n.223 del 31.07.2013 periodico (Parte Seconda)
Modifiche dello Statuto comunale di San Giovanni in Persiceto in attuazione della Legge 23 novembre 2012, n. 215. Deliberazione di Consiglio comunale nr. 52 del 18/6/2013
Si comunica che con deliberazione di Consiglio comunale nr. 52 del 18/6/2013 sono state apportate le seguenti modifiche allo Statuto comunale di San Giovanni in Persiceto, in attuazione della Legge 23 novembre 2012, n. 215.
Articolo 5
Principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione
1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. abrogato
5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana alle persone diversamente abili e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con apposito regolamento.
Articolo 26
Pari opportunità negli organi collegiali
1. Negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune, devono, essere rappresentati entrambi i sessi secondo le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti. Agli organi delle Società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.
2. abrogato.
Articolo 33
Composizione della Giunta comunale
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne garantendo la presenza di entrambi i sessi.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.