n.305 del 03.09.2020 (Parte Seconda)

Istituzione di Aree a regime venatorio limitato nei territori di Bologna e Forlì-Cesena (art. 51 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- il comma 4 secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9 il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartire dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii. e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Visti, altresì, come modificati dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 5 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, recante “Piano faunistico-venatorio regionale”, il quale dispone:

- al comma 1 che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale e il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, recante “Consultazione sugli atti della Regione”, il quale dispone al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;

- l’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994, recante “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1 che le Oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992;

- al comma 9 che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

- l’art. 22 della Legge Regionale n. 8/1994, recante “Zone di rifugio”, che dispone nello specifico quanto segue:

- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- l’art. 24 della Legge Regionale n. 8/1994, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

- l’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994, il quale dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato inoltre atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, (Proposta della Giunta regionale in data 23 luglio 2018, n. 1200)” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023, che in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un’analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta, tra l’altro, che:

- le Oasi:

a. sono normativamente finalizzate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;

b. sono caratterizzate dalla presenza dell’UTO 1 per il 53% circa del proprio territorio, dall’UTO 2 per il 33% e dall’UTO 3 per il 14% circa;

c. il contesto ambientale del 90% delle Oasi è definito da una sola UTO, mentre il restante 10% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);

d. dal punto di vista gestionale raramente sono soggette a gestione attiva delle popolazioni faunistiche, anche se alcune di esse, a livello regionale (Bologna, Modena, Ferrara e Modena), sono state interessate da catture di lepre e fagiano;

- le Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC):

a. sono normativamente finalizzate all’incremento e alla riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

b. sono caratterizzate dalla presenza di UTO 1 per l’85% circa del proprio territorio e dall’UTO 2 per il 13%; la presenza di UTO 3 è pari solo al 2%;

c. il contesto ambientale del 92% delle ZRC è definito da una sola UTO, mentre il restante 8% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);

d. sono uno strumento di forte gestione attiva, in particolare per quanto riguarda le finalità di ripopolamento mediante irradiamento naturale e la possibilità di cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al punto 3 - parte seconda - recante “PIANIFICAZIONE DELL’ASSETTO TERRITORIALE E PREVISIONI GESTIONALI”, stabilisce i seguenti macro-obiettivi di pianificazione rispetto agli istituti faunistici con finalità pubblica:

- raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità);

- organizzazione territoriale e la gestione dei diversi Istituti in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di uniforme impostazione della gestione faunistico-venatoria regionale;

- revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee (UTO) che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 385 del 24 aprile 2020, con la quale sono state istituite le Oasi di protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura del territorio di Forlì-Cesena alla luce del nuovo PFVRER 2018-2023 e confermate le Zone di protezione istituite nell’ambito del piano di destinazione faunistico-venatoria dei terreni del demanio regionale della provincia di Forlì-Cesena;

- n. 905 del 20 luglio 2020, con la quale sono state istituite le Oasi di protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura del territorio di Bologna sempre alla luce del nuovo PFVRER 2018-2023;

Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena, con nota trattenuta agli atti del Servizio e registrata a protocollo NP/2020/33812 del 26 maggio 2020 propone l’istituzione, per la stagione venatoria 2020/2021 di n. 20 aree soggette a provvedimenti limitativi di cui all’art. 51 della L.R. n. 8/1994 denominate: “Bidentina”, “Borghi”, “Ca' Cerosa”, “Carpena”, “Cerreto”, “Ciola”, “Crocetta”, “Grisignano”, “Longiano”, “Luzzena”, “Minarda”, “Montecchio”, “M. Lottone”, “Ranchio”, “Rocchetta”, “S. Damiano”, “S. Paola”, “Sanzola”, “Sarsina”, “Sogliano”;

Dato atto che le aree interessate dalla proposta sono state almeno dal 2014, e in molti casi per oltre un decennio, ininterrottamente tutelate come Area di Rispetto istituite dagli ATC di riferimento. La parziale tutela, il favorevole contesto ambientale e la buona gestione degli ATC hanno consentito la costituzione di interessanti contingenti di piccola selvaggina stanziale, con particolare riferimento a fagiano e lepre, consentendo regolarmente la cattura annuale di un numero anche significativo di capi. La buona situazione faunistica rende inoltre le aree idonee a svolgere un valido ruolo anche dal punto di vista dell’irradiamento naturale. La proposta si pone in sintonia con le indicazioni del vigente PFVR, nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione del comprensorio omogeneo 1 quale area idonea alla istituzione di ambiti volti alla tutela e incremento della piccola selvaggina stanziale e, nei casi in cui la localizzazione ricada in comprensorio omogeneo 2, in quanto trattasi di aree a modesta boscosità e nelle quali è comunque prevista regolare attività di prelievo venatorio degli ungulati. Saranno pertanto consentite: La caccia alla avifauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo, la caccia di selezione agli ungulati, la caccia al cinghiale in forma collettiva e la caccia alla volpe in squadra organizzata, esclusivamente dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale;

Preso atto inoltre che il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, con nota trattenute agli atti del Servizio e registrata a protocollo 0550430.I del 13 agosto 2020 propone l’istituzione, per la stagione venatoria 2020/2021 di un’aree sperimentalmente soggetta a provvedimenti limitativi di cui all’art. 51 della L.R. n. 8/1994 denominata “Podere Punta Camerone”;

Dato atto peraltro che la zona proposta ospita una zona umida di rilevante interesse, realizzata e gestita attraverso l’applicazione di misure agroambientali comunitarie, nella quale sono presenti numerose specie di uccelli acquatici alcuni dei quali di interesse comunitario. Le specie più importanti sono: moretta tabaccata, airone rosso e tarabusino tra i nidificanti, airone bianco maggiore, garzetta, tarabuso, falco di palude, gru tra i migratori e svernanti. L’area faceva parte dal 1996 dell’AFV Barchessa sino a quando è stata stralciata in occasione del rinnovo dell’AFV nel 2017 per l’istituzione di un appostamento fisso per la caccia agli acquatici. In seguito alla rinuncia all’appostamento e all’impossibilità di includere tale area nell’AFV Barchessa per rispettare la distanza minime previste dal PFVRER 2018-2023 da un’AFV adiacente, nella zona umida sopra descritta si profila il rischio di una pressione venatoria eccessiva a discapito delle specie di interesse comunitario sopra menzionate. Pertanto, a loro tutela, si ritiene di disporre il divieto di caccia in base all’art. 51 della L.R. n. 8/1994 consentendo la gestione venatoria delle sole specie di ungulati che, in dispersione, potrebbero presentarsi, con particolare attenzione verso il cinghiale e il capriolo;

Verificata la coerenza delle proposte d’istituzione degli istituti faunistici con finalità pubblica pervenute dai Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna e Forlì-Cesena alle indicazioni espresse in materia dal vigente PFVRER 2018-2023;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla istituzione delle seguenti aree soggette a provvedimenti limitativi di cui all’art. 51 della L.R. n. 8/1994, denominate:

- con riferimento al territorio di Forlì-Cesena: “Bidentina”, “Borghi”, “Ca' Cerosa”, “Carpena”, “Cerreto”, “Ciola”, “Crocetta”, “Grisignano”, “Longiano”, “Luzzena”, “Minarda”, “Montecchio”, “M. Lottone”, “Ranchio”, “Rocchetta”, “S. Damiano”, “S. Paola”, “Sanzola”, “Sarsina”, “Sogliano”, rappresentate nell’Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- con riferimento al territorio di Bologna, “Podere Punta Camerone”, come rappresentata nell’Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Ritenuto infine di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della cartografia di cui ai predetti Allegati 1 e 2 elaborata in formato “shapefile”;

Dato atto da ultimo che l’art. 51 della L.R. n. 8/1994, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle aree interessate da provvedimenti limitativi pur disponendo che tali vincoli devono essere prestabiliti;

Ritenuto al riguardo opportuno determinare una scadenza delle suddette aree soggette a provvedimento limitativo, stabilendo che il vincolo di riduzione della pressione venatoria nelle aree in oggetto sia corrispondente a quello della stagione venatoria 2020/2021;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

 

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, la proposta di istituzione delle aree soggette a provvedimenti limitativi di cui all’art. 51 della L.R. n. 8/1994, denominate:

- con riferimento al territrorio di Forlì-Cesena: “Bidentina”, “Borghi”, “Ca' Cerosa”, “Carpena”, “Cerreto”, “Ciola”, “Crocetta”, “Grisignano”, “Longiano”, “Luzzena”, “Minarda”, “Montecchio”, “M. Lottone”, “Ranchio”, “Rocchetta”, “S. Damiano”, “S. Paola”, “Sanzola”, “Sarsina”, “Sogliano”, rappresentate nell’Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- con riferimento al territorio di Bologna, “Podere Punta Camerone”, come rappresentata nell’Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della cartografia di cui ai predetti Allegati 1 e 2 elaborata in formato “shapefile”;

4) di stabilire, altresì, che il vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 2) sia corrispondente a quello stabilito per il termine della stagione venatoria 2020/2021;

5) di dare atto, inoltre, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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