SUPPLEMENTO SPECIALE N.291 DEL 24.09.2019

Relazione

Relazione illustrativa

Progetto di legge regionale recante “Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019”

Il presente progetto di legge detta disposizioni per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio 2019 in alcuni settori dell’ordinamento regionale. In particolare, si è ritenuto necessario intervenire nella gestione del patrimonio regionale, nella tutela degli obbligazionisti residenti in regione danneggiati dagli effetti delle recenti crisi bancarie, nel sistema dei trasporti e per il completamento di taluni aspetti del percorso di riordino territoriale.

Sotto quest’ultimo profilo si è inteso produrre un assetto più stabile per il governo territoriale con un ulteriore impegno della Regione a concorrere alle spese per l’esercizio di funzioni concernenti in particolare le aree naturali protette e la fauna selvatica, con decorrenza dall’esercizio finanziario in corso. 

Art. 1 - Oggetto e finalità

L’articolo specifica le finalità della legge.

Capo I

Gestione del patrimonio regionale

Art. 2 - Polo archivistico di San Giorgio di Piano

La norma in oggetto consente alla Regione Emilia-Romagna di mettere a disposizione dell’Università di Bologna uno o più immobili presso l'Archivio di San Giorgio di Piano nel quadro di un accordo di collaborazione tra soggetti pubblici, in cui le parti stabiliscono di collaborare per la creazione di un polo archivistico comune che razionalizzi e valorizzi l’archivio storico e di deposito di entrambi gli Enti e favorisca la transizione al digitale. La norma prefigura gli elementi essenziali dell’accordo, che prevede il concorso della Regione e dell’Università di Bologna nella ristrutturazione e l’allestimento degli immobili nei quali saranno ospitatati 28 km lineari di documentazione. A fronte del concorso finanziario dell’Università, la Regione attribuirà ad essa in diritto di superficie o altra forma giuridica idonea una porzione del complesso immobiliare. La gestione condivisa della documentazione archiviata e l’adozione di sistemi di digitalizzazione della documentazione acceduta da parte di cittadini ed istituzioni permetterà di condividere i costi di gestione tra la Regione Emilia-Romagna e l’Università di Bologna, con riflessi positivi sull’efficientamento dei servizi e la riduzione dei costi.

Art. 3 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000

La norma proposta modifica il comma 1 bis dell’art. 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10, ampliando lo spettro dei soggetti pubblici ai quali la Regione può attribuire la gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile regionale, per finalità pubbliche generali.

Capo II

Tutela degli obbligazionisti danneggiati da crisi bancarie

Art. 4 - Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie

La disposizione normativa prevede che la Regione, al fine di fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari in liquidazione di cui agli articoli 8, 9, 10 del decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 convertito con modificazioni con legge 30 aprile 2016 n. 119 (Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Banca delle Marche S.p.a., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Cassa di risparmio di Chieti S.p.a), conceda contributi per l’esercizio 2019 per un importo complessivo di euro 100.000,00, con le medesime modalità e condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2015, n. 23.

I contributi saranno pertanto erogati a favore delle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in argomento, attraverso le Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al registro di cui al comma 3 dell’art.2 della legge regionale marzo 2017, n. 4, quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi. Le modalità di erogazione dei suddetti contributi sono disciplinate con delibera di Giunta regionale.

Art. 5 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015

In ragione dell’abrogazione della regionale n. 23 del 2015 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) ad opera della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)) viene aggiornato il riferimento normativo relativamente alle Associazioni dei consumatori ed utenti riconosciute dalla Regione, precedentemente iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 ed ora iscritte al registro delle Associazioni ricostituente di cui all’art. 2 comma 3 della stessa.

Capo III

Trasporti e viabilità

Art. 6 - Modifica all’articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999

La modifica si rende necessaria per consentire alla Regione di assegnare direttamente anche ai Comuni e alle Unioni di Comuni i fondi disponibili per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti nei provvedimenti di programmazione negoziata previsti alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) rendendo così coordinate e compatibili tra loro la normativa del settore Viabilità con quella relativa ai programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL). Quest’ultima prevede che le proposte di sviluppo dell’ambito locale, da finanziarsi da parte della Regione, siano avanzate, su istanza, dagli Enti locali e attuati col metodo della programmazione negoziata alla quale partecipano gli stessi Enti quali beneficiari diretti dei finanziamenti regionali.

Capo IV

Completamento del percorso di riordino territoriale

Sezione I

Disposizioni in materia di aree naturali protette

Articolo 7 – Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette

Con l’art. 7 del presente progetto di legge regionale la Regione è autorizzata a finanziare il sistema delle aree naturali protette di cui alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 6 del 2005 per la quota 2019 di spettanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna quali soggetti che partecipano obbligatoriamente agli enti di gestione delle aree naturali presenti nei loro territori (come previsto dall’art. 3 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000” in recepimento dell’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”).

Si tratta di una misura a carattere transitorio per agevolare l’attuazione della l.r. n. 13 del 2015 da parte sia degli enti di gestione delle macroaree sia delle province interessate territorialmente da aree protette.

Infatti il “Sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000” negli ultimi anni ha risentito dello stato d’incertezza degli enti provinciali dovuto al mancato completamento della riforma varata con la nota legge n. 56 del 2014 e appunto mai completata a causa della mancata entrata in vigore della riforma costituzionale che nel 2016 avrebbe dovuto abolire le Province per consentirne la trasformazione in enti di area vasta; stato d’incertezza che il legislatore statale non ha risolto nemmeno dopo la mancata riforma costituzionale. Il finanziamento con risorse autonome da parte di Province e Città metropolitana alle aree protette pesa gravemente sui loro bilanci, notevolmente ridotti a causa della situazione sopra descritta.

Comunque le Province e la Città metropolitana restano parte degli enti di gestione delle macroaree istituiti dalla l.r. n. 24 del 2011.

Il comma 2 dell’art. 7 esplicita le fonti di finanziamento del contributo stanziato per il 2019. 

Sezione II

Modifiche alla legislazione regionale in materia di fauna selvatica

Art. 8 - Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 9 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994

La legislazione regionale vigente in materia di fauna selvatica non contiene riferimenti espliciti al recupero, trasporto e smaltimento delle carcasse di animali selvatici rinvenute su suolo pubblico.

La disciplina dell’Emilia-Romagna sulla fauna selvatica è dettata dalla l.r. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), che si occupa della gestione della fauna selvatica, anche ferita, ma senza indicazioni esplicite sul riparto di competenze circa la gestione degli animali morti.

Come noto, la materia ha implicazioni di tipo sia ambientale, in quanto le carcasse sono in parte equiparabili a rifiuti, sia sanitario, in caso di rischio d’infezione, per tacere dei profili di sicurezza stradale e di gestione demaniale.

Va tenuto presente che le attività in questione – pur in assenza di una espressa disciplina – sono attualmente svolte dalla Regione assieme a quelle che attengono al recupero degli animali feriti o in difficoltà (essendo invece queste ultime espressamente disciplinate dall’art. 26 della l.r. n. 8 del 1994 come modificata nel 2016 a seguito del riordino varato con la l.r. n. 13 del 2015).

Alla luce di quanto premesso, con gli articoli 8 e 9 del presente progetto di legge la Regione Emilia-Romagna individua nelle Province e nella Città metropolitana i livelli territoriali di governo più adatti per il coordinamento di questi compiti, nell’ambito di un’operazione di revisione del ruolo delle Province in seno al sistema amministrativo attivo sul territorio regionale.

Viene dunque modificato l’art. 40 della l.r. n. 13 del 2015, per chiarire che le attività in questione non rientrano nella competenza generale della Regione. Corrispondentemente è modificata, dal successivo art. 9, la l.r. n. 8 del 1994 (art. 26), per esplicitare questa riserva di competenza provinciale anche nella fonte giuridica di settore.

L’entrata in vigore della modifica è fissata al 1 gennaio 2020 (dall’art. 12 del presente progetto di legge), dato che la gestione della funzione per l’anno 2019 è già stata oggetto dei necessari provvedimenti attuativi.

In base al comma 2 dell’art. 9 i criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente dovranno essere definiti dalle convenzioni di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2016, stipulate tra Regione, Province e Città metropolitana per consentire alla Regione di concorrere alle spese per l'esercizio delle funzioni provinciali sulla fauna selvatica in attuazione della l.r. n. 13 del 2015.

Art. 10 – Disposizioni in materia di vigilanza sulla fauna selvatica

L’art. 10 mira a supportare il processo attuativo del riordino territoriale avviato nel 2015 e in particolare a garantire maggiore efficienza ed efficacia nell’esercizio delle attività connesse alla vigilanza di cui all’art. 40 della l.r. n. 13 del 2015, per l’anno 2019. Pertanto la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna attivano azioni di miglioramento organizzativo e strumentale a supporto delle suddette attività.

Sono inoltre esplicitate le fonti di finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, per l’esercizio 2019, e i criteri di riparto.

Sezione III

Modifiche alla legislazione regionale sulla tutela e l’uso del territorio

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017

L’art. 11 del p.d.l.r. integra l’articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) per consentire espressamente a Comuni e Province di stipulare apposite convenzioni affinché i Comuni possano avvalersi degli uffici di piano da queste istituiti.

La nuova versione dell’art. 55 dunque continua a disporre che i Comuni, per l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, devono costituire, in forma singola o associata, apposite strutture denominate "uffici di piano", e che lo stesso devono fare le Unioni comunali qualora titolari delle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia. L’art. 55 continua a disporre inoltre che anche la Città metropolitana di Bologna e le Province si dotano di questi uffici.

La novità della modifica apportata dall’art. 10 del p.d.l.r. consiste nell’espressa attribuzione di una facoltà organizzativa agli enti locali dell’Emilia-Romagna, in via convenzionale. 

Capo V

Disposizioni finali

Art. 12 - Entrata in vigore

L’articolo disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni del progetto di legge, precisando che le nuove funzioni provinciali in tema di raccolta e smaltimento delle carcasse di fauna selvatica entrano in vigore dal 2020.

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