n.47 del 25.02.2026 periodico (Parte Seconda)

Oggetto n. 1992 - Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire, in tutte le sedi istituzionali e tramite la Conferenza Stato-Regioni, che il principio "senza consenso libero e attuale è violenza" rappresenta la condizione minima per un ordinamento rispettoso dell'autodeterminazione e della libertà sessuale di ogni persona. A firma dei Consiglieri: Lembi, Carletti, Zappaterra, Calvano, Castellari, Casadei, Lori, Burani, Bosi, Arduini, Proni, Gordini, Costi, Sabattini, Larghetti, Fornili, Massari, Albasi, Daffadà, Petitti, Paldino, Donini, Trande

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che

il 25 novembre scorso in Senato sarebbe dovuta iniziare la discussione sulla proposta di legge che introduce nel Codice penale il concetto esplicito di consenso. La scelta della data, coincidente con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, aveva un alto valore simbolico e concreto, considerato che oggi un’aggressione sessuale è perseguibile solo se accompagnata da violenza, minaccia o costrizione, mentre le aggressioni prive di tali elementi rischiano di non essere riconosciute come tali;

poco prima dell’avvio dei lavori, la coalizione di centrodestra in Commissione Giustizia del Senato ha deciso di rinviare l’approvazione del testo, bloccando di fatto l’iter parlamentare in evidente contraddizione con l’accordo precedentemente sottoscritto e con l’impegno trasversale già manifestato;

lo scorso 22 gennaio 2026, la senatrice della Lega e presidente della commissione Giustizia, on. Giulia Bongiorno, ha depositato una nuova proposta di testo che pone al centro il principio del “dissenso” nei confronti dell’atto sessuale, parlando di «volontà contraria all'atto sessuale» da parte di una persona e prevede che “la violenza contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto - si legge all'articolo 609 bis - della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”. Si specifica, inoltre, che «l'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Inoltre, sempre nella proposta di Bongiorno, le pene vengono distinte: per la violenza sessuale senza altre specificazioni, la reclusione si riduce a 4-10 anni, rispetto ai 6-12 anni del testo votato all'unanimità in prima lettura;

durante la seduta della Commissione Giustizia del Senato sul nuovo testo base proposto da Bongiorno, si è immediatamente radunato un presidio promosso dai centri anti violenza e dalle associazioni femministe tra cui Associazione Casa delle Donne, Lucha y Siesta, Associazione DIRE- Donne in rete contro la violenza, Be Free Coop Soc, Casa Internazionale delle Donne, Centro Donna Lilith Aps, Collettiva APS, Differenza Donna, Donne in Genere/ Centro Donna L.I.S.A., APS Ponte Donna, Risorse Donna APS, Scosse APS;

la rete nazionale “Donne in rete contro la violenza”, composta da 88 organizzazioni attive sul territorio italiano e responsabili della gestione di 118 Centri antiviolenza e oltre 60 Case rifugio, ha successivamente promosso un’assemblea pubblica e una mobilitazione diffusa e permanente per contrastare l’approvazione del testo proposto;

tale mobilitazione culminerà in una manifestazione nazionale diffusa con oltre 100 piazze attive nella giornata di domenica 15 febbraio, del 28 febbraio e tutte le ulteriori occasioni di mobilitazione collettiva;

preso atto che

la nuova proposta è, in sostanza, una riformulazione del testo che era stato già approvato in modo bipartisan alla Camera e che era incentrato sul principio del «consenso libero e attuale» a un rapporto sessuale, senza il quale scatta il reato;

il testo originario - prima approvato all’unanimità alla Camera, poi stoppato al Senato - recitava: “Chiunque compie atti sessuali in assenza del consenso libero e attuale della persona offesa è punito con la reclusione da sei a dodici anni (…). Il consenso deve essere libero, attuale e può essere revocato in qualsiasi momento”. E aggiungeva criteri interpretativi: “Il consenso non può ritenersi validamente prestato quando la persona si trovi in condizioni di inferiorità fisica o psichica, anche temporanea, o quando sia indotto con violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno”. Infine, il testo chiariva che “la mancanza di opposizione o resistenza non può essere interpretata come consenso”;

il testo originario era frutto di un accordo politico tra le leader dei due principali partiti di maggioranza e opposizione, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, un’intesa significativa sia per il merito, ossia il valore del provvedimento sul consenso, che per il metodo, poiché dimostra che temi di tale rilevanza richiedono una convergenza trasversale che va oltre gli schieramenti politici;

tale accordo aveva già prodotto esiti concreti: la proposta era stata incardinata in Commissione alla Camera, aveva ottenuto voto unanime e si era stabilito che il 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, avrebbe avuto inizio la discussione per l’approvazione in Commissione Giustizia del Senato;

la definizione unanimemente condivisa da tutte le forze politiche nella Commissione a novembre scorso non limitava affatto la libertà nelle relazioni affettive, al contrario chiariva in modo condiviso il principio che il consenso è elemento essenziale per la configurabilità del reato di violenza sessuale;

leggi basate sul principio del consenso sono già state adottate da 21 Paesi Europei: Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito;

rilevato che

la disciplina del delitto di violenza sessuale, ad oggi contenuta nell’art. 609-bis del codice penale, si fonda ancora sulla matrice “violenza, minaccia, abuso di autorità” introdotta nel 1996. Nonostante l’elaborazione giurisprudenziale abbia ampliato tale nozione, numerosi atti sessuali privi di violenza fisica ma privi di consenso non ricevono ancora adeguata tutela, come evidenziato in più pronunce della Corte di Cassazione;

la Commissione Giustizia della Camera aveva approvato all’unanimità un emendamento, presentato da PD e Fratelli d’Italia, che modifica la normativa sulla violenza sessuale introducendo il principio che “senza consenso libero e attuale, è stupro”. Riformulando così l’art. 609-bis c.p., l’Italia si allineerebbe ai 21 Paesi europei che hanno già introdotto il principio del “solo sì significa sì”, conformemente alla Convenzione di Istanbul (art. 36), secondo cui il consenso deve essere libero (mai presunto, nemmeno in caso di silenzio), attuale (revocabile in qualsiasi momento) e non può essere espresso da chi si trova in stato di incoscienza;

tale approccio è coerente con quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenze M.C. v. Bulgaria, 2003 e M.G.C. v. Romania, 2020), che impone agli Stati di perseguire ogni atto sessuale non consensuale, anche in assenza di resistenza fisica;

la giurisprudenza nazionale ha inoltre chiarito che: l’assenza di consenso integra la violenza sessuale anche senza violenza fisica (Cass. 22127/2017); il consenso deve permanere per tutta la durata del rapporto (Cass. 20780/2019; 3158/2020); il dissenso iniziale è sufficiente per configurare il reato (Cass. 29356/2024);

considerato che

l’Emilia-Romagna registra una delle più alte incidenze di violenze sessuali denunciate in Italia (16,42 per 100.000 abitanti contro una media nazionale di 11,18), con il 91% delle vittime rappresentato da donne, confermando la dimensione strutturale del fenomeno;

senza un’esplicita norma sul consenso, troppe condotte non violente nel senso fisico ma chiaramente prive di volontà libera e attuale, rischiano di rimanere in zone grigie, esposte a stereotipi, pregiudizi e forme di vittimizzazione secondaria;

l’Italia, avendo ratificato la Convenzione di Istanbul nel 2013 con la Legge n. 77/2013, ha il dovere di adeguarsi agli standard internazionali, recependo integralmente il principio “solo sì è sì”, ovvero che “senza consenso è sempre violenza”;

impegna sé stessa

a farsi parte attiva presso i parlamentari eletti nelle circoscrizioni dell’Emilia-Romagna affinché nell’iter parlamentare del provvedimento venga ripristinata la formulazione iniziale della legge che era stata votata all’unanimità alla Camera;

impegna la Giunta regionale a

ribadire, in tutte le sedi istituzionali e tramite la Conferenza Stato-Regioni, che il principio “senza consenso libero e attuale è violenza” rappresenta la condizione minima per un ordinamento rispettoso dell’autodeterminazione e della libertà sessuale di ogni persona;

sensibilizzare il Governo nazionale affinché recepisca integralmente gli standard della Convenzione di Istanbul e le raccomandazioni della CEDU, abbandonando ogni posizione tendente a indebolire o diluire la definizione del consenso;

sostenere, nelle politiche regionali e nei piani di contrasto alla violenza di genere, una cultura della libertà e dell’autonomia delle donne, promuovendo progetti educativi nelle scuole e negli enti locali fondati proprio sulla centralità del consenso e del rispetto;

favorire la più ampia partecipazione e a sostenere la mobilitazione permanente promossa dai centri antiviolenza e da tutte le realtà associative a partire da quella  di domenica 15 febbraio, del 28 febbraio e a tutte le ulteriori occasioni di mobilitazione collettiva.

Approvata a maggioranza dalla Commissione VI Per la parità e per i diritti delle persone e Cultura nella seduta del 12 febbraio 2026.

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