n.111 del 06.05.2026 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni in merito ai contributi regionali a sostegno delle farmacie rurali, dei dispensari farmaceutici (L.R. 3 marzo 2016, n.2) e alle modalità di accesso al Fondo regionale di solidarietà (art. 23 ACN farmacie e DGR n. 226/2026)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

-        la L. 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”, e in particolare, l'art. 1, in base al quale:

  • sono classificate rurali le farmacie “ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti”, con esclusione di “quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati”;
  • nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, possono essere istituiti dispensari farmaceutici cosiddetti “permanenti”;
  • nelle località di interesse turistico con popolazione non superiore a 12.500 abitanti possono essere istituiti dispensari farmaceutici “stagionali”;

-        l’art. 64 “Organizzazione del servizio farmaceutico” della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che impegna la Regione ad assicurare la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio;

-     la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali” e ss.mm.ii. e” in particolare:

  • l’art. 1 “Oggetto e ambito di applicazione” che esplicita chiaramente la volontà del legislatore regionale di valorizzare il servizio farmaceutico quale presidio sanitario sul territorio;
  • l’art. 8 “Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici”, che affianca alla fattispecie di dispensario permanente di cui al richiamato art. 1 della L. 221/1968, un’ulteriore fattispecie di dispensario permanente, istituito dal Comune, in accordo con l'Azienda USL, nei centri abitati privi di assistenza farmaceutica, qualora sussista una oggettiva difficoltà degli abitanti a raggiungere la sede farmaceutica più vicina;
  • l’art. 9 “Istituzione e gestione di dispensari farmaceutici stagionali e di farmacie succursali” relativo ai dispensari farmaceutici stagionali;
  • l'art. 21 “Disposizioni finali” comma 2, come sostituito dall’art. 33 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, che dispone che la Giunta Regionale individui, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio e che all'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende USL che curano altresì la relativa istruttoria;

-        l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recepito il 6 marzo 2025 con intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. atti n. 35/CSR) - di seguito “Nuovo ACN Farmacie” - e in particolare 23, “Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato”;

-        il Regolamento UE n. 2023/2831 approvato il 13/12/2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

Richiamate altresì le seguenti proprie delibere:

-        n. 494 del 1° aprile 2019 “Criteri per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali, in attuazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 2/2016, così come sostituito dall'art. 33 L.R. n. 25/2016. Rimodulazione dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 540/2018”, con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali, dando atto che tali contributi costituiscono un aiuto di stato compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis”, successivamente sostituito dal Regolamento (UE) 2023/2831;

-       n. 797 del 14 maggio 2024 “Contributo a sostegno dei dispensari farmaceutici permanenti disagiati ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna”, con la quale è stato deciso di sostenere i dispensari farmaceutici permanenti ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna mediante la concessione di un contributo regionale, individuando i requisiti per accedere al contributo stesso, quantificandone l’importo e dando atto che tali contributi costituiscono un aiuto di stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 “de minimis”;

-      n. 394 del 24 marzo 2025, recante “Contributi regionali a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari farmaceutici (L.R. 3 marzo 2016, n.2). Modalità di riparto dello stanziamento annuale a bilancio tra le due tipologie di contributo”;

-       n. 226 del 23 febbraio 2026 di “Approvazione degli schemi di accordo regionale integrativo dell'accordo collettivo nazionale farmacie del 6 marzo 2025 in materia di acconto, riconoscimento delle competenze e fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato (artt. 13, 14 e 23 ACN)”; 

Dato atto che in attuazione della richiamata D.G.R. n. 226/2026 è stato sottoscritto l’accordo regionale integrativo dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 6 marzo 2025 per l’utilizzo del fondo regionale di solidarietà a favore delle farmacie a basso fatturato di cui all’art. 23 dell’ACN e che tale accordo, in corso di validità dal 26 febbraio 2026, è repertoriato con Prot. 27/02/2026.0186305.I; 

Considerato che questa Regione:

-        fino all’anno 2025 compreso, in attuazione delle disposizioni di cui alla citata L.R. n. 2/2016 e ss.mm.ii. e delle delibere sopra richiamate, ha sostenuto la capillarità dell’assistenza farmaceutica all’interno del proprio territorio mediante la concessione di contributi economici annuali alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici disagiati;

-        in particolare, ha individuato le farmacie rurali con fatturato ai fini IVA fino a 325.000 euro come quelle cui destinare le risorse disponibili;

-      a partire dall’anno 2026 dovrà gestire anche il fondo regionale di solidarietà, pari a euro 381.643,61 annui, come indicato nella richiamata D.G.R. n. 226/2026, da concedere alle farmacie urbane e rurali con fatturato ai fini IVA inferiore a 300.000 euro, secondo un criterio di proporzionalità inversa rispetto al fatturato stesso; 

Considerato che:

-        in base ai criteri approvati con la richiamata D.G.R. n. 494/2019, le farmacie rurali con fatturato ai fini IVA inferiore a 300.000 euro possono presentare domanda di accesso a due fondi regionali, quello a sostegno delle farmacie rurali e quello introdotto dall’art. 23 del nuovo ACN farmacie;

-        la sopra richiamata D.G.R. n. 226/2026, in coerenza con il principio di efficienza amministrativa, prevede che le farmacie possono presentare domanda di accesso al Fondo Regionale di Solidarietà secondo le stesse modalità contenute nella delibera della Giunta Regionale relativa ai criteri per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali, in attuazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 2/2016; 

Ritenuto pertanto che i due fondi debbano essere gestiti in modo coordinato e che, in particolare, nel concedere i contributi regionali alle farmacie rurali si debba tener conto dell’eventuale contributo concedibile alle medesime farmacie come quota parte del fondo regionale di solidarietà; 

Considerato altresì che:

-        l’unica misura prevista a sostegno dei dispensari disagiati è quella di cui alla richiamata D.G.R. n. 797/2024;

-    al fine di tutelare la capillarità dell’assistenza farmaceutica territoriale anche nei contesti caratterizzati da bassa redditività è necessario concedere contributi di entità tale da costituire effettivamente un sostegno affinché le farmacie rurali e i dispensari permangano al servizio della comunità; 

Ritenuto necessario, al fine di un’ottimale finalizzazione delle risorse complessivamente disponibili a sostegno della capillarità dell’assistenza farmaceutica:

-        confermare i criteri già in essere per individuare i dispensari disagiati da sostenere con le risorse regionali destinate al sostegno della capillarità dell’assistenza farmaceutica territoriale ai sensi del richiamato art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016;

-     destinare le risorse regionali disponibili di cui al capoverso precedente prioritariamente al sostegno dei dispensari stessi, in quanto i dispensari non sono destinatari di alcuna altra misura di sostegno;

-     prevedere che alle farmacie rurali aventi un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00, ovvero fino a euro 299.999,00, maturato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, il contributo a valere sulle  risorse regionali destinate al sostegno della capillarità dell’assistenza farmaceutica territoriale ai sensi del richiamato art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016 sarà concesso a integrazione della quota parte del Fondo Regionale di solidarietà spettante a dette farmacie in attuazione delle disposizioni di cui alla richiamata D.G.R. n. 226 del 23/02/2026; 

Ritenuto che, in continuità con i contributi regionali effettivamente concessi alle farmacie rurali negli ultimi anni, il contributo di cui necessita una farmacia per ricevere un sostegno effettivo, nel caso la farmacia appartenga alla fascia di fatturato più bassa, ossia inferiore a 150.000 euro annui, sia di 18.000 euro; 

Ritenuto inoltre opportuno elevare il valore del limite massimo di fatturato precedentemente previsto per ricevere il contributo regionale, pari a 325.000 euro annui, portandolo a 400.000 euro annui, in modo da sostenere un numero maggiore di farmacie rurali; 

Ritenuto pertanto di approvare le “DISPOSIZIONI IN MERITO AI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI, DEI DISPENSARI FARMACEUTICI (L.R. 3 MARZO 2016, N.2) E ALLE MODALITA’ DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ (ART. 23 ACN FARMACIE E DGR n. 226/2026)” riportate nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in base alle quali si procederà alla futura concessione dei contributi alle farmacie rurali a valere sulle  risorse regionali destinate al sostegno della capillarità dell’assistenza farmaceutica territoriale ai sensi del richiamato art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

VOLUME D'AFFARI DELLA FARMACIA CONTRIBUTO

fino a € 149.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN ≥ € 18.000

nessuno

fino a € 149.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN < € 18.000

€ 18.000 meno contributo ex art. 23

da € 150.000 a € 199.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN ≥ € 15.000

nessuno

da € 150.000 a € 199.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN < € 15.000

€ 15.000 meno contributo ex art. 23
da € 200.000 a € 249.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN ≥ € 12.000 nessuno

da € 200.000 a € 249.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN < € 12.000

€ 12.000 meno contributo ex art. 23

da € 250.000 a € 299.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN ≥ € 8.000

nessuno

da € 250.000 a € 299.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN < € 8.000

€ 8.000 meno contributo ex art. 23
da € 300.000 fino a € 324.999 € 5.000
da € 325.000 fino a € 349.999 € 3.000
da € 350.000 fino a € 400.000 € 2.000

 

Ritenuto pertanto di sostituire le proprie richiamate deliberazioni n. 494/2019, n. 797/2024 e n. 394/2025 con il presente provvedimento; 

Considerato inoltre che i contributi di cui al presente provvedimento costituiscono aiuti di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 “de minimis” e possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento; 

Ritenuto che:

-        le procedure di concessione dei contributi a favore delle farmacie (contributi del fondo regionale di solidarietà e contributi regionali a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari disagiati) debbano essere sviluppate congiuntamente, con procedura unificata, in quanto il riconoscimento dei diversi contributi è vicendevolmente correlato;

-     in coerenza con il principio generale di efficienza dell’azione amministrativa e anche al fine di minimizzare gli adempimenti necessari per accedere ai diversi contributi, il responsabile del procedimento predisporrà un unico modulo per le domande collegate alla medesima farmacia: ad esempio una farmacia rurale con fatturato ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00, ovvero fino a euro 299.999,00, maturato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, che gestisca anche un dispensario disagiato, con la presentazione di un modulo unico di domanda potrà chiedere le tre tipologie di contributo;

-     nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi-base, calcolati come sopra descritto, concedibili alle farmacie incluse nelle due graduatorie – quella relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e quella relativa ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici - sia superiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento, i contributi saranno concessi seguendo prioritariamente l’ordine della graduatoria relativa al sostegno ai dispensari farmaceutici e, in subordine, quello della graduatoria relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio;

-     nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi-base, calcolati come descritto, concedibili alle farmacie incluse nelle due graduatorie – quella relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e quella relativa ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici - sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento, le risorse residue saranno distribuite in favore delle farmacie rurali con volume d’affari dichiarato ai fini IVA fino a 299.999 euro, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al contributo-base spettante e in coerenza al disposto di cui all’art. 23 del nuovo ACN farmacie; 

Considerato che, pur conoscendo il fatturato ai fini IVA delle farmacie rurali che nell’anno 2025 hanno presentato domanda di accesso ai contributi regionali a sostegno delle farmacie, il fatturato annuo delle farmacie ai fini IVA riferito all’anno 2025 non è noto e, pertanto, non si conosce l’importo della quota parte del fondo di solidarietà che verrà concessa alle farmacie rurali né si conosce quante farmacie rurali potranno presentare domanda di concessione del contributo regionale, con particolare riferimento alle farmacie con fatturato ai fini IVA superiore alla soglia massima finora prevista per accedere ai contributi regionali; 

Dato atto, pertanto, che le disposizioni approvate con il presente provvedimento potranno necessitare di modifiche dopo un primo periodo di applicazione; 

Dato atto che la copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento è assicurata, per l’anno 2026, da appositi mezzi finanziari regionali stanziati a valere sulla Missione 13 – Tutela della salute, Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria del bilancio finanziario gestionale di previsione 2026-2028, anno 2026, pari a 400.000 euro e, per gli anni successivi, da mezzi finanziari regionali il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016;

Preso atto che dirigente responsabile del Settore competente in data 5 marzo 2026 ha anticipato i contenuti del presente provvedimento ai responsabili regionali delle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate firmatarie del nuovo ACN, raccogliendone la condivisione; 

Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione Assembleare in data 13 aprile 2026, PG/2026/12355; 

Viste:

- la L.R. 29 dicembre 2025, n. 11 “Disposizioni collegate alla Legge regionale di Stabilità per il 2026”;

- la L.R. 29 dicembre 2025, n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026–2028 (Legge di Stabilità regionale 2026)”;

- la L.R. 29 dicembre 2025, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028”;

- la delibera di Giunta regionale n. 2251 del 29/12/2025 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028”; 

Richiamati:

-        il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

-     la L.R. 15 novembre 2001, n.40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

-        la L.R. 16 luglio 2018, n.9 “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della Legge Regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del Regolamento Regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.; 

Richiamati:

-       il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 26, comma 1;

-       la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni e integrazioni; 

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

-       n. 2077 del 27 novembre 2023 di “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, a decorrere dal 1° dicembre 2023 e per la durata di anni tre;

-      n. 279 del 27 febbraio 2025 “Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare a dirigente regionale”;

-       n. 2224 del 22/12/2025 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase”;

-      n. 60 del 26/01/2026 “Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva. Anno 2026”;

-       n. 100 del 30 gennaio 2026 ad oggetto “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”;

-    n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2026-2028. Approvazione”;

-       n. 278 del 27/02/2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”; 

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni; 

Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:

-     n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”, per quanto applicabile;

-    n. 2272 del 05 febbraio 2026 recante “Microorganizzazione della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare”;

-    n. 4297 del 27/02/2026 di “Conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”, con cui è stato conferito l’incarico di responsabile del “Settore Assistenza Farmaceutica”; 

Dato atto che la responsabile di procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi; 

     Dato atto dei pareri allegati; 

     Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute; 
A voti unanimi e palesi 
delibera

1.    di individuare i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali di cui all’art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016 e ss.mm.ii. e i dispensari farmaceutici permanenti ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna, sostituendo la disciplina prevista dalle richiamate D.G.R. n. 494/2019, n. 797/2024 e n. 394/2025 e approvando le “DISPOSIZIONI IN MERITO AI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI, DEI DISPENSARI FARMACEUTICI (L.R. 3 MARZO 2016, N.2) E ALLE MODALITA’ DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ (ART. 23 ACN FARMACIE E DGR n. 226/2026)” riportate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.    che, per effetto di quanto stabilito al precedente punto 1, le proprie deliberazioni 494/2019, n. 797/2024 e n. 394/2025 si intendono integralmente sostituite dal presente provvedimento;

3.    che, come dettagliatamente indicato nell’allegato 1, per le farmacie rurali con volume d’affari complessivo ai fini IVA non superiore a 299.999 euro nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, il contributo regionale a valere sulle risorse destinate al sostegno della capillarità dell’assistenza farmaceutica territoriale ai sensi dell’art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016 sarà concesso a integrazione della quota parte del Fondo Regionale di solidarietà spettante alle stesse farmacie in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 226 del 23/02/2026;

4.    che, in coerenza a quanto riportato al punto 3, la procedura volta all’accesso al Fondo Regionale di solidarietà (ex art. 23 ACN farmacie e DGR n. 226 del 23/02/2026) e all’erogazione dei contributi a sostegno delle farmacie rurali (art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016) e a sostegno delle farmacie che gestiscono dispensari farmaceutici permanenti è disciplinata come procedura unificata in modo da poter concedere le tre tipologie di contributo -  di accesso al fondo regionale di solidarietà, di sostegno alle farmacie rurali e di sostegno ai dispensari farmaceutici – in coerenza alle disposizioni di cui al precedente punto 1;

5.    che i contributi concedibili a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari disagiati in attuazione del presente provvedimento costituiscono aiuti di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 “de minimis”; i contributi non sono concessi per specifici costi ammissibili e quindi possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento;

6.    la copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento è assicurata, per l’anno 2026, da appositi mezzi finanziari regionali stanziati a valere sulla Missione 13 – Tutela della salute, Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria del bilancio finanziario gestionale di previsione 2026-2028, anno 2026, pari a 400.000 euro e, per gli anni successivi, da mezzi finanziari regionali il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016;

7.    che la Regione Emilia-Romagna si riserva di apportare le modifiche che si renderanno necessarie dopo un primo periodo di applicazione alle “DISPOSIZIONI IN MERITO AI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI, DEI DISPENSARI FARMACEUTICI (L.R. 3 MARZO 2016, N.2) E ALLE MODALITA’ DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ (ART. 23 ACN FARMACIE E DGR N. 226/2026)” riportate nell’allegato 1;

8.    di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico nella pagina informativa dedicata del portale Salute della Regione Emilia-Romagna (http://salute.regione.emilia-romagna.it);

9.    di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti del territorio regionale e ai Servizi farmaceutici della Aziende USL;

10.  che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi degli artt. 7-bis, comma 3, e 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, così come previsto dalle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

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