n.31 del 12.02.2025 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica Ozzano 3 - Ozzano 4 - Ozzano 5", localizzato nel comune di Ozzano dell’Emilia (BO), proposto da Chiron Energy Spv 20 S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica Ozzano 3 - Ozzano 4 - Ozzano 5”, localizzato nel comune di Ozzano dell’Emilia (BO) proposto da Chiron Energy SPV 20 S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. in riferimento alle acque superficiali ed al sistema di laminazione, in fase di autorizzazione unica:

a. devono essere presentate planimetria e sezioni di dettaglio in cui siano rappresentate tutte le interferenze (scarichi, recinzioni, eventuali attraversamenti) con la fascia di tutela dei canali consortili e le rispettive distanze, secondo quanto previsto dal Regolamento vigente: per ciascuna interferenza si dovrà fare richiesta di regolare concessione, in particolare per l’attraversamento della “Fossa Galli” con il cavidotto di progetto, con la trivellazione orizzontale controllata. Inoltre, le aree di verde compatto e verde pertinenziale, non influenti sulla stima dei volumi di laminazione calcolati, non dovranno prevedere collegamento alcuno con la rete fognaria esistente e pertanto dovranno essere contornate da cordoli a quote superiori rispetto al piano di verde stesso;

b. il soggetto proprietario e gestore dovrà manutenere gli invasi di laminazione proposti e dovrà presentare al Consorzio di Bonifica una proposta di piano programmatico di manutenzione degli invasi di laminazione approvati, dove si dovranno indicare tutti gli interventi di manutenzione previsti per il mantenimento dell'efficienza idraulica degli invasi e dei relativi dispositivi (valvole, pompe di sollevamento se previste, pozzetti di ispezione, etc...) con la relativa programmazione temporale;

2. il progetto in fase di autorizzazione dovrà prevedere una recinzione, rialzata da terra, lungo tutto il perimetro, di almeno 30 cm, che consenta il libero passaggio ai piccoli animali ed alla fauna minore selvatica presente sul territorio; tale recinzione dovrà essere metallica e priva di plastica;

3. al fine di monitorare l’eventuale effetto “Isola di calore” generato dall’impianto e misurare eventuali variazioni microclimatiche dell’area sul lungo periodo, si richiede che, in fase autorizzativa, venga proposto un monitoraggio, dei parametri microclimatici, secondo quanto previsto dalla Linea Guida ARPAV “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” - ed. novembre 2023;

4. redigere una proposta di piano di monitoraggio biologico del suolo mediante l’adozione di appositi indici quale ad es. l’Indice di Qualità Biologica del Suolo (QBS) vista l’ampia area interessata dall’intervento, al fine di monitorare durante il ciclo di vita dell’impianto le caratteristiche di qualità biologica e fertilità del suolo (umidità, tessitura e proprietà agronomiche);

5. vista la vicinanza col sito IT4050001 - Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa, posto a circa 400 m dall’impianto in esame e limitrofo al tracciato dell’elettrodotto, si richiede di presentare, in fase autorizzativa un programma di gestione del verde sia per quanto riguarda lo strato erbaceo presente sotto i pannelli che per le siepi perimetrali; tale programma di gestione dovrà avere lo scopo di preservare la vita degli insetti impollinatori, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e dovrà essere concordato con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata dal Consorzio della Bonifica Renana, punti 2, 3, 4 e 5 da ARPAE AACM di Bologna;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE AACM Bologna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA ad Arpae AACM di Bologna e all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE AACM di Bologna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Chiron Energy SPV 20 S.r.l., al Comune di Ozzano dell’Emilia, alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL di Bologna, all'ARPAE di Bologna, all’Agenzia per la Prevenzione Territoriale e la protezione civile di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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