n. 130 del 17.08.2011 periodico (Parte Seconda)

Definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che l’art. 20 della L.R. n. 19 del 2008 prevede la corresponsione, da parte dei soggetti che richiedono il rilascio dell’autorizzazione sismica o che depositano il progetto esecutivo riguardante le strutture (di seguito denominato progetto strutturale), di un rimborso forfettario delle spese sostenute dalla struttura competente per lo svolgimento delle attività istruttorie;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1804 del 2008 “Approvazione degli standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie”, emanata al fine di:

- definire gli standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica;

- regolamentare il rimborso forfettario per le spese istruttorie;

Rilevato che la Giunta regionale, nell’ambito della generale funzione di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 4 della L.R. n. 19 del 2008, è chiamata a svolgere un’attività di monitoraggio della prima attuazione della L.R. n. 19 del 2008 e dell’applicazione degli atti di indirizzo attuativi della stessa, in coordinamento con gli Enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, come rappresentati presso il Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CReRRS) di cui all’art. 4, comma 3, della suddetta legge regionale;

Considerato che la Giunta regionale, nell’avviare, in data 10 novembre 2010, l’attività di monitoraggio della prima attuazione della L.R. n. 19 del 2008, ha ritenuto opportuno assicurare il più ampio coinvolgimento degli operatori pubblici e privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla L.R. n. 19, prevedendo la partecipazione ai lavori dei seguenti soggetti:

- i componenti del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CReRRS), ed in particolare i rappresentanti di: Ance E.-R., Confindustria E.-R., Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, Comuni e Province, Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri (di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini), Federazione degli Ordini degli Architetti, Comitato Regionale dei Geometri, Ordine dei Geologi dell’E.-R.;

- la Presidenza del Comitato Tecnico Scientifico in materia sismica della Regione Emilia-Romagna (CTS);

- i rappresentanti delle Strutture tecniche competenti in materia sismica;

- i rappresentanti di Anci, Lega delle autonomie, Upi e Uncem e degli Ordini degli Ingegneri di Piacenza, Modena e Ravenna;

- i rappresentanti delle associazioni professionali e degli enti culturali che ne hanno fatto richiesta: l’Associazione Ingegneri e Architetti liberi professionisti (ASSO Ingegneri e Architetti), l’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), il Comitato Unitario delle Professioni (CUP), il Sindacato Nazionale Ingegneri e Architetti liberi professionisti italiani (INARSIND), il Collegio Regionale Ingegneri e Architetti della Regione Emilia-Romagna (CRIARER);

Constatato:

- che tra gli argomenti affrontati durante l’attività di monitoraggio vi è anche la ridefinizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie, alla luce dell’esperienza applicativa dei mesi scorsi;

- che dal confronto tra i soggetti partecipanti all’attività di monitoraggio, è emersa la necessità della riscrittura della citata DGR n. 1804/2008 per la parte relativa all’Allegato 3 “Importi del rimborso forfettario per le spese istruttorie e modalità di versamento delle stesse”, e che pertanto il presente atto apporta modifiche al solo Allegato 3 della DGR 1804/08;

Ritenuto necessario sottolineare che:

- la presente deliberazione aggiorna l’Allegato 3 della DGR 1804/08 relativa al rimborso forfettario, ed in particolare specifica le tipologie di interventi per le quali è richiesto il rimborso forfettario in relazione al tipo di procedimento previsto dalla legge regionale (autorizzazione o deposito);

- conseguentemente l’Allegato 3 della DGR 1804/08 è abrogato dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR, fermo restando il regime transitorio di seguito indicato;

- le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano per i procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, e che, di conseguenza, il presente atto di indirizzo non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico per l’edilizia;

b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell’autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell’Assessore alla “Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile”, Paola Gazzolo e dell’Assessore alla “Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti”, Alfredo Peri;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

  1. di approvare l’Allegato I “Importi del rimborso forfettario per le spese istruttorie e modalità di versamento delle stesse” parte integrante del presente atto;
  2. di abrogare l’Allegato 3 della DGR 1804/08 dalla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, fermo restando il regime transitorio indicato al successivo punto 3. del presente deliberato;

3. di stabilire che:

- le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano per i procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, e che, di conseguenza, il presente atto di indirizzo non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico per l’edilizia;

b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell’autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

4. di stabilire la prosecuzione dell’attività di monitoraggio sulla applicazione del presente atto, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, rappresentate nell’ambito del CReRRS, anche ai fini di una ulteriore precisazione dei suoi contenuti;

5. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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