n.192 del 22.12.2011 (Parte Prima)
NOTE
Note all’art. 4
Comma 1
1) il testo dell’articolo 47 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 47 - Impegni di spesa.
1. Gli impegni costituiscono la prima fase del procedimento di spesa e sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell’esercizio.
3. La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze dell’obbligazione di pagamento delle annualità medesime.
4. L’aggiornamento degli impegni assunti a norma del comma 3, sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di scadenza dei pagamenti, viene disposto d’ufficio dalla struttura organizzativa competente in materia di ragioneria.
5. Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d’impegno, da iscrivere a bilancio in dipendenza del l’autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
6. L’accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.
7. Con l’approvazione del bilancio annuale di previsione e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, costituiscono impegni di spesa le somme stanziate sui capitoli relativi:
a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;
c) alle spese per il trattamento economico e per gli oneri accessori per il personale dipendente;
d) alle rate di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari.».
2) il testo dell’articolo 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 48 - Assunzione di impegni sugli esercizi futuri.
1. Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali la legge preveda un’autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l’impegno può estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e fatto salvo il limite, di cui al comma 3, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l’ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.
2. La stessa norma del comma 1 si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
3. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al comma 1, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
4. Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d’impegno è circoscritta all’esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione nonché di quelle eventualmente collegate di cofinanziamento regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:
a) dai piani finanziari approvati dall’Unione Europea e dai provvedimenti di cofinanziamento nazionale;
b) dai quadri finanziari pluriennali contenuti nei provvedimenti statali di riparto di risorse.».
Comma 2
3) per iltesto degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, vedi note 1) e 2)
4) il testo dell’articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), è il seguente:
«Art. 3 - Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.
(omissis)
18. Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 dellalegge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT».
Nota all’art.8
Comma 1
1) il testo articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 31 - Variazioni di bilancio.
(omissis)
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
(omissis)
b) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione degli interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di finanziamento specificatamente individuate.».
Nota all’art. 9
Comma 1
1) il testo articolo 31, comma 2, lettera c), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 31 - Variazioni di bilancio.
(omissis)
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
(omissis)
c) variazioni compensative anche fra unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica e finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione, entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio.».
Nota all’art. 10
Comma 1
1) il testo articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 31 - Variazioni di bilancio.
(omissis)
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
(omissis)
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell’àmbito dei fondi speciali di cui all’articolo 28; ».
Nota all’art. 11
Comma 1
1) il testo articolo 31, comma 2, lettera e), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 31 - Variazioni di bilancio.
(omissis)
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
(omissis)
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall’Unione Europea e da altri soggetti».
Nota all’art. 12
Comma 1
1) il testo articolo 31, comma 2, lettera f), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 31 - Variazioni di bilancio.
(omissis)
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
(omissis)
f) variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l’adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilità speciali.».
Nota all’art. 13
Comma 1
1) il testo articolo 31, comma 4, lettera a), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 31 - Variazioni di bilancio.
(omissis)
4. La Giunta regionale può provvedere con proprio atto ad apportare le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di cassa:
a) variazioni necessarie all’integrazione o all’istituzione di nuove unità previsionali di base per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell’Unione Europea e di altri soggetti, nonché l’iscrizione delle relative spese quando le stesse siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.».
Nota all’art. 14
Comma 1
1) il testo articolo 11, commi 6 e 8, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 11 - Bilancio annuale di previsione.
(omissis)
6. Al bilancio è allegato un apposito documento nel quale le unità previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l’evidenziazione delle relative disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di unità previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in capitoli. I capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 22.
(omissis)
8. Contestualmente all’approvazione della legge di bilancio o dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio è prevista la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e l’assegnazione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa delle risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell’àmbito dello stato di previsione delle spese.».
Nota all’art. 15
Comma 1
1) il testo articolo 44 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 44 Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità.
1. La legge regionale di approvazione del bilancio dispone la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all’ammontare della medesima, entro il limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.
2. L’annullamento dei crediti medesimi viene disposto senza onere alcuno per i debitori.».
Note all’art. 16
Comma 1
1) il testo articolo 34, comma 4, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 34 - Mutui e prestiti.
(omissis)
4. Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese d’investimento erogabili in capitale, escluse fra queste le spese finanziate con assegnazioni dello Stato e dell’Unione Europea vincolate; comprese, invece, le spese per l’assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell’articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché la quota parte del saldo finanziario negativo dell’esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio di quell’esercizio. ».
Comma 2
2) il testo dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 18, che concerne Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:
«Art. 4 - Mutui e prestiti.
(omissis)
2. Il rinnovo dell’autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all’articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2003 è ridefinito in Euro 690.000.000,00. Tale importo risulta dagli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all’indebitamento ed elencati nella tabella M allegata alla presente legge - articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica).».
3) il testo dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2011, che concerne Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:
«Art. 4 - Mutui e prestiti.
(omissis)
2. Il rinnovo dell’autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all’articolo 16, comma 2 della legge regionale n. 15 del 2010 è ridotto di euro 3.000.000,00.».
Comma 3
4) il testo dell’articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15, che concerne Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013, è il seguente:
«Art. 16 - Mutui e prestiti.
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2011 entro i limiti di cui all’articolo 34, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2001 - di cui è data dimostrazione nell’elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell’articolo 34 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di EURO 692.000.000,00.
2. Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2011 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l’importo di EURO 673.000.000,00 già autorizzati dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004 - 2006, a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 . Primo provvedimento generale di variazione) come modificato dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010 - 2012 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 . Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2010.
3. Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2011 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l’importo di EURO 1.291.000.000,00 già autorizzati dall’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012) come modificato dall’articolo 4 comma 3 della legge regionale n. 8 del 2010 , a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2010.
4. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell’ammortamento di 30 anni.
5. È autorizzata a tal fine l’iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell’entrata del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011.
6. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
7. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
8. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annui EURO 226.884.816,00 a partire dall’esercizio finanziario 2012 e fino all’esercizio finanziario 2041.
9. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2012.
10. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 8, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
11. Le spese per l’ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001 .».
5) il testo dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 11 del 2011, che concerne Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:
«Art. 4 - Mutui e prestiti.
(omissis)
3. Il rinnovo dell’autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all’articolo 16, comma 3 della legge regionale n. 15 del 2010 è aumentato di euro 19.000.000,00.».
Comma 11
6) il testo articolo 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 25 - Fondo di riserva per spese obbligatorie.
1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti delle unità previsionali di base limitatamente ai capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell’esercizio.
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale, agli oneri per l’ammortamento dei mutui e prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma dell’articolo 60 e reclamati dai creditori; quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.
4. L’elenco dei capitoli e delle correlate unità previsionali di base che possono essere integrati a norma del secondo comma del presente articolo è allegato al bilancio. L’ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a).».
Nota all’art. 18
Comma 1
1) il testo articolo 35 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 35 - Anticipazioni di cassa.
1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, predisposta dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, all’accensione dell’anticipazione di Cassa con il Tesoriere regionale per un importo non eccedente l’ammontare bimestrale delle entrate iscritte nel Titolo I di cui all’articolo 19, comma 1. Con la stessa deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie.
2. Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il Servizio di tesoreria.
3. Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono contratte.
4. Alle anticipazioni contratte dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell’Amministrazione dello Stato.».
Note all’art. 19
Comma 1
1) il testo articolo 11, comma 6, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 11 - Bilancio annuale di previsione.
(omissis)
6. Al bilancio è allegato un apposito documento nel quale le unità previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l’evidenziazione delle relative disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di unità previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in capitoli. I capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 22.».
Comma 2
2) il testo articolo 11, comma 8, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 11 - Bilancio annuale di previsione.
(omissis)
8. Contestualmente all’approvazione della legge di bilancio o dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio è prevista la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e l’assegnazione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa delle risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell’àmbito dello stato di previsione delle spese.».
Nota all’art. 20
Comma 1
1) il testo articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 5 - Bilancio pluriennale.
(omissis)
2. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale.».