n. 177 del 07.12.2011 periodico (Parte Seconda)
Elezione, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 3, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la Legge regionale 19 febbraio 2008 n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna” ed in particolare:
- il comma 1 dell’art. 10 che così recita:
“È istituito l’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato ‘Garante’, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell’ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali”;
- il comma 5 dell’art. 10 che così dispone:
«Il Garante è eletto dall’Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l’elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.»;
Considerato che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 10 “Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l’elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell’esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’articolo 7, commi 2 e 3, nonché il comma 4 del medesimo articolo, della legge regionale n. 9 del 2005 ‘Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.”’;
Dato atto della candidatura e del relativo curriculum proposti nel corso della discussione generale in Aula;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla elezione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;
Preso atto che:
- nelle prime tre votazioni, effettuatesi tutte a scrutinio segreto mediante schede nella seduta pomeridiana del 22 novembre 2011, il candidato non ha raggiunto il quorum previsto dal comma 5, art. 10 della L.R. n. 3 del 2008;
- nella terza votazione tenutasi nella seduta antimeridiana del giorno successivo (23 novembre 2011), a scrutinio segreto e mediante schede, è stato raggiunto il quorum della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione con il seguente risultato:
(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)
presenti n. 39
assenti n. 11
votanti n. 39
voti a favore della sig.ra Desi Bruno n. 26
schede bianche n. 9
schede nulle n. 4
delibera:
- di eleggere a Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale l’avv. Desi Bruno (nato a Venezia - VE - l’8 dicembre 1959)
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.