n.88 del 09.04.2025 periodico (Parte Seconda)
Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 31 – Az. Agr. Cantonazzo di Galli Società Agricola S.S. - Variante sostanziale (aumento del volume annuo di prelievo) alla concessione rilasciata con atto n. 465 del 31/01/2023, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di San Pietro in Cerro (PC), località Cantonazzo di Sotto, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) - Proc. PC06A0017 – SINADOC 4673/2024
(omissis)
1. di assentire, ai sensi dell’art. 31 R.R. 41/2001, all’Az. Agr, Cantonazzo di Galli Società Agricola S.S. (C.F./P. IVA 01378730335), fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale (aumento del volume annuo di prelievo) alla concessione, precedentemente rilasciata con atto n. 465 del 31/01/2023, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC06A0017, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico ed igienico-sanitario); portata massima di esercizio pari a l/s 3,33;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 23.424 (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2034; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis) articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)