SUPPLEMENTO SPECIALE N.12 DEL 10.02.2015

Relazione

1. La procedura speciale disciplinata dall’art. 13 bis della l.r. 8 luglio 1996, n. 24 per i progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura

La legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni), che disciplina il procedimento legislativo ordinario per la fusione di comuni, dispone, nel peculiare caso di procedimenti legislativi di fusione avviati e non conclusi entro la legislatura a causa dello scioglimento anticipato dell’Assemblea legislativa, che a questi si applichi una procedura speciale derogatoria (introdotta dall’art. 25 della l.r. 18 luglio 2014, n. 17) allo scopo di facilitare la più rapida conclusione dell’iter interrottosi.

Tale procedura, facendo salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento (comma 1) prevede, con riguardo ai progetti di legge di fusione decaduti per la fine anticipata della legislatura, che:

- entro trenta giorni dal suo insediamento, la nuova Giunta regionale apportate le necessarie modifiche al testo del progetto di legge di fusione, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, possa provvedere all'approvazione e alla tempestiva trasmissione dello stesso all'Assemblea legislativa (comma 2);

- la Commissione assembleare competente, esaminato il progetto di legge e preso atto dei pareri resi, provveda a licenziarlo e a trasmetterlo all'Assemblea legislativa entro trenta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea (comma 3);

- l'Assemblea stessa deliberi nei successivi quindici giorni se procedere o meno all'indizione del referendum, rinviando poi alla procedura ordinaria per la prosecuzione del procedimento legislativo (comma 4);

- qualora al progetto di legge di fusione decaduto si fossero applicate le speciali norme di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della l.r. 21 dicembre 2012, n. 21, la loro applicazione prosegue sino alla conclusione del nuovo procedimento di fusione disciplinato e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 (comma 5).

2. Il procedimento di fusione nei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia

I Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto sono quattro Comuni dell’Appennino Reggiano, tra loro contigui, collocati nella Provincia di Reggio Emilia; i Comuni di Busana, Collagna e Ligonchio ricadono nella Valle del Fiume Secchia ed il Comune di Ramiseto ricade nella Valle del Fiume Enza.

I quattro Comuni appartengono dal 1999 all’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano, cui è stata conferita la gestione associata di funzioni e servizi riorganizzati su scala intercomunale e fanno parte della più ampia Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano, costituita nel 2014 e subentrata alla soppressa Comunità montana dell’Appennino Reggiano, ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012.

Dopo la redazione del documento di analisi di fattibilità volta ad intraprendere il percorso di fusione e lo svolgimento di diversi incontri preliminari e quindici pubbliche assemblee tenute dagli amministratori con la popolazione, il 31 ottobre 2013 i Consigli comunali interessati avevano inviato alla Regione formale istanza (prot. PG/2013/0271200 del 04/11/2013) con la quale avevano chiesto alla Giunta regionale di esercitare l’iniziativa legislativa per la loro fusione, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, l.r. n. 24/1996 (istanza corredata dalle seguenti deliberazioni, tutte acquisite agli atti della Giunta regionale: n. 26 del 26/10/2013 del Comune di Busana, approvata all’unanimità; n. 33 del 28/10/2013 del Comune di Collagna, approvata all’unanimità; n. 49 del 30/10/2013 del Comune di Ligonchio, approvata con la maggioranza due terzi dei consiglieri assegnati ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 6 comma 4 come previsto per l’approvazione degli statuti comunali; n. 36 del 28/10/2013 del Comune di Ramiseto, anch’essa approvata con la maggioranza due terzi dei consiglieri assegnati).

La Giunta regionale, aderendo a tale istanza assunta dai Comuni interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti, aveva approvato, con deliberazione n. 2060 del 23 dicembre 2013, il progetto di legge recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia”, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione.

Il progetto di legge regionale era stato sottoposto in data 18 dicembre 2013 alla Commissione I “Bilancio, Affari generali e istituzionali” del Consiglio delle Autonomie Locali che aveva espresso parere favorevole all’unanimità.

Il Presidente dell’Assemblea legislativa aveva provveduto, il 9 gennaio 2014, ad inviare la richiesta di parere alla competente Provincia di Reggio Emilia (ai sensi dell’art. 10, l.r. n. 24 del 1996), la quale aveva espresso parere positivo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 11 marzo 2014 (acquisita in data 14 marzo 2014).

Il progetto di legge regionale era stato iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa (oggetto 4919) ed assegnato, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l.r. n. 24 del 1996, alla competente Commissione Assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali, che si era riunita nella seduta del 13 gennaio 2014 per la nomina dei relatori, nella seduta del 18 marzo 2014 per la sostituzione del relatore di maggioranza, nella seduta del 16 giugno 2014 per l’audizione dei Sindaci e, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2014, nel corso della quale la Commissione stessa aveva espresso parere favorevole agli articoli e agli emendamenti presentati al progetto di legge e aveva conferito il mandato, all’unanimità, al relatore per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell’Assemblea legislativa sull’indizione del referendum delle popolazioni interessate.

Poiché con nota del 24 luglio 2014, il Presidente della Giunta regionale aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie, ai sensi dell’art. 32, terzo comma, dello Statuto regionale, l’Assemblea legislativa è stata anticipatamente sciolta e la Giunta regionale è decaduta.

Su richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati (acquisita con PG.2014.0262763 del 15/07/2014) con legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 è stata approvata la procedura speciale per il riavvio e la prosecuzione dell’iter del progetto di legge di fusione decaduto a fine legislatura (descritta nel precedente paragrafo 1).

A seguito dell’espletamento delle elezioni regionali del 23 novembre 2014 e dell’insediamento della nuova Giunta, è stata inviata una nota ai Sindaci dei quattro Comuni (PG.2015.0016184 del 14/01/2015) con la quale è stato chiesto loro di confermare l’assenso all’avvio del nuovo procedimento di fusione. I Sindaci, con nota prot. n. PG.2015 0036669 del 22 gennaio 2015, nell’esprimere il loro assenso alla prosecuzione dell’iter legislativo, hanno altresì formulato loro osservazioni e proposte tempestivamente trasmesse all’Assemblea legislativa per le opportune valutazioni nel proseguimento dell’iter legislativo.

In attuazione, dunque, della procedura speciale più volte richiamata, sono fatti salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento e prende avvio il nuovo procedimento di fusione, ripartendo dal testo del progetto di legge regionale già approvato dalla Commissione Assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali il 7 luglio 2014.

La presente relazione accompagna il suddetto progetto di legge e rinvia a quanto già illustrato nella deliberazione della Giunta n. 2060 del 23 dicembre 2013 (con la quale fu approvato l’originario progetto di legge di fusione) con riguardo ai presupposti ed agli elementi tecnici che la l.r. n. 24 del 1996 richiede a supporto del progetto di fusione.

Dall’attuazione della procedura speciale ex art. 13 bis della l.r. n. 24 del 1996, discende l’applicazione del comma 5 del medesimo art. 13 bis, che estende l’applicazione delle norme speciali di cui all’art. 7, comma 3 bis della l.r. n. 21/2012 sino alla conclusione del nuovo procedimento di fusione e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

L’art. 7, comma 3 bis, l.r. n. 21/2012 dispensa, seppur per un periodo di tempo limitato, i Comuni che hanno formalmente intrapreso il procedimento di fusione, da ogni adempimento connesso agli obblighi di gestione associata ai sensi dell’art. 7 comma 3, l.r. n. 21/2012.

Pertanto, per i quattro Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, attivandosi la procedura speciale di fusione, si mantiene la sospensione, fino al termine del procedimento legislativo di fusione, dell’obbligo di avviare la gestione in forma associata di tutte le funzioni fondamentali che l’art. 7 della l.r. n. 21/2012 pone a carico dei Comuni dell’ambito territoriale ottimale, quindi con riguardo agli obblighi previsti sia nel primo periodo del comma 3 dell’art. 7 citato (gestione associata di tutte le funzioni fondamentali per i piccoli comuni) sia nel secondo periodo (obbligo di gestire in forma associata tra tutti i comuni dell’ambito, anche con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, almeno tre tra le sette funzioni indicate dal legislatore regionale).

Il citato art. 7, comma 3 bis, l.r. n. 21 del 2012 sospende anche, fino al termine del procedimento legislativo di fusione, l’applicazione della disposizione normativa (comma 5 del medesimo articolo 7) che impone l’istituzione di una sola Unione d’ambito, con popolazione minima non inferiore agli 8.000 abitanti: ne consegue che l’Unione Alto Appennino Reggiano, ancorché con popolazione inferiore a quella prevista per legge, continua, in via transitoria, a coesistere, nel medesimo ambito territoriale, con l’Unione subentrata alla soppressa Comunità montana dell’Appennino Reggiano, potendo accedere, in via transitoria (fino alla conclusione del procedimento legislativo di fusione) e in deroga ai criteri generali, ai contributi regionali a sostegno delle gestioni associate, in virtù del richiamo, effettuato dal comma 3 bis citato, a quanto già previsto dall’art. 21 della l.r. n. 10 del 2008 (che consentiva di accedere ai contributi anche alle Unioni istituite prima del 2001 tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti).

3. Territorio del nuovo Comune

In conformità all’articolo 3, comma 1, l.r. n. 24/1996 (ai sensi del quale “Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l’istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia”) i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto afferiscono alla Provincia di Reggio Emilia e sono tra loro contigui, come risulta dalla allegata rappresentazione cartografica, che corrisponde a quella originariamente presentata dai Comuni all’avvio del procedimento legislativo di fusione.

Rinviando al paragrafo 3 della relazione illustrativa del progetto di legge approvato con deliberazione della Giunta n. 2060 del 23 dicembre 2013 per la descrizione puntuale dei relativi aspetti tecnici, si ribadisce che il nuovo comune avrà un perimetro di 89,82 Km e si posiziona geograficamente al confine tra la Provincia di Reggio nell’Emilia a cui appartiene, quella di Parma e la Regione Toscana. Esso confina con i Comuni di Monchio delle Corti e Palanzano della Provincia di Parma, Vetto, Castelnovo Ne’ Monti e Villa Minozzo della Provincia di Reggio nell’Emilia ed i Comuni di Comano e Fivizzano della Provincia di Massa Carrara e Sillano della Provincia di Lucca della Regione Toscana.

In data 1/7/2014 (NP.2014.0008346) è pervenuta, dalla competente struttura tecnica regionale, la conferma della regolarità tecnica della documentazione cartografica relativa ai confini del nuovo Comune.

Il territorio interessato dal processo di fusione avrà una estensione di circa 257,24 chilometri quadrati con una popolazione complessiva, secondo i dati aggiornati (rispetto all’originario pdl) al 1 gennaio 2014 di 4.348 abitanti e una densità abitativa media di circa 17 abitanti per chilometro quadrato.

Comuni

Popolazione

residente

1 Gennaio 2014

Sup. in Km 2

Busana

1.269

30,44

Collagna

958

66,89

Ligonchio

851

61,72

Ramiseto

1.270

98,19

Totale

4.348

257,24

4. Indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati e prospettive di organizzazione e gestione di servizi e funzioni istituzionali ed amministrative nel territorio del nuovo Comune

La ricostruzione delle indicazioni di natura socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati, nonché le prospettive di riorganizzazione e gestione unitaria di servizi e funzioni istituzionali ed amministrative nel territorio del nuovo Comune, sono state descritte nella relazione illustrativa del progetto di legge approvato con deliberazione della Giunta n. 2060 del 23 dicembre 2013.

Confermando quanto allora fu ricostruito, si ribadisce il rinvio ai contenuti del documento di analisi di fattibilità predisposto dai Comuni dando atto tuttavia degli ulteriori sviluppi e avanzamenti che nel periodo intercorso le amministrazioni interessate possono avere effettuato e che potranno eventualmente comunicare alla regione.

Per quanto attualmente conta, l’analisi preliminare di fattibilità, originariamente trasmessa, strutturata in 7 paragrafi (1. Dall’Unione alla Fusione: un progetto per i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto; 2. Introduzione; 3. Contesto nazionale e normativo; 4. Analisi del territorio, della popolazione e dell’economia; 5. Servizi in gestione all’Unione; 6. Riferimenti normativi; 7. Incentivi economici), aveva inteso rappresentare la situazione e valutare se la fusione tra i quattro Comuni potesse rappresentare effettivamente l’opportunità per “assicurare anche in futuro ai cittadini servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, per realizzare le opere che servono al territorio, per ridurre le spese strutturali e consentire una complessiva semplificazione dell’organizzazione politica e burocratica, mantenendo il decentramento nell’erogazione dei servizi attraverso sportelli polifunzionali”.

Il documento si apriva con informative sul territorio, la popolazione ed il contesto economico, illustrando anche proiezioni della potenziale collocazione del nuovo Comune nato dalla fusione nel panorama provinciale, anche con riguardo alla statistica turistica, nonché nell’ambito del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

Sotto il profilo istituzionale, venivano presentati i dati relativi alla rappresentanza istituzionale, comparando la situazione con il rinnovo legato alle elezioni amministrative del 2014 e con una proiezione relativa al nuovo Comune nato da fusione. Il documento conteneva un approfondimento anche in merito alla possibilità di istituire Municipi nei territori dei preesistenti Comuni, come prevede l’art. 16 del Testo Unico Enti Locali, D.lgs. n. 267 al fine di “garantire una maggiore rappresentatività e rappresentanza dei territori”.

Con riferimento alla fattibilità economico-finanziaria della fusione, veniva prospettata un’analisi finanziaria comparativa sui quattro Comuni avente ad oggetto, tra i vari indicatori, la pressione tributaria, i trasferimenti erariali, l’indebitamento ed il personale. Sotto quest’ultimo aspetto, veniva presentata la situazione dei dipendenti sia per singolo Comune sia per Unione, aggregati per area di lavoro, con le annesse spese di personale.

Al fine di meglio illustrare i potenziali vantaggi economici derivanti dalla fusione, era riportata una tabella riepiloga-tiva dei possibili risparmi nel breve periodo. Il documento, inoltre, precisava che “è ipotizzabile (nel medio e lungo periodo) una riduzione dei costi del personale del nuovo Comune derivante dalla graduale riduzione delle posizioni organizzative (responsabili) e dal mancato ‘turn over’ del personale che nel tempo raggiungerà l’età pensionabile”.

Numerosi vantaggi per i Comuni nati da fusione sono stati recentemente disciplinati dalle leggi n. 56 del 2014 e n. 190 dello stesso anno, alle quali si fa rinvio.

5. Illustrazione dei contenuti del progetto di legge regionale

Il progetto di legge regionale si compone di sette articoli.

L’articolo 1 è composto da cinque commi. Il comma 1 prevede l’istituzione del nuovo Comune nella Provincia di Reggio Emilia, mediante fusione dei quattro Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La scelta della data di decorrenza del 1° gennaio consente di semplificare l’adozione di una serie di atti, soprattutto di natura economico finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa generale del 2016, riducendo al minimo il lasso di tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo straordinario. Il comma 2 dà atto del fatto che la denominazione del nuovo Comune sarà definita a seguito del referendum consultivo, che deve obbligatoriamente essere indetto, ai sensi dell’art. 133 comma 2 della Costituzione, anche per modificare le denominazioni dei Comuni. Al riguardo, la denominazione rimessa a quesito referendario sarà scelta nell’ambito della rosa di possibili denominazioni presentata nell’istanza originaria dei Comuni (Ventasso, Nasseta, Crinale Reggiano, Crinale dell’Alto Appennino Reggiano, Alto Appennino Reggiano, Nasseta e Valle dei Cavalieri), integrata con due ulteriori nomi (Vallisneri e Due Valli), individuati con successive deliberazioni dei Consigli comunali (tutte approvate con i medesimi quorum previsti per le deliberazioni contenenti le originarie istanze dei comuni) n. 6 del 27 marzo 2014 del Comune di Collagna, n. 15 del 31 marzo 2014 del Comune di Ligonchio (entrambe acquisite agli atti, unitamente alla istanza di integrazione, con prot. PG.2014.0197862 del 09/05/2014), n.10 del 22 marzo 2014 del Comune di Ramiseto acquisita agli atti con prot. PG.2014.0219746 del 27/05/2014) e n. 16 del 28 marzo 2014 del Comune di Busana (acquisita agli atti con prot. PG.2014.0223797 del 30/05/2014). Il comma 3 precisa che il territorio del nuovo Comune è costituito dal territorio dei Comuni d’origine, come da allegata cartografia descritta ed elaborata secondo le modalità di cui al paragrafo 3 della presente relazione. Il comma 4 dispone l’estinzione, dal 1° gennaio 2016, dell’Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano, attualmente composta dai quattro Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto. Il comma 5 rinvia all’Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni già istituito ai sensi dell’art. 4, comma 5, della l.r. 7 febbraio 2013 n. 1 (relativa alla istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione su cittadini, enti pubblici ed imprese precisando che lo stesso risulterà composto, oltre che dai funzionari regionali anche da funzionari del nuovo Comune e, sulla base di accordi con i competenti organi, anche da funzionari di altre amministrazioni.

L’articolo 2 contiene norme di natura ricognitiva declinate in due commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ribadisce che lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Il comma 2 precisa altresì che agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status nei limiti previsti dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.

L’articolo 3 contiene una serie di norme volte a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali. Il comma 1 prevede il generale subentro del nuovo Comune nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti all’estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano ed ai Comuni d’origine, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 a cui fanno seguito le norme sul trasferimento al nuovo Comune dei beni demaniali e patrimoniali (comma 2) e sul trasferimento del personale dell’estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano e dei preesistenti Comuni al Comune di nuova istituzione (comma 3). Il comma 4 dispone la vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con riferimento agli ambiti territoriali d’origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1996. Il comma 5 dispone l’applicazione dei regolamenti comunali negli ambiti territoriali dei rispettivi Comuni di origine, fino all’esecutività dei regolamenti del nuovo Comune. Tale comma precisa, altresì, che i regolamenti dell’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi al nuovo Comune, fino a eventuali diverse discipline adottate dal nuovo Comune a seguito di revoche dei conferimenti all’Unione.

L’articolo 4 si compone di due commi e contiene norme di salvaguardia che si giustificano in ragione del fatto che i Comuni interessati dal processo di fusione sono tutti comuni totalmente montani. Il comma 1 stabilisce una generale norma di salvaguardia che garantisce il permanere, in capo ai territori montani, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statale e regionali. Infatti, gli interi territori dei preesistenti Comuni risultano individuati come zone montane dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n. 2 del 2004. Il comma 2 chiarisce che l’esercizio, nel territorio del Comune di nuova istituzione, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltu-ra, forestazione ed assetto idrogeologico, compete, ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012 all’Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano, costituita in coincidenza con l’ambito territoriale ottimale delimitato, ai sensi della legge regionale medesima, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 2013. Così dispone, circa l’esercizio delle funzioni montane, l’art. 2 del decreto n. 116 del 19 giugno 2013 del Presidente della Giunta regionale di estinzione della Comunità montana dell’Appennino reggiano.

L’articolo 5 dispone la concessione dei contributi regionali nel rispetto ed in parziale aggiornamento dei criteri individuati dall’art. 16 della l.r. 30 giugno 2008, n. 10, precisando, al comma 1, che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi, dal numero dei Comuni e dal volume complessivo delle spese correnti. Sulla base di tali criteri, come specificati nell’ambito del programma di riordino territoriale ai sensi del citato art. 16, il comma 2 definisce la quantificazione del contributo ordinario, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, fissandolo in 247.500 euro all’anno. Oltre al contributo ordinario è previsto anche un contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 200.000 euro all’anno, ai sensi dell’art. 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (comma 3). Il comma 4 conferma per il nuovo Comune, per i dieci anni successivi alla sua costituzione, priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, come già previsto dall’articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008 e lo equipara ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedi-menti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal pro-gramma di riordino territoriale. Tale previsione intende non privare il Comune di nuova istituzione, che nasce da una Unione di Comuni, della possibilità di accedere a contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni; la fusione infatti realizza al massimo grado l’intercomunalità, assai più di quanto non possa conseguirsi attraverso altri modelli associativi. Il comma 5 impegna altresì la Regione, ove compatibile con le norme in vigore, a supportare il nuovo Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell’ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno previsti dall’in-tero articolo 5.

L’articolo 6 definisce le modalità attraverso le quali si provvederà a fornire copertura finanziaria alle norme relative alla concessione dei contributi regionali per il nuovo Comune, attraverso specifici accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Infine, l’articolo 7 contiene disposizioni volte a regolare la fase transitoria, dall’istituzione del nuovo Comune fino alla prima elezione dei relativi organi, nella tornata elettorale del 2016. Il comma 1 prevede che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d’intesa tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il comma 2 istituisce un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del nuovo Comune. Il comma 3 stabilisceche, in via transitoria, alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dell’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano nonché quelli dei comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica. Il comma 4 precisa che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell’anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti. Il comma 5 contiene una norma relativa alla prorogatio dei consiglieri comunali e dei rappresentanti dei Comuni estinti in seno agli enti di secondo grado, stabilendo che i consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei comuni d’origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, conformemente all’articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che i rappresentanti del Comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori. Tali disposizioni transitorie mirano a colmare parzialmente alcune lacune, poiché mancano, attualmente, nell’ordinamento norme specificamente volte a disciplinare le fusioni di Comuni e ciò determina, nella fase del primo avvio del nuovo ente, incertezze e difficoltà.

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