n.347 del 09.12.2021 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione al potenziamento, con il nuovo prodotto gpl, dell'impianto autostradale di distribuzione carburanti sito nell'area di servizio "Cantagallo Est", autostrada A1 Milano-Napoli, Comune di Casalecchio di Reno (BO)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l’esecuzione dell’art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione), che detta i criteri fondamentali per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e in particolare la lettera f) del comma 2 dell’art. 105, che ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative alle concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di carburante lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

Visto il comma 2 lett. b) dell’art. 45 della legge regionale Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) che conferisce alla Regione le funzioni relative alle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui all'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 22 febbraio 2016, che approva i criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di impianti autostradali di distribuzione di carburanti;

Considerato che con determina della Provincia di Bologna n. 4 del 24 febbraio 2010, è stata rinnovata la concessione Ministeriale n. 5/2338 rilasciata in data 3 agosto 1991 ad Agip Petroli, poi volturata ad Eni S.p.A., per l’installazione e l’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti in oggetto, della durata di anni 18 a decorrere dal 2 agosto 2009, pertanto con scadenza il 1° agosto 2027;

Considerato che in data 26 novembre 2014, è stato effettuato con esito favorevole il collaudo dell’impianto in oggetto, della durata di anni 15, quindi con scadenza il 25 novembre 2029;

Vista l’istanza di potenziamento con aggiunta di GPL, presentata dalla società E.N.I. S.p.A., in data 14 ottobre 2021 (acquisita agli atti regionali con PG/2021/958699), integrata in data 21 ottobre 2021 (agli atti PG/2021/978106);

Considerato, che così come stabilito dall’art.7 della D.G.R. 197/2016 “Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di impianti autostradali di distribuzione di carburanti”, “le modifiche relative all’aggiunta di un prodotto precedentemente non erogato, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione”;

VISTA la relazione tecnica allegata all’istanza di cui sopra, nella quale vengono descritte le modifiche da apportare all’impianto, nello specifico:

  • Installazione di n. 1 serbatoio GPL per autotrazione da 30 mc., posto all’interno di un nuovo cassone in cemento armato e riempito di sabbia asciutta;
  • Installazione n. 1 colonnina a doppia erogazione di GPL (1+1 pistola), a seguito eliminazione n. 1 colonnina erogatrice multiprodotto (3+3 pistole);

Considerato che con nota del 21 ottobre 2021, prot. n. 979416, il presente Servizio ha chiesto a tutti gli Enti interessati, di esprimere, entro 30 giorni, eventuali osservazioni a riguardo e che, trascorso il suddetto termine, nessuna comunicazione è pervenuta alla Regione dagli enti individuati;

Vista la perizia giurata del 13 ottobre 2021, sottoscritta dal Dott. Ing. Angelo Artuso, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, attestante la conformità dell’impianto alla normativa vigente ai fini fiscali, sanitari, ambientali, stradali, storici, artistici e paesaggistici e della prevenzione incendi;

Preso atto che la Società richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5,6, e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 e ss.mm.ii.;

Verificato, infine, che l’impianto in oggetto risulta regolarmente iscritto nell’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, così come stabilito al comma 101 dell’art. 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 4 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (rif.to portale n. 25518/2018, n. prot. MISE 73740 del 13 agosto 2018);

Dato atto che il competente Servizio Turismo,Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna ha provveduto alla verifica della documentazione presentata;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii;

- la Legge regionale 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007”;

- n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2329 del 22/11/2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della Protezione dei dati”;

- n. 2013 del 28/12/2020 ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28/12/2020 ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 111 del 28/1/2021 ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- n. 771 del 24/5/2021 ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata, infine, la Determinazione del Direttore della Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e impresa n. 2373 del 22 febbraio 2018 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del servizio “Turismo, commercio e sport”);

Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare, per la parte di propria competenza, la società ENI S.p.A., Codice Fiscale 00484960588, con sede legale a Roma, via Enrico Mattei n. 1, al potenziamento dell’impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, ubicato sull’Area di Servizio denominata “Cantagallo Est”, Autostrada A1 Milano-Napoli, nel Comune di Casalecchio di Reno (BO), con il nuovo prodotto GPL ed alle modifiche richieste, ai sensi dell’art. 7 della Deliberazione di Giunta regionale n. 197 del 22 febbraio 2016, nel rispetto delle norme citate in premessa;

2. che l’impianto, a potenziamento effettuato, risulta essere costituito come riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. nell’esecuzione dei lavori la Società dovrà attenersi a tutte le eventuali prescrizioni dettate nei relativi pareri rilasciati dai rispettivi Enti competenti ;

4. l’impianto di cui al precedente punto 1, dovrà essere posto in esercizio, entro dodici mesi dalla data di consegna della presente determinazione, a pena di revoca della stessa. L’eventuale richiesta di proroga di tale termine dovrà essere inoltrata almeno un mese prima della scadenza del termine medesimo;

5. l’esercizio delle nuove apparecchiature, indicate nella domanda di potenziamento citata nelle premesse della presente determinazione, è subordinato all’esito del collaudo che sarà effettuato su richiesta dell’interessato alla Regione, da parte di un’apposita Commissione ;

6. restano ferme tutte le altre condizioni e clausole contenute nella Concessione, rinnovata con atto della Provincia di Bologna n. 4/2010 del 24 febbraio 2010;

7. l’esercizio dell’impianto in oggetto, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

8. che la presente determina venga trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti uffici territorialmente competenti: Società Autostrade per l’Italia S.p.A., Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria Locale, Arpae Emilia-Romagna, Comune di Casalecchio di Reno;

9. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La Responsabile del Servizio

Paola Bissi

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