n.261 del 24.08.2016 periodico (Parte Seconda)

Reg. (UE) n. 1308/2013 - Approvazione disposizioni regionali relative al riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;
  • il Regolamento delegato (UE) n. 499/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, modificato da ultimo con il regolamento (UE) di esecuzione n. 594/2013, della Commissione del 18 giugno 2013;

Richiamati:

  • il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata adottata la Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché la Disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell’articolo 103septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
  • il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12704, con il quale la Strategia Nazionale 2009-2013 e la relativa Disciplina ambientale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017;
  • il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12705, con il quale sono state adottate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;
  • il decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084 recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”;

Considerato:

  • che il sopracitato Decreto Ministeriale n. 9084/2014 e il relativo allegato parte A stabiliscono i parametri dimensionali minimi di rappresentatività delle Organizzazioni di produttori, in numero di soci e valore minimo della produzione commercializzata;
  • che in particolare l'art. 3, comma 4, prevede che le Regioni possono fissare il valore minimo di produzione commercializzata e il numero minimo di soci di una OP ad un livello più elevato rispetto a quello stabilito dal medesimo decreto, secondo criteri autonomamente definiti e ne informano il Ministero e l’AGEA;

Atteso:

  • che la dimensione media delle OP ortofrutticole regionali è più elevata rispetto alla media nazionale e si ritiene necessario evitare la frammentazione e la formazione di micro-concentrazioni di produttori;
  • che è opportuno stimolare ulteriormente la concentrazione dell'offerta favorendo l'aggregazione di OP già esistenti in soggetti che rappresentano una elevata quantità di prodotto per garantire ai produttori un maggior peso contrattuale sul mercato ed evitare la concorrenza interna al sistema;
  • che l'innalzamento dei suddetti parametri determina per le OP un incremento della loro capacità di spesa nei programmi operativi e quindi la possibilità di raggiungere obiettivi strategici di carattere strutturale, inseriti in progetti di vasta portata come auspicato a livello comunitario;
  • che, di converso, ridotte dimensioni comportano programmi operativi limitati, che tendono a coprire unicamente i costi di gestione ed impediscono una positiva ricaduta delle risorse e degli interventi sulle aziende agricole;

Ritenuto pertanto necessario rivedere i parametri minimi di rappresentatività delle OP, per singoli gruppi di prodotto, anche sulla base dei dati economico-statistici relativi alle dimensioni delle OP attualmente riconosciute, ed in particolare di incrementare il valore minimo della produzione commercializzata (VPC) per prodotto o gruppi di prodotto, nella formulazione contenuta in apposito allegato al presente atto;

Ritenuto peraltro di prevedere:

  • che le OP riconosciute alla data del 1° gennaio 2017 debbano adeguarsi ai nuovi parametri di riconoscimento entro il 30 settembre 2019;
  • che il mancato adeguamento ai suddetti parametri non consentirà alle OP già riconosciute di presentare un nuovo programma operativo o di proseguire quello in corso e comporterà la perdita immediata ed automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Ritenuto inoltre opportuno favorire e incrementare, anche con la costituzione di nuove OP, l’aggregazione di livello superiore con l’obiettivo di ridurre la concorrenza interna al sistema e garantire ai produttori una maggior forza contrattuale sul mercato;

Ritenuto pertanto di stabilire che, nel caso in cui la domanda di riconoscimento di una nuova OP preveda l’adesione contestuale ad una AOP già riconosciuta, i parametri minimi di riconoscimento dell'OP siano quelli definiti dalla normativa nazionale vigente, con le seguenti precisazioni:

  • nel caso in cui il programma operativo della AOP comprenda fin dal primo anno l’attività dell’OP, si applicano i parametri stabiliti dalla normativa nazionale per tutta la durata del programma stesso;
  • nel caso in cui la OP aderisca ad un programma operativo in corso di una AOP, si applicano i parametri stabiliti dalla normativa nazionale per i primi tre anni e dal quarto anno in poi quelli definiti dal presente atto;
  • qualora, dopo il riconoscimento, la OP receda dall'AOP, si applicheranno immediatamente i parametri di cui al presente atto (numero soci e VPC) e l’OP dovrà dimostrare di possederli;
  • il mancato adeguamento ai suddetti parametri nei termini indicati comporta la perdita immediata ed automatica del riconoscimento;

Preso atto che in base al citato decreto ministeriale n. 9084/2014:

  • le OP riconosciute prima del 1° gennaio 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 soddisfano le condizioni del paragrafo 1 dell’articolo 154 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e, pertanto, devono essere ritenute riconosciute anche ai sensi dell’articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute prima del 1° gennaio 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, in quanto costituite da organizzazioni di produttori riconosciute anche ai sensi dell’articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono da ritenersi riconosciute anche ai sensi dell’articolo 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

Ritenuto inoltre necessario stabilire che i controlli sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento vengano effettuati almeno con cadenza triennale, verificando e tenendo in considerazione tutti gli aspetti indicati nelle disposizioni nazionali sopra richiamate;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
  2. di approvare le “Disposizioni regionali relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli” di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
  3. di prevedere:
    • che le OP riconosciute alla data del 1° gennaio 2017 debbano adeguarsi ai nuovi parametri di riconoscimento entro il 30 settembre 2019;
    • che il mancato adeguamento ai suddetti parametri non consentirà alle OP già riconosciute di presentare un nuovo programma operativo o di proseguire quello in corso e comporterà la perdita immediata ed automatica del riconoscimento a decorrere dal 1 gennaio 2020;
  4. di stabilire inoltre che, nel caso in cui la domanda di riconoscimento di una nuova OP preveda l’adesione contestuale ad una AOP già riconosciuta, i parametri minimi di riconoscimento dell'OP siano quelli definiti dalla normativa nazionale vigente, con le seguenti precisazioni:
    • nel caso in cui il programma operativo della AOP comprenda fin dal primo anno l’attività dell’OP, si applicano i parametri stabiliti dalla normativa nazionale per tutta la durata del programma stesso;
    • nel caso in cui la OP aderisca ad un programma operativo in corso di una AOP, si applicano i parametri stabiliti dalla normativa nazionale per i primi tre anni e dal quarto anno in poi quelli definiti dal presente atto;
    • qualora, dopo il riconoscimento, la OP receda dall'AOP, si applicheranno immediatamente i parametri di cui al presente atto (numero soci e VPC) e l’OP dovrà dimostrare di possederli;
    • il mancato adeguamento ai suddetti parametri nei termini indicati comporta la perdita immediata ed automatica del riconoscimento;
  5. di stabilire infine che i controlli sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento vengano effettuati almeno con cadenza triennale;
  6. di informare mediante PEC, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del Decreto Ministeriale n. 9084 del 28 agosto 2014, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, AGEA, AGREA e le OP e AOP dell'avvenuta approvazione delle “Disposizioni regionali” di cui al punto 2.;
  7. di pubblicare integralmente il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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