n.237 del 17.07.2024 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 e 31 - Impresa individuale aziende agricole Fugazza di Giacomo Fugazza. Rinnovo con approvazione di variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Gragnano T.nse (PC), località Cascina Loggia, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) - Proc. PCPPA0405 - SINADOC 27613/2021
(omissis)
1. di assentire, ai sensi degli artt. 27 e 31 R.R. 41/2001, all’Impresa Individuale Aziende Agricole Fugazza di Giacomo Fugazza (C.F. FGZGCM69P03F205S e P.I.V.A. 01197710336), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con approvazione di variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0405, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico);
portata massima di esercizio pari a l/s 20;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 274.474; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2033; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
(omissis)