n.125 del 04.05.2016 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale con prescrizioni Poliambulatorio privato Ravenna 33 di Ravenna
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria privata denominata Poliambulatorio privato Ravenna 33, sita in Ravenna, Via Secondo Bini n. 1, l'accreditamento con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività, compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il parziale possesso, (visite ed altre prestazioni collegabili alle stesse che non prevedano l'applicazione di ulteriori requisiti specifici):
- Allergologia;
- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Dermatologia;
- Endocrinologia e Diabetologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Fisiatria (solo visite);
- Medicina interna (Medicina generale);
- Nefrologia;
- Neurologia;
- Oculistica;
- Oncologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Ostetricia e ginecologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Urologia;
- Diagnostica per immagini (limitatamente a Radiologia convenzionale, Ecografia e Risonanza Magnetica);
- Punto prelievi;
2. di concedere l'accreditamento di cui al punto precedente, con le seguenti prescrizioni:
- individuare, entro il 31 maggio 2016, le strutture di riferimento di 2° e 3° livello per la diagnostica prenatale, predisporre le procedure di invio per le richieste di consulenza urgenti e dare evidenza di incontri di revisione dei casi inviati;
3. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto entro il tempo stabilito;
4. di escludere dall'accreditamento di cui al presente atto le seguenti attività/prestazioni, presenti nella domanda, a cui la struttura dichiara di rinunciare:
- Fisiopatologia prenatale;
- Servizio monitoraggio gravidanza fisiologica/ rischio/ termine;
- Colposcopia;
- Isteroscopia diagnostica;
- Sala gessi;
- Laboratorio di elettromiografia (EMG);
- Cardiologia pediatrica;
- Mammografia;
5. di sottolineare, essendo presenti nella domanda, che le prestazioni classificate con nota H nel Nomenclatore tariffario regionale sono escluse dall'accreditamento, in quanto si prevede possano essere svolte solo presso ambulatori protetti, ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero (eccetto le prestazioni di cui alla DGR 29/2016);
6. l’accreditamento concesso decorre dalla data del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
8. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
9. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
10. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.