n.334 del 19.11.2014 periodico (Parte Seconda)

Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile Della Regione Emilia-Romagna - accertamento alla data del 31 ottobre 2014 e pubblicazione

IL DIRETTORE

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 17 comma 7) della L.R. n. 1 del 07 febbraio 2005 recante “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di protezione civile” è stato istituito l’elenco regionale del volontariato di protezione civile (di seguito denominato Elenco regionale) tenuto presso l’Agenzia regionale di protezione civile;

Considerato che:

- ai sensi del comma 5 dell’art. 5 del “Regolamento regionale” l’Agenzia deve provvedere agli adempimenti relativi all’iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dalla sezione regionale dell’elenco regionale e alla revisione della stessa e provvede, altresì, a trasmettere i dati dell’elenco regionale e i relativi aggiornamenti al Dipartimento nazionale alla protezione civile;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 9 novembre 2012 contenente “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” ha specificato che l'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento DPR 194/01 è costituito dalla sommatoria:

1) degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai sensi del comma 3 del Regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle rispettive legislazioni regionali in materia di Protezione Civile, detti «elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile»;

2) dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 del Regolamento, detto «elenco centrale del volontariato di Protezione Civile».

Preso atto:

- che ai sensi del punto 4.1 della D.G.R. 1071 del 2/8/2013 viene attribuita la competenza della tenuta e della gestione della sezione regionale all’Agenzia regionale di PC tramite l’allora “Servizio previsione e prevenzione, volontariato, formazione, promozione della cultura di PC - Unità Operativa Coordinamento delle Attività del Volontariato di Protezione Civile”, ora denominato “Servizio amministrazione, volontariato, formazione, cultura di protezione civile - Coordinamento delle procedure e delle attività connesse al volontariato di protezione civile”;

- che al secondo capoverso del punto 6.2 della stessa delibera è previsto che l’elenco regionale sia pubblicato, di norma, sul bollettino ufficiale della Regione una volta all’anno e comunicato al Dipartimento;

Richiamate:

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” che prevede all’art 3 l’entrata in vigore delle norme in esso contenute alla data del 31 luglio 2013;

- la D.G.R. 1071 del 2/8/2013, che prevede:

1) al punto 2.2, ultimo capoverso, che al termine della fase di prima applicazione per le organizzazioni di volontariato e per i volontari (operativi e di supporto) essere iscritti nell’elenco regionale sarà condizione indispensabile per partecipare alle attività del sistema regionale di protezione civile e per operare in attività od eventi di rilievo nazionale tramite l’Agenzia Regionale;

2) al punto 6.2 quanto segue:

A) che le domande di iscrizione all’Elenco Regionale, nella fase di prima applicazione, sono presentate dalle Organizzazioni interessate entro il 30 aprile 2014;

B) che fino al termine della fase sopra indicata si fa riferimento alla iscrizione all’elenco nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile tenuto dal Dipartimento Nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. n. 194 del 2001, integrato dall’Elenco delle Organizzazioni che hanno presentato formale domanda valida di iscrizione all’Agenzia Regionale alla data del 31 Luglio 2013 (c.d. “elenco provvisorio”);

- a DGR 555/2014 “Proroga dei termini della fase di prima applicazione delle modalità di gestione dell'Elenco regionale di protezione civile”

con la quale sono stati prorogati alla data del 31 luglio 2014 il termine di presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco regionale, nella fase di prima applicazione, e alla data del 31 ottobre 2014 il termine di validità dell’elenco provvisorio, come pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Regionale, delle Organizzazioni autorizzate ad operare nell’ambito di Protezione Civile;

Considerato che:

- le Amministrazioni provinciali hanno provveduto a trasmettere all’Agenzia gli estremi anagrafici e i dati relativi alle Organizzazioni che sono state iscritte alle sezioni provinciali dell’Elenco;

- l’Agenzia ha provveduto ad iscrivere nella sezione regionale le Organizzazioni richiedenti l’iscrizione verificando per esse la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa;

Richiamate altresì:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” che al punto 1.2, terzo capoverso, specifica che l'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di Protezione Civile del proprio territorio (le Regioni, le Provincie e i Comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001;

- la DGR 1071/2013 che al punto 6.1, ultimo capoverso, dispone che l’elenco regionale sia pubblicato, di norma, nel Bollettino Ufficiale della Regione una volta all’anno e comunicato al Dipartimento di Protezione Civile;

Valutato che, vista la continua evoluzione dell’elenco territoriale per effetto di cancellazioni, modifiche e nuove iscrizioni, è necessario prevedere, oltre alla pubblicazione nel Bollettino, una più agile ed immediata disponibilità dei dati più rilevanti contenuti nell’elenco;

Ritenuto quindi necessario:

- di dovere provvedere all’accertamento dell’elenco alla data del 31 ottobre 2014 ai fini della sua successiva pubblicazione;

- di rendere conoscibili in tempo reale le modifiche intervenute all’elenco pubblicato, non appena queste siano state apportate, mediante l’aggiornamento;

dato atto dei pareri allegati;

determina:

1. per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di accertare l’elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile come risultante alla data del 31 ottobre 2014 dall’elenco delle organizzazioni iscritte nelle nove sezioni provinciali e dall’elenco delle organizzazioni iscritte nella sezione regionale (All. 1);

2. di dare atto che l'iscrizione nell’elenco territoriale costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di Protezione Civile del proprio territorio (le regioni, le provincie e i comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001;

3. di disporre che, successivamente a ciascuna pubblicazione sul bollettino e sino alla successiva, l’elenco territoriale sia mantenuto aggiornato e sia tempestivamente pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Regionale senza necessità di ulteriori atti amministrativi;

4. di pubblicare il presente atto e il relativo Allegato 1 sul sito internet dell’Agenzia Regionale;

5. di pubblicare il presente atto e il relativo Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

6. di provvedere alla trasmissione del presente atto e il relativo Allegato 1 al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Il Direttore

Maurizio Mainetti

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