n.203 del 26.06.2019 periodico (Parte Seconda)

Delibera n. 722/2018 - Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus vulgaris) - art. 19 della Legge n. 157/1992. Approvazione dei contingenti numerici di capi di storno abbattibili nel corso dell'anno 2019 divisi per Province

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

Richiamate altresì:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la L.R. n. 1/2016 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii. e della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE” con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamato in particolare l’art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii.. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la L.R n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale” che al Titolo I, agli artt. da 1 a 9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la L.R. n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;

- la L.R. n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;

- la L.R. n. 22/2015 denominata “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1191/2007 recante "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;

- n. 893/2012 con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

- n. 1419/2013 recante “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

- n. 79/2018 recante “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”;

- n. 1147/2018 recante “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)”;

- i Piani di gestione e Misure di conservazione sito-specifiche dei singoli siti di rete Natura 2000;

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018, che, in particolare:

- al punto 1.7.1.2 “Specie target”, a seguito dell’analisi delle specie di fauna responsabili di danneggiamento alle quali sono state indirizzate le attività di prevenzione nel quinquennio 2010-2014, individua lo storno quale specie target in oltre un quarto (25,4%) delle azioni di prevenzione del danno;

- al punto 1.8 “Il controllo della fauna selvatica (Art. 19 della Legge n. 157/1992)” inserisce lo storno tra le specie oggetto di Piani di prelievo, autorizzati a seguito dell’inefficacia dei metodi ecologici;

Dato atto che:

- lo storno è onnivoro, si nutre di invertebrati, uova, semi, frutta, olive e frutta pertanto risulta pesantemente impattante sulle colture di cereali (germinazione), sulle orticole, sulle foraggere ed in particolare sui frutteti. È inserito nell’elenco delle 100 specie invasive più dannose al mondo - “100 of the World's Worst Invasive Alien Species” - stilato dal gruppo ISSG (Gruppo di studio sulle specie invasive della IUCN);

- in Emilia-Romagna l’impatto dello storno sulle colture frutticole fortemente intensive e vitigni pregiati, nei quali viene favorita una raccolta sempre più tardiva al fine di migliorare la qualità della vinificazione, è molto consistente come si può rilevare dai dati riportati nel sopracitato Piano Faunistico-Venatorio regionale, dai quali emergono le aree critiche, le colture maggiormente danneggiate, nonché la distribuzione temporale dei danni;

- ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 8/1994 gli oneri relativi ai danni alle attività agricole sono a carico della Regione, stante lo stato di protezione di cui gode la specie;

Richiamata la propria deliberazione n. 722 del 14 maggio 2018 “Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus vulgaris) - Art. 19 della legge 157/92” con la quale, a seguito del parere favorevole espresso da ISPRA e previa Valutazione di incidenza di cui alla L.R. n. 7/2004 art. 5, sono state definite, tra l’altro, le modalità di attuazione del piano stesso, i tempi, i luoghi, gli operatori incaricati e le modalità di autorizzazione e controllo delle operazioni;

Atteso che:

- il citato Piano di controllo è valido per l’intero territorio regionale, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali nonché le Riserve Statali e Regionali;

- per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette valgono le misure specifiche di conservazione vigenti approvate dagli Enti gestori delle medesime;

Rilevato che il Piano quinquennale di controllo dello storno, approvato con la sopracitata deliberazione n. 722/2018, al punto 2. “Finalità perseguite, territorio interessato e durata del Piano” stabilisce in particolare:

- le modalità attuative del Piano di controllo che saranno valide per il quinquennio 2018-2022;

- il numero di capi prelevabili nell’anno 2018, con l’indicazione che la prosecuzione dell’attività e il numero di capi eventualmente prelevabili ogni anno sarà oggetto di specifica richiesta ad ISPRA, inviata contestualmente alla prevista rendicontazione dei capi abbattuti nell’anno precedente, suddivisa per periodo di abbattimenti e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti;

- il rinvio ad un apposito atto annuale per il prelievo in deroga con le modalità previste all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992;

Richiamata la nota PG/2019/29242 del 20 marzo 2019, con la quale il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca ha trasmesso ad ISPRA una relazione relativa ai dati riferiti al primo anno di applicazione del sopracitato “Piano regionale di controllo dello Storno” ivi compreso l’andamento dei danni causati dalla specie sulle produzioni agricole dalla quale si evince la ricaduta positiva dell’attività svolta, richiedendo contestualmente un parere per il proseguimento del “Piano” anche per l’anno 2019 mantenendo invariato il numero massimo di 25.000 individui sull’intero territorio regionale, ripartiti tra i diversi territori provinciali analogamente a quanto previsto per l’anno 2018;

Dato atto del parere favorevole di ISPRA al proseguimento per l’annualità 2019 del Piano di controllo dello storno 2018-2022 - pervenuto con nota ISPRA Prot. 27291 del 23 aprile 2019, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2019/0403646 in data 24 aprile 2019;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-
2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di definire per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa, con riferimento al “Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus vulgaris)”, approvato con propria deliberazione n. 722 del 14 maggio 2018, il numero massimo di 25.000 individui abbattibili sull’intero territorio regionale, ripartiti per singoli territori provinciali come segue:

PROVINCIA

n.

CAPI PRELEVABILI NEL 2019

BOLOGNA

4.000

FERRARA

750

FORLÌ-CESENA

750

MODENA

12.500

PARMA

2.500

PIACENZA

500

RAVENNA

1.500

REGGIO EMILIA

2.000

RIMINI

500

3. di dare atto che, qualora necessario, saranno possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti e che eventuali integrazioni del numero massimo di capi abbattibili dovranno essere oggetto di specifica richiesta motivata ad ISPRA, condizionate al parere tecnico reso in merito;

4. di dare atto, altresì, che l’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE e l’autorizzazione ai prelievi di cui all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni della specie storno, per la stagione venatoria 2019/2020 è rinviato ad un successivo atto;

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

6. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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