n.6 del 09.01.2014 (Parte Seconda)

Reg. (CE) 1234/2007 e Reg. (CE) 555/2008. Disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2013-2014

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) nella formulazione definita a seguito dell’inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- la Sezione IV ter che disciplina l’assegnazione di risorse comunitarie agli Stati membri e l’uso di tali risorse per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo attraverso un programma nazionale;

- l’articolo 103 octodecies che disciplina la Misura della ristrutturazione e riconversione vigneti;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare gli articoli da 6 a 10 bis (Sezione II) relativi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato, a tal fine, il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2014-2018, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) - sulla base dell’accordo tecnico del 26 febbraio 2013 con i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e delle Organizzazioni professionali - inviato alla Commissione Europea con nota protocollo n. 1834 del 1° marzo 2013, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 555/2008 sopra citato;

Atteso che il suddetto Programma prevede, fra l’altro, di mantenere il sostegno finanziario per la Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, finalizzata all’incremento della capacità competitiva dei vigneti regionali mediante il miglioramento dei sistemi di allevamento e delle tecniche di coltivazione tese a migliorare la qualità della produzione, ridurre i costi e adeguare il potenziale produttivo alle richieste del mercato;

Visti inoltre:

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3525 del 21 maggio 2013, recante “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2014” che attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 24.039.325, di cui Euro 12.493.138 destinati alla Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013, che individua le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della Misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, in corso di registrazione;

Preso atto che il citato Decreto ministeriale prevede che le Regioni e le Province autonome adottino le determinazioni necessarie per dare attuazione alla Misura di che trattasi individuando, tra l’altro:

- le categorie di soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di riconversione e ristrutturazione;

- i criteri di priorità, avendo riguardo alle tipologie dei beneficiari ed alle caratteristiche dei vigneti;

Preso atto altresì che, ai sensi del medesimo Decreto, le Regioni e le Province autonome, con propri atti di attuazione della Misura, possono:

- escludere la realizzazione di una o più delle azioni ammissibili all’aiuto;

- escludere l’aiuto alla ristrutturazione o riconversione per determinate forme di allevamento o per determinate varietà;

- definire l'area o le aree dell'intervento e/o limitare l'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;

- determinare il numero minimo di ceppi per ettaro in relazione alle diverse forme di allevamento;

- derogare ai limiti di definizione della superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e ristrutturazione ammessa a beneficio;

- erogare il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione secondo una delle seguenti forme:

- nel limite del 50% (75% nelle Regioni di convergenza) dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha;

- in modo forfettario, sulla base dei prezziari regionali e comunque con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha (15.000 €/Ha nelle Regioni di convergenza), tenendo presente quanto disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 555/2008;

Richiamata la propria deliberazione n. 1861 del 10 novembre 2008, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state approvate le disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti - in attuazione del Decreto delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’8 agosto 2008 - per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013;

Rilevato che nel corso della precedente programmazione 2008/2013 la dotazione finanziaria regionale - assegnata alla Misura - è stata integralmente utilizzata;

Rilevato altresì che la viticoltura regionale - nonostante gli interventi di riconversione e ristrutturazione degli ultimi anni, orientati soprattutto verso sistemazioni e impianti in grado di favorire la meccanizzazione delle operazioni colturali - evidenzia tuttora necessità di ammodernamento degli impianti viticoli;

Considerato che:

- la scarsa piovosità degli ultimi anni ha determinato una penalizzazione delle rese ed un ridotto accumulo di zuccheri e polifenoli, con conseguente decadimento qualitativo;

- a fronte dei cambiamenti climatici e dell’esigenza di ridurre l’incidenza delle annate particolarmente siccitose - con rischi elevati di stress e moria, in particolar modo per le barbatelle dopo l’impianto - l’irrigazione del vigneto non è più considerata pratica agronomica di “forzatura”, bensì pratica di “soccorso” per garantire la stabilità e la qualità delle produzioni viticole;

- la pratica dell’irrigazione, nel caso di impianti fissi microirrigui, permette il contenimento dei costi, nonché un dosaggio preciso dei volumi irrigui e la salvaguardia delle risorse idriche con riduzione dei volumi idrici utilizzati;

Considerato inoltre che:

- è ancora in corso il processo di revisione della Politica Agricola Comune e della relativa regolamentazione comunitaria;

- il Regolamento (CE) 1234/2007 sopra citato, all’Allegato X ter, stabilisce la dotazione finanziaria dei programmi di sostegno nazionali a partire dal 2014;

- la campagna viticola 2013/2014 costituisce la prima campagna del nuovo ciclo di programmazione e che, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (CE) 555/2008, come modificato dal Regolamento (CE) n. 568/2012, le dotazioni finanziarie nazionali potranno essere modificate, con conseguente adeguamento dei relativi programmi di sostegno;

Ritenuto pertanto - al fine di migliorare la produzione vinicola emiliano-romagnola in ragione del mantenimento di livelli elevati di qualità e competitività sul mercato - di dare attuazione alla Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti” sul territorio regionale per la campagna viticola 2013/2014, approvando le specifiche disposizioni applicative nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto, inoltre, opportuno al fine di assicurare la massima utilizzazione delle risorse rese disponibili di stabilire che il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provveda, con proprio atto, all’eventuale adeguamento dei livelli di sostegno, secondo un criterio di proporzionalità, fermo restando il limite dell’importo medio regionale per ettaro fissato dal predetto Decreto n. 15938 del 20 dicembre 2013, nonché a disporre eventuali proroghe alla tempistica del procedimento prevista nelle presenti disposizioni, in funzione della più efficiente gestione delle procedure;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 1621 dell’11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

Viste inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare le disposizioni applicative della Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola 2013-2014 nella formulazione contenuta nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stabilire che il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provveda, con proprio atto, all’eventuale adeguamento dei livelli di sostegno, secondo un criterio di proporzionalità fermo restando il limite dell’importo medio regionale per ettaro fissato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013, nonché a disporre eventuali proroghe alla tempistica del procedimento prevista nelle presenti disposizioni, in funzione della più efficiente gestione delle procedure;

3) di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all’Organismo Pagatore Regionale Agrea;

4) di dare atto, infine, che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dando mandato al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura.

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