n.157 del 18.06.2025 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione e RAEE e deposito preliminare di rifiuti pericolosi contenenti amianto", localizzato nel comune di Misano Adriatico (RN) e proposto da Manta Costruzioni Srl
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Impianto per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione e RAEE e deposito preliminare di rifiuti pericolosi contenenti amianto” localizzato in comune di Misano Adriatico (RN) proposto da MANTA COSTRUZIONI Srl sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. andrà comunicata ad Arpae la data di avvio dell’attività e la data di entrata a regime dei macchinari;
2. entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell’attività, il proponente dovrà trasmettere ad Arpae la relazione a firma di un tecnico competente in acustica contenente il monitoraggio acustico post operam condotto nelle condizioni più gravose (vale a dire con l’impianto di frantumazione pienamente in funzione) volto ad accertare i limiti assoluti di immissione e del criterio differenziale presso i 5 recettori maggiormente sensibili (R1-R2-R6-R8-R9) individuati nello studio preliminare ambientale. Le misurazioni dovranno essere condotte in conformità al DM 16/03/1998. Qualora i risultati del monitoraggio post operam dovessero evidenziare un impatto acustico superiore a quello stimato o un superamento dei limiti differenziali anche ad uno solo dei recettori, il proponente dovrà predisporre le opportune modifiche all’impianto, con le misure di mitigazione necessarie;
3. unitamente all’istanza di Autorizzazione Unica ex art.208 del D.Lgs. 152/2006, dovranno essere presentati specifici elaborati tecnici che, rispetto a quanto dichiarato nello studio preliminare ambientale, riportino in maniera dettagliata tutti i punti seguenti:
- posizionamento di una vasca di stoccaggio delle acque di dilavamento da utilizzare per le fasi di bagnatura dei cumuli di capacità tale da garantire il fabbisogno medio giornaliero previsto da progetto, pari a circa 1400 litri;
- l’altezza massima dei cumuli deve essere pari a 3,5 m;
- installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del capannone esistente, con una produzione sufficiente a garantire il 100% del fabbisogno annuo e giornaliero delle attività ordinarie dell’impianto, comunque non inferiore a 1 Kw;
- indicazione, per la rete frangivento da posizionare sull’intero perimetro dell’impianto, delle caratteristiche (altezza, percentuale di abbattimento polveri, ecc), con la prescrizione che l’altezza di tale rete frangivento dovrà essere almeno pari a 4 m e dovrà garantire una percentuale di riduzione del vento (tasso antivento) pari almeno al 50%;
- la quantità in mq di superficie permeabile, che dovrà corrispondere all’esistente o superiore;
- descrizione puntuale delle caratteristiche tecnico-progettuali del distributore di carburante e del relativo serbatoio fuori terra di capacità di circa 5 mila litri, contenente gasolio, con relativo sistema di contenimento ed opere connesse;
- lo stoccaggio di rifiuti contenenti amianto dovrà avvenire su superficie impermeabile, lavabile e facilmente decontaminabile, con idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche; i cassoni dovranno essere coperti o protetti da strutture idonee a prevenire rotture e dispersioni di fibre;
- per lo stoccaggio di rifiuti contenenti amianto dovranno essere adottate procedure scritte di gestione in sicurezza, incluse misure per incidenti (rottura o danneggiamento del materiale);
- il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) dovrà essere aggiornato con valutazione del rischio amianto e dovranno essere garantiti: formazione specifica del personale, DPI adeguati ove necessario, sorveglianza sanitaria dei lavoratori potenzialmente esposti;
- individuazione di un’area, pari almeno al 25% della superficie dell’impianto in esame (600 mq), da destinare a verde mediante siepi ed alberature. Una porzione di tale superficie dovrà ricomprendere l’intero perimetro dell’impianto stesso, costituendone, associata alla rete frangivento di cui al precedente punto d., un’adeguata schermatura vegetazionale. Al fine del raggiungimento della percentuale di cui sopra, potrà essere individuata un’area pubblica, esterna all’impianto stesso, previo accordo con il Comune di Misano Adriatico, dove effettuare una idonea piantumazione di alberi, corredata delle necessarie autorizzazioni, nulla osta o altro atto di assenso necessario alla sua realizzazione;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1 spetta ad ARPAE SAC Rimini, punto 2 spetta ad ARPAE APA Rimini, punto 3 da a. ad i. spetta ad ARPAE SAC Rimini, punto 3 j. Spetta al Comune di Misano Adriatico;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Rimini e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Rimini e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
a) di trasmettere copia della presente determina al Proponente MANTA COSTRUZIONI Srl, al Comune di Misano Adriatico, alla Provincia di Rimini, all'AUSL Romagna distretto di Rimini, all'ARPAE di Rimini;
b) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
c) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
d) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.