n.104 del 09.04.2014 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) relativa alla ristrutturazione con ampliamento di capannone esistente presso l'allevamento sito in Via Bovarina n. 1 in loc. San Lorenzo in Noceto in comune di Forlì, presentato dalla Soc. Agr. Selbagnone di Conti Carlo & C. Snc

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell’art. 9 della L.R. 9/1999 e s.m.i., riformata dalle LL.RR. 20 aprile 2012, n. 3 e 26 luglio 2012, n. 9, relativa alla ristrutturazione con ampliamento di capannone esistente presso l'allevamento sito in Via Bovarina n. 1 in loc. San Lorenzo in Noceto in comune di Forlì, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 23/10 /2013, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 310 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa.

Il progetto è stato presentato dalla presentato dalla Soc. Agr. Selbagnone di Conti Carlo & C. Snc.

Il progetto interessa il territorio del comune di Forlì e della provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto è assoggettato a procedura di screening ai sensi dell'Allegato B.2.68) della L.R. 9/99 ss.mm.ii. in quanto modifica di un impianto già autorizzato ricadente nella categoria A.2.10) “Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini con più di: 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe”.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con delibera di Giunta provinciale n. 26894/95 del 18/3/2014, ha assunto la seguente decisione:

LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(omissis)

delibera:

a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo alla ristrutturazione con ampliamento di capannone esistente presso l'allevamento sito in Via Bovarina n. 1 in loc. San Lorenzo in Noceto in Comune di Forlì, presentato dalla Soc. Agr. Selbagnone di Conti Carlo & C. Snc, dall’ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1. l'incremento del 20% del numero di capi potrà essere effettuata unicamente con la stessa tipologia di animali (quindi pollo leggero);

2. nel caso in cui l'incremento del numero di animali avvenga con tipologie di capi di maggiori dimensioni, si dovrà provvedere, tramite adeguata conversione a ricalcolarne il numero al fine di mantenere un incremento effettivo di capacità produttiva pari al 20% nei termini fin qui descritti;

3. la realizzazione dell'intervento oggetto della procedura di screening non deve interferire con la presenza dei filari alberati tutelati dall'art. 10 del PTCP gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;

4. per quanto concerne il rispetto delle disposizioni dell'art. 27 del P.T.C.P. in fase autorizzativa, il progetto definitivo deve contenere adeguata relazione geologica che comprovi la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità e che contenga, così come la relazione geologica presentata per il progetto preliminare contenuto nello screening, le disposizioni per il progettista per conformare gli edifici alla qualità dei terreni interessati;

5. nella concimaia presente non sarà possibile stoccare pollina né stabilmente né temporaneamente. Nel caso dovessero esserci cause di forza maggiore che impongano lo stoccaggio temporaneo della pollina, dovrà essere data immediata comunicazione alla Provincia di Forlì-Cesena per permettere di valutare l'effettiva impossibilità di trovare una soluzione alternativa allo stoccaggio della pollina nella concimaia in questione e di concordare modalità e tempistiche dell'eventuale stoccaggio;

6. la Ditta dovrà effettuare due campagne di monitoraggio relative al parametro Ammoniaca, una relativa allo stato di fatto (da intendersi come periodo antecedente all'inizio lavori relativo alla realizzazione delle strutture e modifiche strutturali ed impiantistiche previste dal progetto in oggetto e all'introduzione degli animali nei capannoni 6 e 7) e una relativa a quello di progetto (da intendersi come periodo successivo alla realizzazione e messa in funzione a regime di tutte le strutture impiantistiche e strutturali previste da progetto in oggetto e l'introduzione degli animali previsti e in periodo di massima maturità complessivamente raggiunta dagli animali allevati), da concludersi entro 18 mesi dalla messa in funzione a regime dell'allevamento, secondo le modalità e i criteri di seguito descritti:

a. dovranno essere utilizzati campionatori passivi specifici per ammoniaca, posizionati presso i recettori 3 e 8 (come individuati nell'elaborato “Relazione Tecnica di risposta alla richiesta di integrazioni” - Gennaio 2014), individuati entro un raggio di 200 m. dall’allevamento;

b. entrambe le campagne, da concordarsi con ARPA per le modalità di svolgimento, dovranno essere svolte tra maggio e settembre. Nel caso non sia possibile realizzare la campagna ante operam, per programma inizio lavori, nel suddetto periodo, ne verrà concordato un altro con ARPA;

c. tali campagne prevederanno due periodi distinti di esposizione, che potranno variare a seconda del tipo di campionatore utilizzato;

d. le attività di campionamento e analisi verranno eseguite a carico del proponente;

e. la Società proponente dovrà inviare i risultati di ogni singola campagna entro 1 mese dal termine della stessa al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, ad ARPA Sezione provinciale di Forlì-Cesena, all’Amministrazione comunale di Forlì, e ad AUSL;

f. i risultati ottenuti saranno valutati congiuntamente dal Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, dall’Amministrazione comunale di Forlì, da AUSL e da ARPA. Nel caso in cui le conclusioni degli enti suddetti evidenzino criticità, verrà valutata la necessità o meno di realizzare interventi progettuali/gestionali ritenuti necessari;

7. dovranno essere realizzate, con oneri a carico del proponente, campagne di monitoraggio ambientale degli odori in prossimità dei ricettori maggiormente significativi, nei seguenti punti: esternamente e in punto prossimo ai ricettori identificati con i numeri 3 e 8 nell'elaborato “Relazione Tecnica di risposta alla richiesta di integrazioni” - Gennaio 2014. I punti di campionamento dovranno essere ubicati tra i ricettori stessi e l'area di progetto.

I rilievi sopra citati dovranno avere la seguente cadenza temporale:

- dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio in periodo attuale caratterizzato da 194.400 animali presenti e antecedente l'inizio attività dell'allevamento di progetto (da intendersi come periodo antecedente alla realizzazione delle strutture e modifiche strutturali ed impiantistiche previste) al fine di caratterizzare lo stato di fatto. Tale campagna dovrà essere realizzata preferibilmente in periodo estivo (da giugno ad agosto);

- il monitoraggio dovrà essere ripetuto nei medesimi punti sopra descritti, entro il primo anno dalla data di funzionamento a regime dell’impianto (da intendersi come periodo successivo alla realizzazione e messa in funzione di tutte le strutture impiantistiche e strutturali previste da progetto e l'introduzione di tutti gli animali previsti) sempre in periodo estivo (giugno - agosto) e in periodo di massima maturità complessivamente raggiunta dagli animali allevati.

Il monitoraggio dovrà essere effettuato mediante metodologia dell’olfattometria dinamica secondo i criteri definiti dalla norma UNI EN 13725/04.

I risultati di tutte le indagini sopra descritte dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla conclusione di ogni singola campagna di campionamento, sotto forma di relazione tecnica al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, all’Amministrazione comunale di Forlì, ad AUSL e ad ARPA. Tale relazione conclusiva dovrà valutare i livelli delle sostanze odorigene presenti presso i punti monitorati in termini di concentrazione di odore e di molestia olfattiva (intensità e accettabilità dell’odore), e alla luce di questi dovrà essere valutata da parte degli enti citati, e anche da parte del proponente, la necessità o meno di realizzare interventi progettuali di mitigazione ritenuti necessari ed eseguire nuove campagne di monitoraggio nell'area;

8. dovrà essere effettuato un programma di monitoraggio della qualità dell'aria della zona relativamente all'inquinante PM10, a carico della Ditta proponente, seguendo le indicazioni operative di seguito riportate:

  • è necessario prevedere un piano di monitoraggio della qualità dell'aria in fase di esercizio caratterizzato da una campagna di monitoraggio stagionale invernale (gennaio - febbraio), della durata di 15 giorni consecutivi, in modo da poter verificare il livello di qualità dell'aria nei periodi monitorati;
  • la campagna di monitoraggio dovrà essere effettuata in prossimità del ricettore 3 così come identificato nell'elaborato “Relazione Tecnica di risposta alla richiesta di integrazioni” - Gennaio 2014;
  • dovrà essere monitorato il parametro PM10 mediante mezzo mobile, o attraverso altra metodologia di campionamento ritenuta significativa e utile allo scopo prefissato;
  • durante la campagna di monitoraggio dovranno essere monitorate anche direzione e velocità del vento;
  • nell'eventualità che durante la campagna di monitoraggio si verifichino condizioni (sia in termini di attività sia in termini di condizioni meteo o eventi di altro genere) che possano causare l'acquisizione di dati non significativi per gli scopi prefissati, la campagna specifica dovrà essere ripetuta;
  • il monitoraggio da promuovere in corso di esercizio dovrà essere iniziato durante il primo anno dalla data di messa a regime dell'impianto nella prima stagione invernale utile. La comunicazione di inizio attività dovrà essere effettuata a cura del proponente, al Comune di Forlì ed all'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale;
  • i risultati della campagna di monitoraggio dovranno essere presentati, sotto forma di relazione tecnica, alla Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì e ad ARPA entro un mese dal termine della campagna;

9. in caso di verifica di situazioni di criticità in termini di concentrazioni rilevate dei parametri monitorati, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal proponente, a proprio carico, idonee misure di mitigazione e abbattimento al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti nell'area e presso i singoli ricettori, e sarà valutata, da parte delle Amministrazioni citate, la necessità di effettuare, con oneri a carico della società proponente, ulteriori e più approfondite campagne di monitoraggio successive;

10. gli interventi relativi alle piantumazioni indicate nella documentazione integrativa, devono essere realizzati entro la prima stagione utile successiva al termine dei lavori edilizi di progetto;

11. gli interventi di manutenzione, da eseguire nei primi cinque anni dall'impianto, devono consistere nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione;

b) di quantificare in € 500,00, le spese istruttorie a carico del proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

c) di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening.

d) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

e) di trasmettere la presente deliberazione alla Soc. Agr. Selbagnone di Conti Carlo & C. Snc;

f) di trasmettere il presente atto all'ARPA Sezione provinciale di Forlì-Cesena per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge regionale 9/99 e s.m.i.;

g) di trasmettere il presente atto al Comune di Forlì per il seguito di competenza;

h) di pubblicare, per estratto, nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

i) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.

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