SUPPLEMENTO SPECIALE N.271 DEL 15.05.2019

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2012

Nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) dopo la lettera l) dell’art. 15 è aggiunta la seguente:

“l bis) gli aeromobili che decollano o atterrano a propulsione elettrica”.

Articolo 2

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2012

Nella legge regionale n. 15 del 2012 l’art. 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

 Determinazione dell’imposta

1. L'imposta è determinata in riferimento:

a) al peso massimo dell’aeromobile al decollo (Max Take-Off Weight - MTOW);

b) al livello di emissioni sonore dell’aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization), dal paese in cui risulta immatricolato l’aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli 2, 3 e 4 dell’annesso 16, volume I, alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale dell'ICAO, di seguito denominato “annesso”.

2. Ai sensi del comma 1, l’IRESA si applica, nel caso di voli diurni, nelle seguenti misure:

a) per gli aeromobili con propulsione ad elica 0,42 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo, fatta eccezione per gli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri fissati dal capitolo 4 dell’annesso per i quali si applica la tariffa di 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata;

b) per gli aeromobili con propulsione a getto la tariffa è differenziata a seconda delle tre classi individuate in base al livello di emissioni sonore determinato facendo riferimento alla metodologia di calcolo di cui al comma 1, lettera b):

1) aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo 2 dell’annesso: 0,48 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;

2) aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo 3 dell’annesso: 0,45 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;

3) aeromobili di classe C, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo 4 dell’annesso: 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;

d) per gli aeromobili che risultino sprovvisti di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli 2, 3 e 4 dell’annesso, tariffa forfettaria di 0,50 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.

3. Nel caso di voli notturni l’imposta è determinata nella misura di euro 0,50 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.

4. Nelle more dell’adozione della disciplina prevista dall’art. 14 comma 6 e della stipula della convenzione e per quanto da essa non previsto si applica quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).".

Articolo 3

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2012

1. Nel comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2012 sono soppresse le parole “in misura pari al 50 per cento” e vengono aggiunte le seguenti parole “, con delibera di Giunta da adottarsi annualmente,”

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 sono inseriti i seguenti:

“2. Con delibera della Giunta, sentita la Commissione consigliare competente, saranno individuati i soggetti destinatari del riparto delle risorse di cui al precedente comma e i criteri in attuazione delle finalità di completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e di eventuale indennizzo per i residenti nelle zone interessate, in base ai quali gli stessi soggetti provvederanno all’utilizzo delle risorse stesse.

3. Con la stessa delibera la Regione stabilisce le modalità con cui effettua il monitoraggio e la verifica delle misure adottate dai destinatari delle risorse.”.

Articolo 4 Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012

1. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012 le parole "dal 1 luglio 2019" sono sostituite dalle parole "dal 1 gennaio 2020".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012 è aggiunto i seguente:

“3. Per gli aeroporti interessati da un numero di movimenti annui inferiori a 10.000 calcolati sulla base dell’anno precedente le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale.".

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