n.305 del 25.10.2021 (Parte Seconda)

Assegnazioni dello Stato in materia di sanità, edilizia e per l'attuazione di programmi comunitari. Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato in particolare l’articolo 51, il quale stabilisce:

- al comma 2, che “Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.”;

- al comma 3, che “L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.”;

Viste:

- la legge regionale n. 12 del 29 dicembre 2020 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021)”;

- la legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la legge regionale n. 9 del 29 luglio 2021 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna” per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

Richiamata la propria deliberazione n. 104 del 1 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione” ed in particolare il punto B) lettera a) dell’allegato parte integrante al medesimo provvedimento che attribuisce alla Giunta la competenza per le variazioni al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale per l'iscrizione delle entrate derivati da assegnazioni vincolate nonché delle relative spese;

Preso atto delle assegnazioni a destinazione vincolata di seguito elencate:

Assegnazione dello Stato relativa al fondo per le non autosufficienze

Visti:

─ il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, con particolare riguardo all’art. 3 -septies concernente l’integrazione socio-sanitaria;

─ la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

─ l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

─ l’art. 1, comma 109, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che destina le risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti di titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall’INPS, all’incremento del Fondo per le non autosufficienze;

─ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 21 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2020 e pubblicato sulla G.U. n. 28 del 4 febbraio 2020, recante “Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021”, che assegna alla Regione Emilia-Romagna l’importo di Euro 44.824.240,00 per l’annualità 2019, euro 44.652.200,00 per l’annualità 2020 ed euro 44.487.980,00 per l’annualità 2021;

Considerando che la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha incrementato il Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, con un importo di 100 milioni di euro a livello nazionale a decorrere dal 2021;

Visto il Decreto Direttoriale n. 102 del 29 marzo 2021 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del MLPS, di riparto delle risorse in questione, che assegna alla Regione Emilia-Romagna un importo incrementale di euro 7.820.000,00 portando pertanto le risorse complessivamente disponibili per FNA anno 2021 da euro 44.487.980,00 ad euro 52.307.980,00;

Assegnazione dello Stato sul Fondo per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati

Visti:

– la legge n. 210 del 25 febbraio 1992 che riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanza di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

– il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e ss.mm.ii., che ha trasferito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le competenze in materia di indennizzi riconosciute ai sensi della legge n. 210/1992;

– la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ed in particolare l’articolo 1, comma 821, che ha previsto l’istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, disponendo, altresì, che il suindicato fondo venga ripartito tra le regioni interessate, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato- Regioni;

– lo schema di decreto del Ministro della Salute di concerto col Ministro dell’economia e delle Finanze di riparto delle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che assegna in favore della Regione Emilia-Romagna Euro 5.897.335,95;

– l’Intesa, Rep. Atti n. 128 del 4 agosto 2021, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto sopracitato;

Assegnazioni dello Stato in materia trasfusionale

Visti:

– la legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”;

– l’Intesa Rep. Atti n. 75/CSR del 3 giugno 2021 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che ha sancito l’accordo sulla proposta del Ministro della Salute in merito ai criteri di ripartizione tra le Regioni per l’anno 2021 dei fondi destinati al funzionamento delle strutture trasfusionali regionali di coordinamento di cui all’art. 6 comma 1, della legge 21 ottobre 2005 n. 219 e che per la Regione Emilia-Romagna ammontano ad euro 82.021,53;

– il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 207 “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

– il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 208 “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

– l’Intesa Rep. Atti n. 78/CSR del 3 giugno 2021 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che ha espresso parere favorevole sulla proposta di riparto alle Regioni per l’anno 2021 dei fondi da destinarsi all’attuazione dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 207 (rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti) e dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 208 (sistema di qualità per i servizi trasfusionali) assegnando alla Regione Emilia-Romagna rispettivamente le somme di euro 21.363,42 e di euro 28.395,20;

Assegnazione dello Stato per la Rete Nazionale dei Registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei Sistemi Sanitari Regionali

Visti:

– la legge 22 marzo 2019, n. 29 recante “Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, che individua le finalità della suddetta Rete nazionale;

– l’articolo 1, comma 463, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022” che prevede che, per le finalità di cui alla predetta Legge n. 29/2019, sia autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020 e che le risorse siano ripartite tra le Regioni e le Province autonome secondo modalità individuate con Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni;

– lo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nella versione del 30 luglio 2021, che ripartisce le risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 463, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, destinando in favore della Regione Emilia-Romagna Euro 60.739,99;

– l’Intesa Rep. Atti n. 123 del 4 agosto 2021 della Conferenza Stato Regioni che ha approvato lo schema di decreto di riparto del Fondo sopracitato;

Trasferimento dello Stato a valere sul FSN per la realizzazione di uno screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV

Visti:

– il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, che all’art. 25 sexies, garantisce in via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonchè ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV) e al comma 3 dello stesso articolo destina per le finalità sopra indicate 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 41,5 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse, appositamente accantonate, destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

– l’Intesa Rep. Atti n. 226/CSR del 17 dicembre 2020 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che ha approvato la proposta di deliberazione CIPE di riparto per gli anni 2020 e 2021 delle somme destinate allo screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV, riconoscendo alla Regione Emilia-Romagna, per il 2021, la somma di Euro 3.486.675,00;

Assegnazione dallo Stato per la remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale

Visti:

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute, e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID- 19”, ed in particolare l’articolo 20, comma 4, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni sia riconosciuta in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario nazionale;

- l’Intesa Rep. Atti n. 135 del 4 agosto 2021 della Conferenza Stato Regioni che ha approvato lo schema di decreto del Ministro della salute di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alla remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale riconoscendo alla Regione Emilia-Romagna la somma di euro euro 3.797.950,00 per l’anno 2021 e la somma di euro 11.389.172,00 per l’anno 2022;

Trasferimenti dall'Agenzia Italiana del Farmaco per la realizzazione di programmi di farmacovigilanza attiva

Visti:

- la Convenzione sottoscritta il 16 agosto 2021 tra AIFA e la Regione Emilia-Romagna in materia di farmacovigilanza ai sensi dell’articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 relative agli anni 2015, 2016 e 2017, in attuazione dell’accordo sancito dalla conferenza Stato – Regioni del 6 giugno 2019 e per la quota del 50% destinata ai Centri Regionali di Farmacovigilanza;

- l’art 3 della Convenzione sopra citata che dispone il finanziamento delle attività del Centro Regionale di Farmacovigilanza per l’importo di euro 935.498,00, pari al 50% del fondo complessivo disponibile per la Regione Emilia-Romagna;

- l’art. 4 della medesima Convenzione, che stabilisce che la regione, entro e non oltre 120 giorni dalla data di accredito della quota di cui all’art. 3, si impegna a perfezionare i trasferimenti dei finanziamenti a tutte le unità operative designate secondo le proprie disposizioni;

- la bolletta d’incasso n. 17277 del 13/9/2021 di Euro 935.498,00, versante AIFA, con causale “TESUN-0000000C091213 BANKIT FONDI FV REGIONE EMILIA-ROMAGNA - EROGAZIONE DELLA QUOTA DEL 50 DEI FON”;

Assegnazione dello Stato per l'attuazione delle disposizioni in materia di prelievi e di trapianti organi e tessuti

Visti:

- la Legge 1 aprile 1999, n. 91 recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti che agli art. 10, comma 8, 12, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, ha previsto un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome per le attività attinenti ai prelievi e trapianti di organi e tessuti;

- le bollette d'incasso n. 14333, 14334, 14335 e 14336 del 15 luglio 2021 per complessivi euro 15.652,62 e relative alle attività attinenti ai prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista altresì la richiesta di variazione di bilancio dell’Assessore alle Politiche per la Salute Prot. n. 22.09.2021.0888883.I;

Assegnazione dello Stato di quote del fondo sanitario finalizzato alla remunerazione della quota variabile dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in relazione all’emergenza sanitaria

Visti:

- l’art. 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che, per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, incrementa il fondo di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale, autorizzando a tal fine un’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020;

- l’art. 1, comma 468, della legge 178/2020 che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del sopracitato D.L. 34/2020, autorizza per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato;

- l’art. 1, comma 469, della legge 178/2020 che per le medesime finalità di cui al comma 468, incrementa per l’anno 2021 di 10 milioni di euro il fondo previsto dall'articolo 45 dell'accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta, per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo accordo collettivo nazionale;

- l’art. 1, comma 470 della legge n. 178/2020 che pone a carico del finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato gli oneri, pari a 35 milioni di euro per il 2021, per l’attuazione dei precedenti commi 468 e 469;

- le tabelle di cui agli allegati E ed F della medesima legge in cui vengono ripartite le risorse sopra citate attribuendo alla Regione Emilia-Romagna euro 1.864.481,00 per il finanziamento di cui al comma 468 ed euro 745.793,00 per il finanziamento di cui al comma 469, per un importo complessivo di euro 2.610.274,00;

Assegnazione dello Stato di quote del fondo sanitario finalizzato all’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta in relazione all’emergenza sanitaria

Visti:

- l’art. 18, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, autorizzava per l'anno 2020 la spesa di euro 30 milioni;

- l’art. 1, comma 416, della legge 178/2020 che per le medesime finalità di cui al sopracitato articolo 18, comma 1, D.L. 137/2020, autorizza un'ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2021;

- l’art. 1, comma 417, della legge 178/2020 che ripartisce nell’Allegato A annesso alla presente legge l’incremento di cui al comma 416, disponendo la copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e riservando alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 5.226.360,00;

- l’art. 1, comma 417 della legge n. 178/2020 che pone a carico del finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato gli oneri per l’attuazione del precedente comma;

- la tabella di cui all’allegato A della medesima legge, in cui viene ripartito il finanziamento sopra citato attribuendo alla Regione Emilia-Romagna euro 5.226.360,00;

Assegnazione dello Stato di quote del fondo sanitario finalizzato alle attività di prevenzione sul territorio nazionale, rafforzamento dei servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro con reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari in relazione all’emergenza sanitaria

Visto l’art. 50, avente ad oggetto “Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro” del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, che al fine di potenziare le attività di prevenzione sul territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro attraverso il reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari, autorizza per l'anno 2021 una spesa di 3,4 milioni di euro, incrementando il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ed assegnando alla Regione Emilia-Romagna Euro 253.569,00;

Assegnazione dello Stato di quote del fondo sanitario finalizzato alle attività di monitoraggio dei pazienti ex Covid in relazione all’emergenza sanitaria

Visto l’art. 27, avente ad oggetto “Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID” del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, che al comma 5 autorizza una spesa per l'anno 2021 di euro 28.802.000,00, per l'anno 2022 di euro 24.993.000,00 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000,00, incrementando il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per le attività di monitoraggio dei pazienti ex Covid, assegnando, come riportato nella tabella B allegata al decreto, in favore della Regione Emilia-Romagna per l’anno 2021 euro 3.531.543,00, per l’anno 2022 euro 3.066.876,00 e per l’anno 2023 euro 550.734,00;

Assegnazione dello Stato per acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) e di altri dispositivi medicali per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le altre strutture residenziali che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità

Visti:

- l’art. 19-nonies avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” del D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro a livello nazionale per l'anno 2021 destinato a facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le altre strutture residenziali pubbliche e private, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità;

- l’Intesa Rep. Atti n. 167/CSR del 9 settembre 2021 sancita dalla Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto del predetto fondo pari, per la Regione Emilia-Romagna ad euro 3.481.929,13;

Vista altresì la richiesta di variazione di bilancio dell’Assessore alle Politiche per la Salute Prot. n. 29.09.2021.0914219.I;

Assegnazione dello Stato per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” che, all’art. 11, istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, e in particolare l’articolo 1, comma 234 con il quale al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è stata assegnata un’ulteriore dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

- la legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” che incrementa di ulteriori 160 milioni il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2021;

- il decreto-legge 1° marzo 2021, n.22, che all’articolo 5 ridetermina la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;

- il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19 luglio 2021 che ripartisce fra le regioni la disponibilità complessiva di 210 milioni di euro relativa all'anno 2021 assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinando a favore della Regione Emilia-Romagna la somma di euro 17.400.305,73;

Vista altresì la richiesta di variazione di bilancio della Vicepresidente - Assessore Contrasto alle Disuguaglianze e Transizione Ecologica: Patto per il Clima, Welfare, Politiche Abitative, Politiche Giovanili, Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, Relazioni Internazionali, Rapporti con l’UE, Prot. n. 23.09.2021.0894247.I;

Assegnazione dello Stato per il finanziamento di un programma residenziale sociale

Visti:

- l’art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che assegna al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), nell’ambito del piano decennale per l’edilizia residenziale, il compito di indicare gli indirizzi programmatici ed in particolare di determinare le linee di intervento, quantificare le risorse finanziarie necessarie nonché di determinare i criteri generali per la ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento e di indicare i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni, ed in particolare, il comma 1, lettera f) del richiamato articolo 2, che prevede la determinazione delle quote da destinare, tra gli altri, a programmi di sperimentazione, nel settore dell’edilizia residenziale pubblica;

- l’art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. che mantiene, tra l’altro, in capo allo Stato, le funzioni e i compiti relativi al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;

- la delibera C.I.P.E. n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018, con la quale sono stati aggiornati gli indirizzi programmatici per l’utilizzo delle risorse finanziarie residue destinate alle finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) della citata legge n. 457 del 1978, giacenti sul fondo L del conto corrente n. 20127 “Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali” gestito da Cassa Depositi e prestiti, destinando fino a 250 milioni di euro per la realizzazione del programma integrato di edilizia residenziale sociale, omnicomprensivamente intesa quale sovvenzionata e agevolata;

- il punto 4.2 della predetta delibera C.I.P.E. n. 127/2017, che stabilisce che ciascuna regione e provincia autonoma procede all’individuazione dei soggetti proponenti gli interventi (comuni ed ex IACP comunque denominati) con il relativo importo da assegnare, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilendo inoltre che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, è approvato l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento e che con il medesimo decreto sono definiti le procedure, i tempi di realizzazione delle proposte e le modalità di erogazione del finanziamento statale, nonché di monitoraggio del programma;

- il decreto direttoriale n. 199 del 29 maggio 2019 e in particolare l’allegato 3 contenente la ripartizione del sopracitato Fondo tra le regioni e province autonome delle menzionate risorse pari a 250 milioni di euro;

- il D.M. 4 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2019, con il quale è stata approvata, ai sensi del punto 4.1 della delibera C.I.P.E. del 22 dicembre 2017, n. 127, la ripartizione delle risorse di cui all’allegato 3 dd n. 199/2019, tra le regioni e le province autonome a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) della citata legge n. 457 del 1978;

- il decreto-legge 1 marzo 2021, n.22, che all’articolo 5 ridetermina la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;

- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 193 del 3 maggio 2021 che approva l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento e i relativi programmi (allegato 1 al decreto), per un totale di euro 219.194.640,15, destinando alla Regione Emilia-Romagna euro 20.885.350,50;

Vista altresì la richiesta di variazione di bilancio della Vicepresidente - Assessore Contrasto alle Disuguaglianze e Transizione Ecologica: Patto per il Clima, Welfare, Politiche Abitative, Politiche Giovanili, Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, Relazioni Internazionali, Rapporti con l’UE, Prot. n. 23.09.2021.0894301.I;

Assegnazioni per la realizzazione del progetto comunitario “RECOLOR”

Visti:

- il regolamento (UE) 1303(2013) del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il regolamento (UE) 1299/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo di sviluppo regionale all’obiettivo cooperazione territoriale europea;

- il regolamento (UE) 1301/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

- la Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 n. 366 che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020, e indica l’importo globale del sostegno complessivo del FESR per ciascun programma;

- la Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 n. 388 che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020;

- la Decisione di esecuzione (UE) 9342/2015 che approva determinati elementi del programma di cooperazione “Interreg V A - Italia-Croazia” ai fini del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Croazia;

- il comma 241 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione - IPA II, di cui al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma.”

– La Delibera CIPE n. 10/2015 e in particolare l’art 1, punto 1.6, Programmi della Cooperazione territoriale europea, per cui “Per i programmi di cooperazione territoriale europea di cui è parte la Repubblica italiana, compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA II) con autorità di gestione italiana, il cofinanziamento nazionale è indicativamente pari al 15 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione, eccetto la quota nazionale a carico dei privati, nei programmi in cui viene prevista.”

– il contratto di sovvenzione (Subsidy Contract) sottoscritto in data 19 aprile 2019 tra la Regione Veneto, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Italia-Croazia e la Regione Emilia-Romagna in qualità di Lead Partner del progetto “RECOLOR” INTERREG V A Italia-Croazia 2014-2020, della durata di trenta mesi, fino al 30 giugno 2021;

– il Partnership Agreement - ID 10044921 – tra il Lead Partner Regione Emilia-Romagna e gli altri partners per la realizzazione del progetto “RECOLOR”;

– la propria Deliberazione n. 833 del 31 maggio 2019 "PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "RECOLOR - REVIVING AND ENHANCING ARTWORKS AND LANDSCAPES OF THE ADRIATIC " PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A - ITALIA - CROAZIA.";

Preso atto del circuito finanziario dei progetti di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia Croazia, che prevede, nel caso di Lead Partener italiano, l’erogazione da parte della Regione Veneto al Lead Partener medesimo della intera quota comunitaria nonché del cofinanziamento nazionale relativo a tutti i Partners pubblici italiani;

Visto il decreto della Regione del Veneto n. 107 del 27 maggio 2021 che assegna alla Regione Emilia-Romagna ulteriori risorse pari a euro 28.752,22 conseguenti alla modifica del piano finanziario e al riconoscimento, per il partner Montefeltro Sviluppo Società Consortile A.r.L., dello status di organismo di diritto pubblico;

Vista inoltre la richiesta di variazione di bilancio dell’Assessore alla Cultura e Paesaggio Prot. n. 16.09.2021.0870808.I, con al quale si richiede l’iscrizione a bilancio della assegnazione ulteriore di cui decreto della Regione del Veneto n. 107 del 27 maggio 2021, nonché di quote già stanziate in esercizi precedenti e non accertate né impegnate;

Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- n. 111 del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2013 del 28/12/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN;

- n. 2018 del 28/12/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24/05/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente. Secondo Adeguamento degli assetti organizzativi e linee di Indirizzo 2021”.

Vista inoltre la determinazione n. 10257 del 31/5/2021 “Conferimento incarichi dirigenziali nell’ambito della direzione Generale “Politiche Finanziarie”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di prendere atto delle assegnazioni indicate in premessa;

2) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 – 2023 le variazioni ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021 - 2023 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2021 - 2023 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all’allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., da trasmettere al Tesoriere (Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto);

6) di trasmettere al Tesoriere, dopo l’adozione del presente atto, il prospetto di cui all’allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, la presente deliberazione ai sensi del comma 8 dell'art. 31, della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

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