n.293 del 13.10.2021 periodico (Parte Seconda)
Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., art. 56 - Riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2021
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- La legge regionale n. 24 del 13/12/2013 che ha modificato l’art. 56 della legge regionale n. 24 del 08/08/2001 istituendo il Fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;
- le proprie deliberazioni n. 171 del 17/02/2014 e n. 1272 del 23/07/2014 che hanno disciplinato i criteri di accesso e il funzionamento del Fondo regionale;
- L.R. n.12 del 29 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021)”, pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del 29 dicembre 2020 N. 448;
- L.R. n.13 del 29 dicembre 2020 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”, pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del 29 dicembre 2020 N. 449;
- La propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023” e s.m.;
- la L.R. n. 8 del 29 luglio 2021 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”, pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del 29 luglio 2021 N. 226;
- la L.R. n. 9 del 29 luglio 2021 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”, pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del 29 luglio 2021 N. 227;
Richiamato l’art. 56 della legge regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii. sopracitata che ha demandato alla Giunta Regionale la definizione dei criteri di riparto ai Comuni beneficiari delle somme disponibili per i contributi del Fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;
Preso atto che:
- i Comuni della Regione, sulla base dell'istruttoria eseguita sulle domande presentate dai soggetti beneficiari, hanno provveduto entro il 31/03/2021 ad inserire nel software regionale on line i dati delle domande di contributo pervenute entro il 01/03/2021, in ottemperanza a quanto previsto dalle proprie deliberazioni n.171/2014 e n. 1272/2014;
- tramite il software on line di gestione delle domande di contributo è stato prelevato il fabbisogno per l’anno 2021, rilevato sulla base dei dati inseriti dai Comuni nel software regionale on line suddiviso per Comune e relativo a n. 708 domande ammesse a contributo e pari complessivamente ad euro 2.802.681,57 indicato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto nella colonna “fabbisogno totale”;
- tramite il software on line di gestione delle domande di contributo, è stato prelevato l’importo delle economie maturate da alcuni Comuni, indicate nell’allegato A) nella colonna “Economie”, relative alle somme concesse negli anni dal 2015 al 2020 con le proprie deliberazioni n. 2247/2015 e 2078/2016, n. 1424/2017, n. 1577/2018, n. 1488/2019 e 1235/2020 complessivamente pari ad € 880.666,03;
Considerato che alcuni Comuni non hanno utilizzato tutte le somme concesse negli anni dal 2015 al 2020 (Allegato A) colonna “Economie”) e che, pertanto, per il pagamento dei contributi delle domande nelle graduatorie dell’anno 2021 hanno già a disposizione delle somme;
Ritenuto:
- di ricalcolare il fabbisogno comunale detraendo dallo stesso l’importo delle economie maturate dai Comuni ottenendo un fabbisogno “effettivo” pari ad € 2.048.194,78 come dettagliato nell’allegato A) colonna “fabbisogno effettivo”;
- di stabilire che, nel caso in cui l’importo delle economie sia maggiore del fabbisogno, le risorse finanziarie da trasferire al Comune sono pari a € 0,00 e che la differenza tra fabbisogno ed economie, complessivamente pari ad € 126.179,24 come da colonna “economie in eccesso” di cui all’allegato A) parte integrante al presente atto, è trattenuta dal Comune e può essere utilizzata per le domande delle graduatorie dei prossimi anni;
Considerato altresì che alcuni Comuni non hanno domande presenti nella graduatoria regionale dell’anno 2021 ed hanno a disposizione delle economie (come evidenziato nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo) complessivamente pari a € 130.079,23, non avendo utilizzato tutte le somme concesse negli anni dal 2015 al 2020;
Ritenuto di stabilire che gli importi di cui all’allegato B) sono trattenuti dal Comune e possono essere utilizzati per le domande delle graduatorie dei prossimi anni;
Preso atto che i seguenti Comuni hanno comunicato di avere conferito la funzione in materia di barriere architettoniche all’Unione di Comuni, chiedendo contestualmente che pertanto la concessione dei fondi avvenga a favore non dei Comuni ma della Unione di Comuni:
- Comune di Albinea e Quattro Castella (con nota del 17/03/2016): Unione Colline Matildiche;
- Comuni di Brisighella, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo (con nota n. protocollo PG/2019/0750988 del 09/10/2019): Unione Romagna Faentina
Ritenuto, al fine di consentire un più efficiente utilizzo delle risorse, di accogliere la richiesta dei sopracitati Comuni e di concedere il contributo di cui al presente atto all’Unione di Comuni in quanto titolare della funzione in materia di Barriere architettoniche, come specificato nell’allegato A) nella colonna “Enti beneficiari”;
Ritenuto di ripartire le risorse disponibili in misura proporzionale al fabbisogno “effettivo” (allegato A) colonna “fabbisogno effettivo”) e concedere ai Comuni e alle Unioni di Comuni le risorse finanziarie a titolo di trasferimenti per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 56 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. relativi all’anno 2021 secondo il riparto riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione (colonna “Risorse Finanziarie Trasferite”) comportante un onere finanziario complessivo a carico della Regione di € 1.922.015,54;
Viste:
- la L.R. 15/11/2001 n. 40 per quanto di competenza;
- la L.R. 26/11/2001 n. 43 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto:
- di procedere, in base al riparto di cui sopra, alla concessione a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni di cui all'allegato A) delle somme specificate nel medesimo allegato (colonna “Risorse finanziarie trasferite”), per l'importo complessivo di € 1.922.015,54 a titolo di trasferimento;
- di assumere il relativo impegno di spesa a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni di cui all'alinea precedente, per la somma di € 1.922.015,54, in quanto ricorrono gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in ragione della tipologia di spesa trattandosi di risorse finanziarie attribuite a titolo di trasferimento per la costituzione di fondi destinati al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati ed avuto riferimento al processo decisionale di liquidazione della spesa disposto con il presente atto;
Dato atto che:
- tale importo di € 1.922.015,54 trova copertura finanziaria sul capitolo 32082 “Trasferimento ai comuni delle somme relative al fondo regionale per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (art. 56 della legge regionale n. 24 del 08/08/2001)” del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 anno di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 e s.m.;
- alla liquidazione delle risorse finanziarie di cui all'alinea precedente provvederà con proprio atto formale il Dirigente competente ai sensi della normativa contabile vigente al verificarsi della condizione prevista nel dispositivo del presente provvedimento;
Preso atto che la procedura del conseguente pagamento disposto con il presente atto è compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di stabilire che la rendicontazione dei fondi concessi con il presente provvedimento avverrà tramite i dati inseriti dai Comuni nel software regionale di gestione delle domande on line;
Considerato che la fattispecie delle attività oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici” della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
Visti:
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna”;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. ANNI 2021-2023”;
- la determinazione dirigenziale n.10256 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziale presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;
- la Determinazione dirigenziale n. 10257 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto “CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE "POLITICHE FINANZIARIE";
Richiamate le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm.ii., e n. 771/2021;
Viste le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile-spese;
Su proposta della Vicepresidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di prendere atto che:
- il fabbisogno per l’anno 2021, relativo alle domande di contributo per interventi edilizi per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 56 della legge regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., rilevato sulla base dei dati inseriti dai Comuni nel software regionale on line suddiviso per Comune, è pari complessivamente ad euro 2.802.681,57 come indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, nella colonna “fabbisogno totale”;
- le economie maturate da alcuni Comuni, indicate nell’allegato A) nella colonna “Economie”, rilevate tramite il software on line di gestione delle domande di contributo e relative alle somme concesse negli anni dal 2015 al 2020 con proprie deliberazioni n. 2247/2015, n. 2078/2016, n. 1424/2017, n. 1577/2018, n. 1488/2019 e 1235/2020 sono complessivamente pari ad € 880.666,03;
2. di ricalcolare il fabbisogno comunale detraendo dallo stesso l’importo delle economie maturate dai Comuni ottenendo un fabbisogno “effettivo” pari ad € 2.048.194,78 come dettagliato nell’allegato A) colonna “fabbisogno effettivo”;
3. che, nel caso in cui l’importo delle economie sia maggiore del fabbisogno, le risorse finanziarie da trasferire al Comune sono pari a € 0,00 e che la differenza tra fabbisogno ed economie, complessivamente pari ad euro 126.179,24 come da colonna “economie in eccesso” di cui all’allegato A), è trattenuta dal Comune e può essere utilizzata per le domande delle graduatorie dei prossimi anni;
4. che gli importi di cui all’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo complessivamente pari ad € 130.079,23, relativi ad economie maturate dai Comuni che non hanno domande nella graduatoria regionale dell’anno 2021, sono trattenuti dal Comune e possono essere utilizzati per le domande delle graduatorie dei prossimi anni;
5. di ripartire le risorse disponibili in misura proporzionale al fabbisogno “effettivo” (allegato A) colonna “fabbisogno effettivo”) e concedere ai Comuni e alle Unioni di Comuni, sulla base di quanto indicato in premessa, le risorse finanziarie a titolo di trasferimenti per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 56 della legge regionale n. 24/2001 relativi all’anno 2021 secondo il riparto riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione (colonna “Risorse Finanziarie Trasferite”) comportante un onere finanziario complessivo a carico della Regione di € 1.922.015,54;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.922.015,54 registrata al n. 9605 di impegno sul capitolo 32082 “Trasferimento ai Comuni delle somme relative al fondo regionale per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (art. 56 L.R. n. 24 del 8 agosto 2001)” del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 anno di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 e s.m.;
7. che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, in ragione dei soggetti beneficiari, risulta essere la seguente:
Missione 8 - Programma 02 - Codice economico U.2.03.01.02.003 - U.2.03.01.02.005 - COFOG 06.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 203010003 - 2030102005 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3;
8. che alla liquidazione delle risorse finanziarie concesse con il presente provvedimento a titolo di trasferimento provvederà in un’unica soluzione il Dirigente regionale competente ai sensi della normativa contabile vigente ad avvenuta pubblicazione di cui al successivo punto 11.;
9. che le rilevazioni gestionali sull’utilizzo dei fondi concessi con il presente provvedimento avverranno tramite i dati inseriti dai Comuni nel software regionale di gestione delle domande on line;
10. di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
11. di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 7 comma 3 del medesimo D.Lgs.;
12. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.