n.312 del 19.10.2016 periodico (Parte Seconda)
Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 1039 del 4 luglio 2016, "Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo di storno e piccione per la stagione 2016/2017."
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 19 bis nella parte in cui prevede:
- al comma 1 che le Regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell’art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
- al comma 5 che nell’esercizio delle deroghe di cui all’art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato nel BUR almeno 60 giorni dalla data prevista per l’inizio dell’attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l’ISPRA;
- al comma 6bis che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali;
Vista, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Viste, altresì:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE” ed in particolare l'art. 58 con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;
Vista altresì la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, ed in particolare l'art. 54 “Disciplina dell'esercizio delle deroghe”, come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:
- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE in relazione a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;
- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
a) le specie che formano oggetto di prelievo;
b) i mezzi di prelievo autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
e) i soggetti abilitati al prelievo;
f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
g) i controlli che saranno effettuati;
Richiamata la propria deliberazione n. 1039 del 4 luglio 2016 avente ad oggetto “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo di storno e piccione per la stagione 2016/2017“, con la quale, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a), sono stati autorizzati i prelievi di cui all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni delle specie “storno” e “piccione” nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l’esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati negli Allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali della predetta deliberazione;
Richiamato in particolare il citato Allegato 1 della deliberazione n. 1039/2016 recante “Prelievo di cui all’art. 19 bis Legge n. 157/1992” relativo alla specie “storno”, che alla voce denominata “Soggetti abilitati” riporta:
“SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia–Romagna iscritti agli ATC in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia–Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.”;
Richiamato altresì il citato Allegato 2 della deliberazione n. 1039/2016 recante “Prelievo di cui all’art. 19 bis Legge n. 157/1992” relativo alla specie “piccione”, che alla voce denominata “Soggetti abilitati” riporta:
“SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia–Romagna iscritti agli ATC regionali, i residenti in Emilia–Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.”
Rilevata la necessità di apportare una modifica alle suddette voci al fine di integrare i soggetti abilitati al prelievo di cui all’art. 19 bis Legge n. 157/1992, contemplando anche i residenti in Emilia-Romagna iscritti alle zone di pre-parco del Delta del Po, non indicati nei citati Allegati 1 e 2 della suddetta deliberazione n. 1039/2016 per mero errore materiale;
Ritenuto, pertanto, sulla base delle motivazioni sopra espresse, di modificare:
- l'Allegato 1 della citata deliberazione n. 1039/2016 relativamente alla voce “Soggetti abilitati” come segue:
“SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia–Romagna iscritti agli ATC in cui ricadono i Comuni interessati o alle zone di pre-parco del Delta del Po in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia–Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC in cui ricadono i Comuni interessati, e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.”;
- l'Allegato 2 della citata deliberazione n. 1039/2016 relativamente alla voce “Soggetti abilitati” come segue:
“SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia–Romagna iscritti agli ATC regionali, o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia–Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.”
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di modificare l'Allegato “1” della deliberazione di Giunta regionale n. 1039/2016 recante “Prelievo di cui all’art. 19 bis Legge n. 157/1992”, relativo alla specie “storno”, alla voce “Soggetti abilitati”, che viene così sostituita:
“SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia–Romagna iscritti agli ATC in cui ricadono i Comuni interessati o alle zone di pre-parco del Delta del Po in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia–Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC in cui ricadono i Comuni interessati, e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.”;
3. di modificare altresì l'Allegato “2” della predetta deliberazione di Giunta regionale n. 1039/2016 recante “Prelievo di cui all’art. 19 bis Legge n. 157/1992”, relativo alla specie “piccione”, alla voce “Soggetti abilitati”, che viene così sostituita:
“SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC regionali, o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia–Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/ 1992.”;
4. di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia per la stagione venatoria 2016/2017;
5. di dare atto, altresì, che restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella predetta deliberazione n. 1039/2016;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.