n.20 del 30.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Modifica DGR 514/2009: "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’articolo 38 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, come sostituito dall’articolo 39 della Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20;

Vista la DGR 772/2007 “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento. Primo provvedimento attuativo art. 38, L.R. 2/2003 e succ. mod. in ambito sociale e socio sanitario”;

Visto l’art. 23 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, così come modificato dall’art. 47 della L.R. n. 14 del 23 dicembre 2010, con il quale sono stati regolamentati gli istituti dell’accreditamento transitorio e dell’accreditamento provvisorio, al fine di consentire l’avvicinamento graduale e progressivo a requisiti e condizioni propri dell’accreditamento definitivo e di assicurare il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi ed il superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009, recante “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”, che ha disciplinato le procedure, le condizioni ed i requisiti per l’accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo, e nella quale si è ritenuto opportuno approfondire il sistema di remunerazione dei servizi differenziando le tariffe relative al regime transitorio da quelle relative al regime definitivo, definendone i relativi criteri e le entità con successivi e separati atti;

Vista la propria deliberazione n. 2110 del 21 dicembre 2009 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio”, con la quale è stato approvato il sistema di remunerazione dei servizi per anziani e nella quale si rimanda a successivo specifico provvedimento l’approvazione del sistema di remunerazione dei servizi per disabili;

Vista la propria deliberazione della Giunta regionale n. 1336 del 13 settembre 2010 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 390/2011, recante “Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art. 23 della L.R. 4/2008 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;

Dato atto che il comma 1 l’art. 23 della L.R. 4/2008 prevede che per gli atti attuativi dell’articolo stesso sia acquisito il parere della competente Commissione dell’Assemblea legislativa;

Rilevata la necessità, fermo restando il percorso già delineato per l’accreditamento dei servizi sociosanitari e considerando la condizione conseguente alla crisi economica-finanziaria ed agli effetti del sisma del maggio 2012 sul sistema regionale, di prevedere una dilazione di un anno sul termine di conclusione del percorso dell’accreditamento transitorio per il raggiungimento di quei requisiti che comportano un impatto sui costi gestionali, mantenendo invece inalterate le tappe che non apportano modifiche al sistema di remunerazione già definito per l’accreditamento transitorio e prevedendo il mantenimento del sistema di remunerazione attualmente previsto per l’accreditamento transitorio;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a:

- prorogare la durata della validità e le regole dell’accreditamento transitorio (requisiti e sistema di remunerazione) di un anno, vale a dire dal 31/12/2013 al 31/12/2014;

- prevedere la medesima scadenza 31/12/2014 anche per gli accreditamenti provvisori rilasciati o in corso di rilascio nel 2012 e 2013;

- stabilire che i requisiti validi per l’accreditamento definitivo ed il conseguente adeguamento del sistema di remunerazione avranno decorrenza dal 1/1/2015;

- prevedere per la presentazione delle domande di accreditamento definitivo un periodo di sei mesi, anzichè di tre mesi, al fine di consentire una adeguata programmazione e sostenibilità dell’attività di verifica tecnica del possesso dei requisiti, che dovrà essere svolta dagli Organismi tecnici di ambito provinciale di cui alla DGR 2109/2009;

Dato atto altresì che al momento si è ritenuto invece opportuno mantenere inalterate le scadenze relative al raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria (al 31/12/2013) e degli obiettivi di qualificazione del personale;

Dato atto del lavoro istruttorio svolto in sede di Comitato tecnico scientifico e del confronto in sede di Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, istituita con deliberazione di Giunta regionale n. 2187 del 19/5/2005, che ha espresso intesa nella seduta del 19/112012;

Dato atto del confronto realizzato con le organizzazioni sindacali e con le rappresentanze regionali dei gestori dei servizi accreditati;

Acquisito il parere della Commissione assembleare competente “Politiche per la salute e Politiche sociali”, nella seduta del 4/12/2012;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute, Carlo Lusenti e dell’Assessore alle Politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione. Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore, Teresa Marzocchi;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009 “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” e successive modifiche e integrazioni come indicato in premessa e riportato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stabilire conseguentemente che i requisiti validi per l’accreditamento definitivo ed il conseguente adeguamento del sistema di remunerazione avranno decorrenza dall'1/1/2015;

3) di stabilire che la responsabilità gestionale unitaria deve essere assicurata dai soggetti accreditati transitoriamente entro il 31/12/2013.

4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 514/09 e s.m.i. di cui alla DGR 390/11  

Nell’Allegato 1 alla DGR 514/2009 “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”, così come modificata dalla DGR 390/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

Paragrafo 1.3 “SINTESI DEL PERCORSO COMPLESSIVO”, al punto ACCREDITAMENTO DEFINITIVO, punto c):

  • nel primo capoverso la data “1° gennaio 2013” viene sostituita con “1° gennaio 2015”;
  • nel terzo capoverso le parole “in un periodo massimo di tre anni, decorrenti dalla di concessione dell’accreditamento transitorio” sono sostituite da "entro il 31/12/2014".

Paragrafo 1.3 “SINTESI DEL PERCORSO COMPLESSIVO”, al punto “ACCREDITAMENTO PROVVISORIO”, punto d):

  • le due date vengono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “31.12.2014” e “1.1.2015”.

Paragrafo 2.1 “SERVIZI A CUI SI APPLICA L’ACCREDITAMENTO DEFINITIVO”:

  • nel terzo capoverso vengono sostituite entrambe le date “1° gennaio 2013” con “1° gennaio 2015”.

Paragrafo 2.2 “SERVIZI A CUI SI APPLICA L’ACCREDITAMENTO TRANSITORIO E/O PROVVISORIO”:

  • nel secondo capoverso la data “31 dicembre 2012” viene sostituita con “31 dicembre 2014”.

Paragrafo 5.3.1 “PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TEMPI PER LA CONCESSIONE”:

  • nel secondo capoverso:
    • la data “30 settembre 2012” è sostituita con “30/06/2014”
    • la data “31 dicembre 2012” è sostituita con “31/12/2014”
    • le parole “entro tre mesi” sono sostituite dalle parole “entro sei mesi”.

Paragrafo 5.3.2 “VERIFICA DELLA COERENZA PROGRAMMATICA E DEL POSSESSO DEI REQUISITI":

  • nell’ultimo capoverso le parole “a partire da tre mesi” vengono sostituita da: “a partire da sei mesi”.

Paragrafo 6.2 “REQUISITI E CONDIZIONI”:

  • lettera c), primo capoverso, le parole “al momento della cessazione dell’accreditamento transitorio” vengono sostituite da: “entro il 31.12.2013”.

Paragrafo 6.3.1 “PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TEMPI PER LA CONCESSIONE”:

  • lettera g), primo capoverso, le parole “al momento della cessazione dell’accreditamento transitorio” vengono sostituite da: “entro il 31.12.2013”.

Paragrafo 6.3.4 “DURATA”:

  • nel secondo capoverso la data “31 dicembre 2013” viene sostituita con la data “31 dicembre 2014”.

Paragrafo 7.2 “FINALITA’, REQUISITI E CONDIZIONI”:

  • nel punto a) “2012” viene sostituito con “2014”;
  • nel punto b) “2013” viene sostituito con “2015”.

Paragrafo 7.3.1 “SELEZIONE DEI SOGGETTI GESTORI”:

  • nel quinto capoverso, secondo e terzo alinea: le data “31.12.2010” vengono sostituite con le data “31.12.2014”.

Paragrafo 7.3.4 “DURATA”:

  • Nel secondo capoverso la data “31 dicembre 2012” viene sostituita con la data “31 dicembre 2014”.

Allegato A - Paragrafo 1.3 “IL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO VALEVOLE NELLA FASE TRANSITORIA”:

  • primo capoverso, le parole “valevole nella fase transitoria” vengono sostituite da: “valevole fino al 31.12.2013”;
  • secondo capoverso, le parole “Alla conclusione del percorso di adeguamento” vengono sostituite da: “Dal 01.01.2014”.

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