n.156 del 16.08.2012 periodico (Parte Seconda)
Rimodulazione della delibera dell’Assemblea legislativa 262/2009 relativa al programma denominato Una casa alle giovani coppie. (Proposta della Giunta regionale in data 2 luglio 2012, n. 915)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 915 del 2 luglio 2012, recante ad oggetto "Proposta all’Assemblea legislativa. Rimodulazione della delibera dell’Assemblea legislativa 262/09 relativa al programma denominato una casa alle giovani coppie";
Preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente "Territorio, Ambiente, Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 27511 in data 18 luglio 2012;
Previa votazione palese, mediante dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:
presenti n. 33
assenti n. 17
favorevoli n. 26
contrari n. 5
astenuti n. 2
delibera:
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 915 del 2 luglio 2012, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modificazioni;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, e n. 1222 del 4 agosto 2011;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e s.m.;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 262 del 27 ottobre 2009 avente ad oggetto "Programma di edilizia residenziale pubblica ex L.R. 24/2001 denominato “Una casa alle giovani coppie";
Considerato che in attuazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 262 del 27 ottobre 2009, la Giunta regionale ha emanato sei bandi con le proprie deliberazioni n. 1679 del 2/11/2009, n. 282 del 8/2/2010, n. 1242 del 6/9/2010, n. 132 del 7/2/2011, n. 1033 del 18/7/2011 e n. 144 del 13/2/2012, con i quali sono stati ammessi a contributo n. 462 nuclei familiari per un ammontare complessivo di Euro 5.405.000,00;
Ritenuta opportuna una rimodulazione del programma di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 262/2009, per adeguarla alle esigenze ed indicazioni emerse dalla valutazione della sua prima fase di attuazione, con la previsione di un ampliamento delle categorie di nuclei familiari che possono partecipare al bando e l’aumento dell’importo massimo del contributo per alloggio;
Ritenuto altresì opportuno prevedere specifiche condizioni di applicazione del programma per i soggetti residenti o nei comuni della regione interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Ritenuto opportuno procedere ad un adeguamento della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 262/2009 sulla base di quanto riportato nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Ritenuto di applicare agli alloggi ammessi a finanziamento in attuazione dei bandi emanati ai sensi della delibera dell’Assemblea legislativa n. 262/2009, le eventuali condizioni migliorative derivanti da questo atto, fermo restando l’importo del contributo stabilito dai predetti bandi;
Dato atto che sotto il profilo finanziario si intende destinare, a livello previsionale, per la realizzazione del programma l’ammontare complessivo di Euro 7.914.152,65;
Valutato che:
- le risorse finanziarie complessivamente destinate al presente programma risultano attualmente allocate sul bilancio per l’esercizio finanziario 2012 sui seguenti capitoli di spesa:
- quanto ad Euro 6.711.492,57 a valere sul Capitolo 32013 “Contributi in conto capitale a favore di operatori privati per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata-agevolata, edilizia in locazione a termine e permanente, per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale (artt. 13 e 14, comma 2, 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Mezzi statali“ afferente l’U.P.B. 1.4.1.3.12675;
- quanto ad Euro 1.202.660,08 a valere sul Capitolo 32017 “Contributi in conto capitale a favore di operatori privati per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata-agevolata, edilizia in locazione a termine e permanente, per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale (artt. 13 e 14, commi 2 e 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Altre risorse vincolate” afferente l’U.P.B. 1.4.1.3.12730;
Stabilito, inoltre, che eventuali ulteriori risorse che affluiranno sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale potranno essere impiegate per incrementare le disponibilità destinate al finanziamento del presente programma;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione, Gian Carlo Muzzarelli;
A voti unanimi e palesi
delibera:
di proporre all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:
1) di approvare, sulla base di quanto richiamato in premessa, la rimodulazione del programma regionale denominato “Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari”, cosi come riportato nell’Allegato "A" parte integrante della presente deliberazione;
2) di dare atto che le risorse finanziarie che si intendono destinare alla realizzazione del programma ammontano a complessivi Euro 7.914.152,65 che risultano attualmente allocate sul bilancio per l’esercizio finanziario 2012 sui seguenti capitoli di spesa:
- quanto ad Euro 6.711.492,57 a valere sul Capitolo 32013 “Contributi in conto capitale a favore di operatori privati per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata-agevolata, edilizia in locazione a termine e permanente, per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale (artt. 13 e 14, comma 2, 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Mezzi statali“ afferente l’U.P.B. 1.4.1.3.12675;
- quanto ad Euro 1.202.660,08 a valere sul Capitolo 32017 “a “Contributi in conto capitale a favore di operatori privati per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata-agevolata, edilizia in locazione a termine e permanente, per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale (artt. 13 e 14, commi 2 e 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Altre risorse vincolate” afferente l’U.P.B. 1.4.1.3.12730;
3) di stabilire inoltre che le eventuali ulteriori risorse che affluiranno sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale potranno essere impiegate per incrementare le disponibilità destinate al finanziamento del presente programma;
4) di applicare agli alloggi ammessi a finanziamento in attuazione dei bandi emanati ai sensi della delibera dell’Assemblea Legislativa n. 262/2009, le eventuali condizioni migliorative derivanti da questo atto, fermo restando l’importo del contributo stabilito dai predetti bandi;
5) di demandare a successivi provvedimenti della Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 24/01, sulla base dei criteri ed obiettivi generali definiti nel presente atto la predisposizione di uno o più bandi con la determinazione dei criteri e dei requisiti per la selezione degli alloggi e dei soggetti beneficiari del programma;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Allegato A
L.R. 24/01 - Programma di edilizia residenziale pubblica
“Una casa alle giovani coppie ed altri nuceli familiari”
1. Obiettivi del programma
Con la realizzazione del programma, "Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari” l’Amministrazione regionale si propone la finalità di soddisfare celermente, e a condizioni più agevoli di quelle di mercato, la domanda di servizi abitativi delle giovani coppie ed altri nuclei familiari.
Tale obiettivo è perseguito favorendo la possibilità per le giovani coppie ed altri nuclei familiari di acquisire la proprietà della prima casa di abitazione, dopo un periodo di locazione di massimo quattro anni a canone inferiore a quello di mercato, ad un prezzo determinato al momento dell’inizio del periodo di locazione.
2. Risorse
Le risorse che si prevede di destinare alla realizzazione del programma ammontano a complessivi Euro 7.914.152,65 che risultano attualmente allocate sul bilancio per l’esercizio finanziario 2012 sui seguenti capitoli di spesa:
- quanto ad Euro 6.711.492,57 a valere sul Capitolo 32013 “Contributi in conto capitale a favore di operatori privati per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata- agevolata, edilizia in locazione a termine e permanente, per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale (artt. 13 e 14, comma 2, 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Mezzi statali“ afferente l’U.P.B. 1.4.1.3.12675;
- quanto ad Euro 1.202.660,08 a valere sul Capitolo 32017 “a “Contributi in conto capitale a favore di operatori privati per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata-agevolata, edilizia in locazione a termine e permanente, per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale (artt. 13 e 14, commi 2 e 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Altre risorse vincolate” afferente l’U.P.B. 1.4.1.3.12730;
Le risorse finanziarie potranno eventualmente essere oggetto di incremento nel rispetto della normativa contabile vigente.
3. Contributi
Le risorse di cui è dotato il programma saranno utilizzate per la concessione di un contributo unitario per alloggio di importo massimo non superiore a 20.000,00 euro finalizzato a ridurre il prezzo di vendita di alloggi destinati alla locazione o assegnazione in godimento con proprietà differita; per i soggetti residenti nei comuni della regione interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, l’importo del contributo non può superare i 30.00,00 euro.
Tale contributo può essere incrementato:
- nella misura massima di 3.000 euro per gli alloggi realizzati con tecniche costruttive che garantiscono l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 156/08;
- di un importo aggiuntivo di 2.000,00 Euro per i nuclei nei quali sia presente almeno un figlio
4. Tipologie di intervento, prezzi, canoni
Gli alloggi che possono formare oggetto del contributo regionale devono essere destinati alla locazione o assegnazione in godimento, per un massimo di 4 anni, con proprietà differita.
I soggetti di cui al successivo punto 7 posso chiedere di acquistare l’alloggio anche prima della scadenza dei 4 anni di locazione o assegnazione in godimento.
Durante il periodo della locazione o assegnazione in godimento, che precede il trasferimento ai nuclei familiari della sua proprietà, il canone di locazione dell’alloggio deve essere calcolato ai sensi del comma 3 articolo 2 della legge 431/1998 (canoni concordati).
Il prezzo di vendita dell’alloggio è determinato dal prodotto del prezzo a metro quadrato di superficie complessiva per la superficie complessiva dell’alloggio, scontato del contributo pubblico di cui al precedente punto 3.
5. Localizzazione e caratteristiche degli alloggi
Possono essere ammessi a finanziamento gli alloggi:
- localizzati in tutti i comuni della regione Emilia-Romagna;
- disponibili alla data stabilita dai bandi emanati dalla Giunta regionale con i quali saranno definiti anche i termini per la richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità;
- con una superficie utile non superiore a 95 metri quadrati, così come previsto dall'articolo 16 della Legge 457/78 e successive modifiche e integrazioni;
- realizzati con tecniche costruttive che applicano i requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici previsti dalle norme vigenti alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo;
- che non abbiano già ricevuto altri contributi o agevolazioni pubbliche in qualsiasi forma assegnati o concessi;
- non ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e che non rientrino nelle tipologie monofamiliari, bifamiliari e villette a schiera.
6. Soggetti che offrono gli alloggi
Gli alloggi oggetto del programma devono essere messi a disposizione dai soggetti aventi i requisiti stabiliti dal bando che la Giunta regionale emanerà in attuazione della deliberazione di approvazione del programma medesimo.
La selezione delle proposte dei soggetti che offrono gli alloggi può avvenire anche attraverso un apposito programma informatico.
7. Soggetti destinatari
Gli alloggi oggetto di questo programma sono destinati a:
a) giovani coppie;
b) nuclei monoparentali;
c) nuclei numerosi;
d) nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell’alloggio per ragioni diverse dalla morosità;
e) nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i quali sia stata dichiarata la decadenza per superamento dei limiti di reddito;
f) persone singole.
Le persone singole non devono avere un’età superiore a 36 anni.
Si intendono per giovani coppie i nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi more uxorio o da persone intenzionate a convivere more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti la coppia abbia non più di 36 anni.
Si intendono per monoparentali i nuclei costituiti da un solo genitore che abbia non più di 45 anni di età con uno o più figli coresidenti e fiscalmente a carico.
Si intendono per numerosi i nuclei nei quali almeno uno dei due genitori non abbia più di 45 anni di età e nei quali siano presenti almeno tre figli coresidenti e fiscalmente a carico, dei quali almeno uno minore di anni 18.
La selezione dei beneficiari dei contributi può avvenire anche attraverso un programma informatico.
8. Valutazione delle proposte
Il bando emanato dalla Giunta regionale per l’attuazione del programma, dettaglierà le modalità di presentazione e valutazione delle domande di contributo che concorrono alla sua realizzazione, le procedure di selezione dei beneficiari dei contributi e gli aspetti tecnici, amministrativo-contabili attinenti alla realizzazione del programma stesso.