n.163 del 27.05.2022 (Parte Prima)
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2007, N. 23 (COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2014, N. 21 (NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2007
1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) la lettera a) è soppressa.
Articolo 2
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014
1. All’articolo 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale), i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Ferma restando la vigente normativa statale in materia, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 aprile e il 15 giugno.
3. Nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di cui al comma 1 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale a norma degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b) dello Statuto.”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 maggio 2022 STEFANO BONACCINI