n.424 del 09.12.2020 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento UOM gestite da Croce Azzurra Riccione Srl

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell’accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall’impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a “veicoli per uso speciale” soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le “postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 2212/2019 “L.R. 6 novembre 2019, n. 22 "nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008". prime disposizioni attuative”

Viste le proprie determinazioni n.13411 del 23/10/2012, n. 3650 del 9/3/2016, e n. 20849 del 22/12/2017 con cui è stato concesso l'accreditamento istituzionale delle UOM gestite da ”Croce Azzurra Riccione srl”, con sede legale in via dell’Industria, 12 Riccione;

Considerato che l’accreditamento concesso è stato poi prorogato nella sua validità, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

Viste:

- la richiesta pervenuta a questa amministrazione protocollata con PG/2018/0073090 del 2/2/2018, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera, con la quale il Legale rappresentante di ”Croce Azzurra Riccione srl” (socio unico), con sede legale in via dell’Industria, 12 Riccione chiede il rinnovo dell’accreditamento della struttura;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con i provvedimenti dei Comuni competenti dettagliati nella richiesta medesima, e all’elencazione in essa contenuta si fa richiamo;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto, delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, con esame della documentazione, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura trasmessa dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare NP/2019/20215 del 17/7/2019 conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui è stata espressa una valutazione favorevole al rinnovo dell'accreditamento della struttura sanitaria di cui si tratta per le attività richieste;

Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche già effettuate, al rinnovo dell’accreditamento delle UOM gestite da ”Croce Azzurra Riccione srl”

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Coordinatore regionale autorizzazione e accreditamento;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dell’accreditamento a ”Croce Azzurra Riccione srl”, con sede legale in Via dell’Industria n.12 Riccione per:

- 1 UOM ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Riccione

- 1 UOM ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Rimini;

- 1 UOM ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Rimini;

- 1 UOM estiva ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Riccione

- 1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Misano

- 1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Bellaria;

- 1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Rimini;

- 1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Rimini;

- 1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Cattolica;

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Delibera dell’Azienda USL della Romagna n.228 del 1/6/2017 per un complessivo di 359 ore medie settimanali;

- e la Funzione di governo aziendale della formazione continua;

2. di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

3. di stabilire che il tutto il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

4. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, ha validità quinquennale;

5. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti;

9. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata;

10. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

11. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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