gli obblighi di adeguamento delle norme regionali ivi previsti rendono necessario un aggiornamento parziale degli Allegati della citata deliberazione dell’Assemblea legislativa 4 marzo 2008 n. 156, con particolare riferimento:

- agli standard minimi di rendimento energetico degli edifici e degli impianti attualmente previsti, in particolare per quanto riguarda l’impiego di fonti energetiche rinnovabili a copertura del fabbisogno energetico degli edifici di nuova costruzione e di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante;

- alle metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici ed impianti, in particolare per i casi in cui vi sia l’impossibilità tecnica di corrispondere ai requisiti di cui al punto precedente;

- alle procedure per la certificazione energetica degli edifici, in particolare per gli obblighi di riportare l’indice di prestazione energetica dell’edificio negli annunci di vendita.

Valutato, inoltre, che per corrispondere agli obiettivi di progressiva qualificazione energetica del parco edilizio regionale indicati dal “Secondo Piano triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013”, approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 50 del 26/7/2011, risulta opportuno anticipare i tempi di attuazione delle disposizioni in materia di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante rispetto a quanto previsto dal citato Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Considerato che si rende opportuna, per chiarezza espositiva e necessità di coordinamento tra le diverse parti, l’adozione di un nuovo testo rivisto degli Allegati della D.A.L. n. 156/08, in coerenza con la precedente deliberazione dell’Assemblea legislativa e con quanto previsto dal Piano Energetico Regionale;

Richiamati i punti 3.3 e 3.4 - secondo comma delle disposizioni generali della citata D.A.L. n. 156/08 che assegnano alla Giunta la competenza a modificare, sentita la Commissione assembleare competente, gli Allegati alla stessa in relazione allo sviluppo tecnico-scientifico ed in conformità all’evoluzione del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario, indicando agli operatori le date previste per la modifica delle norme vigenti e per ulteriori miglioramenti dei requisiti minimi di prestazione energetica regionale degli edifici;

Vista l’informativa realizzata dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 19 settembre 2011;

Sentita la competente Commissione Assembleare “Territorio, Ambiente, Mobilità” che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22.09.2011 (n. prot. 30421 del 22/9/2011);

Sentito il Tavolo Tecnico per l’accreditamento di cui alla DGR 1050/2008, che si è espresso favorevolmente alla proposta di modifica degli Allegati della DAL 156/08 nella seduta del 6 settembre 2011;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore “Attività Produttive, Piano energetico, Sviluppo sostenibile, Economia verde e Autorizzazione unica integrata”, Gian Carlo Muzzarelli;

A voti unanimi e palesi

 delibera

:

per quanto espresso in premessa

1) di approvare la modifica alla “Parte seconda - Allegati 1-2-3-15” della deliberazione di Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna l’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici nel testo coordinato comprensivo delle modifiche di cui alla presente deliberazione;

3) di prevedere l’entrata in vigore del testo coordinato dell’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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