n.166 del 28.08.2012 (Parte Seconda)
Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012
Il Presidente della Giunta Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella l. n.122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
Visto il Protocollo d’Intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, approvato il 25 giugno 2012 con DGR n. 879;
Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza verifiche di agibilità compiute da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per tutti gli edifici danneggiati, con lettera da B ad E;
Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato numerose abitazioni, comportando l’evacuazione di un altissimo numero di persone;
Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni che hanno subito danni consistenti, ma non gravi e comunque riparabili con interventi di rafforzamento locale che consentano il ripristino immediato dell’agibilità;
Ritenuto quindi di dover individuare quale prima misura per il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate il pronto ripristino e riparazione degli alloggi destinati ad abitazione principale o di unità immobiliari ad uso produttivo che sono stati oggetto di un ordinanza di inagibilità temporanea, recuperabile con misure di pronto intervento, o di inagibilità parziale, riconducibili all’ esito “B” e “C” nelle schede AeDES;
Visto il sopra citato D.L 74/2012 e relativa legge di conversione n. 122/2012 che all’art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, in relazione al danno effettivamente subito;
Visto il DPCM del 4 luglio 2012;
Ritenuto che gli interventi di “rafforzamento locale ” così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nel caso degli edifici oggetto della presente ordinanza, possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della strutture senza alterarne lo schema funzionale;
Ritenuto di dover disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione ed il ripristino, con rafforzamento locale, degli edifici danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 che sono stati oggetto di ordinanze temporanee o parziali di inagibilità;
Vista l’Ordinanza n. 23 del 14/8/2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” e prevede tre modalità di intervento differenziate in relazione ai danni subiti ed agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti comunali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali).
Considerato che gli interventi riferiti alla prima delle predette modalità e cioè agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili o parzialmente inagibili (schede AeDES con esito B e C), oggetto della presente Ordinanza, che possono essere riparati con interventi immediati e localizzati, sono particolarmente urgenti ed indifferibili poiché coinvolgono un numero rilevante di famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate.
Considerato che successivamente seguiranno altre disposizioni rivolte agli edifici dichiarati totalmente inagibili ma con danni significativi che comunque necessitano di interventi di miglioramento sismico (schede AeDES con esito E, leggero) e successivamente altre ancora rivolte.agli edifici inagibili con danni gravi e gravissimi (scheda E pesante);
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza, di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, al fine di ripristinare abitazioni momentaneamente inagibili e consentire il rientro di cittadini sfollati nelle proprie abitazioni, sia tale da rendere necessarie la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000, n.340;
Sentito nella seduta del 27 agosto 2012 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;
DISPONE
Articolo 1
(Individuazione ambito territoriale danneggiato)
1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012” individuati dall’art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 e negli altri comuni, limitatamente agli edifici danneggiati dagli stessi eventi sismici che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2
Articolo 2
(Condizioni per la concessione dei contributi)
1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione ed il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell’edificio in cui è presente almeno un’ unità immobiliare destinata ad abitazione a titolo principale ovvero ad attività produttiva oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità temporanea (totale o parziale) recuperabile con misure di pronto intervento, o di inagibilità parziale.
2. L’ordinanza di inagibilità temporanea o parziale può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della DICOMAC, che abbia comportato un esito classificato “B” o “C” dalle schede AeDES ovvero a seguito di una verifica disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnici esperti operanti sotto il coordinamento della struttura tecnica commissariale.
3. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove risiede anagraficamente il proprietario, l’usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l’affittuario con contratto di locazione registrato.
4. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
d) fabbricati aderenti solo in minima parte.
Articolo 3
(Determinazione del contributo concedibile)
1. Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, è concesso un contributo pari all’80% del costo ammissibile e riconosciuto.
2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
- il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. se non recuperabile
E
- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 370 euro/mq più I.V.A. per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 metri quadrati. Per le superfici superiori a 120 mq e fino a 200 mq. il costo convenzionale si riduce a 200 Euro/mq più I.V.A. ed ulteriormente a 100 Euro a mq più I.V.A. per le superfici eccedenti i 200 mq. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell’unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze interne, più la quota parte delle superfici comuni di spettanza. I costi convenzionali sono aumentati del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 e vincolati ai sensi dell’art.136 del DLgs n. 42/2004 e s.m. e int., nonché individuati ai sensi dell’art. A-9 della L.R. 24 marzo 2000, n.20. Gli stessi costo sono aumentati del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell’art.142 del DLgs. n.42/2004.
3. Qualora l’edificio oggetto dell’intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo ammissibile di cui al comma 2 ed il risarcimento assicurativo come previsto dall’art. 3, c. 1 del D.L. 74/2012, potendo in tal caso raggiungere anche il 100% del costo ammissibile.
4. Il costo ammissibile a contributo comprende gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture delle unità immobiliari di cui all’art 2, comma 1 dichiarate inagibili e delle parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile, nonchè le opere di finitura strettamente connesse ai predetti interventi.
5. Nel caso di edificio che comprende anche unità immobiliari aventi destinazione diversa da quelle di cui all’art 2, comma 1, il contributo per queste è commisurato alle riparazioni ed al rafforzamento locale delle sole strutture comuni ed alle opere di finitura strettamente connesse relative alle pareti esterne, agli androni di ingresso ed alle scale comuni, comunque nei limiti di cui al successivo comma 8.
6. Le spese tecniche sono computate nel costo dell’intervento di cui al comma 1 sino ad un massimo del dieci per cento dell’importo dei lavori ammessi a contributo.
7. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
8. I contributi sono destinati per almeno il 70 per cento alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse.
9. Le opere ammesse a finanziamento dovranno riguardare esclusivamente l'edificio interessato con l'esclusione dal computo degli elementi accessori esterni all'edificio stesso anche se ad esso pertinenti quali cantine, autorimesse, etc..
10. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo concesso per ogni unità immobiliare.
Art. 4
(Presentazione delle domande)
1. Dalla pubblicazione dell’Ordinanza e fino al 30 novembre 2012 i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l’edificio danneggiato. La domanda è redatta mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario Delegato che verrà pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto
2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi, la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari.
4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla scadenza della presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dal contributo.
5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve indicare:
a) I tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori,
b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 25 gennaio 2000, n.34 e successive modificazioni ed integrazioni per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro, con DURC regolare;
c) l’Istituto di credito prescelto, tra quelli, che hanno aderito al protocollo per le erogazioni del contributo all’impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento.
d) L’importo complessivo del computo metrico estimativo dei lavori da eseguire e la percentuale così come previste dall’art. 8, comma 1;
e) Gli estremi (protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuta tramite la compilazione sul Sistema Informativo presente all’indirizzo web www.progettosico.it.
f) L’eventuale stipula di polizza assicurativa per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico documentando l’importo assicurativo riconosciuto.
6. La domanda deve inoltre contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio, con riferimento alla data dell’evento sismico:
a) gli estremi e la categoria catastali;
b) la superficie netta dell’ unità immobiliare e delle relative pertinenze interne nonché della quota parte delle superfici comuni;
c) la destinazione d’uso;
d) il numero, la natura e la data dell’ordinanza sindacale e se la stessa preveda
un’inagibilità totale, ancorché temporanea, dell’unità immobiliare;
e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
f) l’eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto;
g) il numero dei componenti del nucleo familiare, eventualmente sgomberato;
h) l’eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap, di disabili
con invalidità accertata non inferiore al 67% e di ultrasessantacinquenni;
7. Alla domanda deve essere allegata una perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante, ai sensi dell’art.3 del D.L. 74/2012:
a) il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico;
b) la descrizione del danno, anche mediante la compilazione delle sezioni 1, 2, 3, 4 e 5 della scheda AeDES e la descrizione degli interventi che sono necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato nell’ordinanza sindacale;
c) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di rafforzamento locale nonché di realizzazione delle finiture connesse ove ammissibili, redatto sulla base del prezzario regionale, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’IVA;
d) una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall’edificio;
e) il progetto degli interventi strutturali, comprensivo dei particolari costruttivi che costituisce deposito ai sensi della L.R. 30 ottobre 2008, n.19;
f) una valutazione, effettuata in modo speditivo, della vulnerabilità dell’edificio per rilevare la eventuale presenza di evidenti carenze nei collegamenti tra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonchè di spinte orizzontali generate dalle coperture o da strutture voltate. In tal caso il computo metrico può contenere anche la previsione di opere finalizzate alla riduzione della vulnerabilità rilevata, ammissibili ai contributi determinati ai sensi dell’art.3.
8. In attuazione dell’impegno assunto dagli ordini professionali nel protocollo d’intesa di legalità approvato il 25 giugno 2012 con D.G.R. n. 879, il Commissario concorderà con gli stessi sottoscrittori, ai sensi del citato protocollo, meccanismi regolativi delle modalità di svolgimento degli incarichi professionali, ivi compresi la loro entità e l’ammontare economico.
Articolo 5
(Inizio dei lavori)
1. La presentazione della domanda, completa dei documenti di cui all’art.4, costituisce comunicazione di inizio lavori per la ricostruzione ai sensi dell’art. 3, c.6 del D.L. 74/2012.
2. Il Comune, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento proposto e determina ilcontributo ammissibile, al netto dell’eventuale risarcimento assicurativo, dandone comunicazione al richiedente, all’Istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.
3. Per gli interventi ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli di cui agli art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., entro 60 giorni dall’inizio dei lavori i soggetti interessati che non vi abbiano provveduto al momento della presentazione della domanda di cui all’art. 4 avanzano al comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.L. 74/2012.
Articolo 6
(Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)
1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione, a pena di decadenza dal contributo.
2. ll proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado o dall’affittuario, prima della data di ultimazione degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
3. In pendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi i contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti e rimangono inalterati per i successivi 2 anni.
Articolo 7
(Esecuzione dei lavori)
1. I lavori devono essere ultimati entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda, a pena di decadenza dal contributo.
2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di quattro mesi.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.
4. Qualora i lavori non vengano iniziati o ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni;
5. Nel caso di dichiarazione di decadenza dal contributo, l’Istituto di credito di cui all’art. 8 che ha erogato le anticipazioni dovrà procedere al recupero con la maggiorazione degli interessi legali.
Articolo 8
(Erogazione del contributo)
1. Il contributo è erogato dall’Istituto di credito prescelto dal richiedente all’ impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all’art. 4, comma 7, lett. c), nei tempi e nei modi di seguito indicati:
a) il 40% del contributo, entro 10 giorni dalla presentazione all’Istituto di credito dello stato di avanzamento, asseverato dal Direttore dei Lavori, che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi;
b) il 60% a saldo del contributo, entro 10 giorni dalla presentazione all’Istituto di credito della documentazione seguente, asseverata dal Direttore dei Lavori e vistata dal comune:
- attestazione di regolare esecuzione dei lavori e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
- consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
- rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere conservate dall’Istituto di credito ed esibite a richiesta del comune, del Commissario e degli Organi di controllo;
- documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi.
2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 2 è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
3. Su richiesta dei beneficiari del contributo l’erogazione dello stesso può avvenire in unica soluzione a conclusione dei lavori, alla presentazione della documentazione di cui al comma 2.
4. L’Istituto di credito dà comunicazione al comune ed al Commissario Delegato delle avvenute erogazioni.
Articolo 9
(Interventi già iniziati)
1. Le spese sostenute per interventi iniziati prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza, possono essere rimborsate, nei limiti stabiliti dalla stesso ordinanza, purchè:
- i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all’art. 2;
- la domanda contenga le informazioni richieste all’art.4
- la perizia asseverata dal progettista contenga quanto previsto all’art.4, comma 6;
- siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese.
2. Il comune verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’ intervento proposto e determina il contributo. A tal fine, in presenza di domande e perizie presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, il comune può consentire di integrare la documentazione già inviata con quanto previsto all’art. 4, comma 6.
3. L’Istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo ammissibile e di lavori già ultimati, eroga in unica soluzione l’importo dovuto previa presentazione da parte dell’impresa e del Direttore dei Lavori, dei documenti previsti all’art.8. Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste all’art. 8.
Articolo 10
(Controlli)
1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.
2. La struttura tecnica del Commissario delegato provvede ad attuare specifiche attività di controllo tecnico amministrativo, con metodo a campione, sugli interventi eseguiti. Il campione non può essere inferiore al 10 per cento degli interventi eseguiti in ciascun comune.
Articolo 11
(Esclusione dai contributi)
1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili che siano stati interessati da interventi edilizi totalmente abusivi senza che sia intervenuta sanatoria.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente ordinanza sulla base del numero delle schede AeDES rilevate e classificate con esito B e C, della dimensione media delle unità immobiliari interessate e delle disposizioni di cui all’art.3 l’importo presunto è stimato in 95.000.000 di Euro.
2. All’onere di cui sopra si provvederà, nei limiti della disponibilità, con le risorse del Fondo di cui all’art. 2, comma 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e con le risorse di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012.
Art. 13
(Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia)
1. Tenuto conto della necessità di dare urgente attuazione al programma casa approvato con ordinanza n.23 del 14 agosto 2012 e dare quindi avvio agli interventi edilizi che consentiranno a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24 novembre 2000, n. 340 e se ne dispone l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/94.
La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 28 agosto 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani