SUPPLEMENTO SPECIALE N.53 DEL 13.07.2021

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifica all’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 29 del 2004

1. All’art. 3, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e finanziamento delle Aziende Sanitarie) dopo la locuzione “socio-sanitarie” è aggiunto il seguente periodo:

“, limitatamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali, e di un Direttore assistenziale. In coerenza con l’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ( Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario, il Direttore dei servizi socio-sanitari e il Direttore assistenziale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità.”.

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