n. 378 del 18.12.2013 periodico (Parte Seconda)

Farri Ugo e Fiku Drita domanda 10/9/2013 di concessione derivazione acqua pubblica, per uso idroelettrico,dal canale Maggiore,in comune di Traversetolo (PR), con sottensione parziale della concessione di derivazione assentita con DM n. 1253 del 27/3/1961 e rinnovo n. 13114 del 15/11/2010. Regolamento regionale n. 41 del 20/11/2001 artt. 29, 31. Concessione di derivazione.

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:  

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, ai Signori Farri Ugo, Codice Fiscale: e Fiku Drita, (omissis), residenti in Mamiano di Traversetolo (PR), Strada dei Mulini n. 3, la concessione a derivare acqua pubblica dal Torrente Parma tramite il Canale Maggiore, in località Cantone del Comune di Traversetolo (PR), da destinarsi ad uso idroelettrico, per un volume annuo pari a 8.800.000 m3, con una portata media pari a l/s 280 ed una portata massima pari a l/s 500, per la produzione di energia elettrica, per una potenza di concessione di 6,6 kW, come previsto dall’art. 47 del T.U. n. 1775/1933, dettagliatamente disciplinata dall’art. 29, commi 2, 3 e 4, del R.R. 41/01, mediante sottensione parziale di utenza alla concessione, assentita, per uso irrigazione ed idroelettrico, alla Società del Canale Maggiore, con D.M. n. 1253 del 27/3/1961 e successivo provvedimento di rinnovo n. 13114 del 15/11/2010;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto, per accettazione, dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

di recepire, ai sensi dell’art. 29, comma 4 del R.R. n. 41/2001, quale parte integrante del disciplinare di cui al punto precedente, l’accordo sottoscritto dalle parti interessate, prodotto agli atti in data 10/9/2013 ed acquisito al n. 217606 di protocollo, in merito alla fornitura d’acqua ed all’ammontare dell’indennizzo;

d) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 16/9/2013 n. 11310

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;
  • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

 (omissis)

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